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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2010

ECLI:EU:T:2010:414
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 settembre 2010 – Interflon / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (FOODLUBE) (causa T‑200/08) «Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo FOODLUBE – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), ed art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. b) e c), ed art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 31, 47‑48, 61‑66) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 marzo 2008 (procedimento R 638/2007‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Interflon BV e l’[OSCURATO:PERSONA], Inc.

Dati della causa Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo “FOODLUBE” per prodotti delle classi 1 e 4 – registrazione n. 1 647 734 Titolare del marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], Inc.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Interflon BV Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: La ricorrente afferma che il marchio comunitario contestato era stato registrato in violazione dell’art. 7, n. 1, lett. lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 marzo 2008 (procedimento R 638/2007‑2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso con riguardo ai prodotti chimici destinati all’industria, rientranti nella classe 1, ed agli oli e grassi industriali nonché ai lubrificanti, rientranti nella classe

4. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 settembre 2010 – Interflon / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (FOODLUBE) (causa T‑200/08) «Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo FOODLUBE – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), ed art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. b) e c), ed art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b) e c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 31, 47‑48, 61‑66) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 marzo 2008 (procedimento R 638/2007‑2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Interflon BV e l’[OSCURATO:PERSONA], Inc. Dati della causa Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio denominativo “FOODLUBE” per prodotti delle classi 1 e 4 – registrazione n. 1 647 734 Titolare del marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA], Inc. Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Interflon BV Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: La ricorrente afferma che il marchio comunitario contestato era stato registrato in violazione dell’art. 7, n. 1, lett. lett. b) e c), del regolamento sul marchio comunitario Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 marzo 2008 (procedimento R 638/2007‑2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso con riguardo ai prodotti chimici destinati all’industria, rientranti nella classe 1, ed agli oli e grassi industriali nonché ai lubrificanti, rientranti nella classe 4. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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