CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16105/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Molise, n. 139/03/2014, pronunciata il 22 maggio 2014 e depositata il 27 maggio 2014; R.G.N. 16105/2015-Cass. sez. 5 ch/-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») ricorre, con un due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, d'inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza (n. 146/02/2009) con la quale la CTP di Isernia aveva accolto l'impugnazione di avviso di accertamento, IVA ed imposte dirette, per l'esercizio 2005. 2. La contribuente, correttamente intimata, non si costituisce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. I due motivi di ricorso per cassazione sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti. 2.1. Con essi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deducono quali erro res in procedendo, l'intervenuta declaratoria d'inammissibilità dell'appello della sentenza di primo grado depositata il 14 dicembre 2009, in quanto proposto (lunedì 31 gennaio 2011) oltre il termine annuale (considerata anche la sospensione feriale), scadente invece (a detta della CTR) sabato 29 gennaio 2011 (motivo n. 1), oltre che per genericità dei motivi, in quanto riproducenti le difese dell'Ufficio innanzi alla CTP (motivo n. 2). 2.2. Entrambe le doglianze sono fondate. 2.2.1. Con riferimento al motivo n. 1, dalla stessa sentenza della CTR emerge che l'appello (di sentenza depositata il 14 dicembre 2009) è stato proposto lunedì 31 gennaio 2011, quindi nel rispetto del termine (all'epoca) annuale (in considerazione anche dei 46 giorni di sospensione feriale) e della circostanza che, scadendo di sabato (il 29 gennaio 2011), il giorno finale è stato prorogato di diritto al primo R.G.N. 16105/2015-Cass. sez. 5 ch/.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. giorno seguente non festivo ex art. 155 c.p.c. (appunto il 31 gennaio 2011). In tema di impugnazione, al termine (nella specie) annuale di decadenza dal gravame, che va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c. p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art. 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della I. n. 742 del 1969, nella formulazione ratione temporis applicabile, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dallo stesso art. 155, comma 4, c. p. c. (ed plurimis: Cass. sez. 6 -2, 06/02/2020, n. 2763, Rv. 657249 -01). A quanto innanzi deve aggiungersi, in quanto rilevante nella fattispecie, che, per quanto previsto dal successivo comma 5 della medesima disposizione, operante anche con riferimento al processo tributario (Cass. sez. 6 -5, 21/11/2016, n. 23589, Rv. 641750 -01), la proroga prevista dal comma 4 dell'art. 155 c.p.c. si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza scadenti nella giornata del sabato, essendo peraltro irrilevante l'eventuale apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno (si veda, con particolare riferimento al processo tributario, Cass. sez. 6 -5, 31/05/2016, n. 11269, Rv. 639913 -01). 2.2.2. La CTR, come prospettato nel motivo n. 2 di ricorso, ha altresì violato il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. R.G.N. 16105/2015-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. Il citato articolo 53, difatti, dev'essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (ex plurimis: Cass. sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400-01). Nella fattispecie, dallo stralcio dell'appello emergente dal ricorso per cassazione, risulta l'effettività del sindacato sul merito con riferimento alla sentenza della CTP; essa, sempre per quanto riportato in ricorso, aveva difatti sostanzialmente accolto tutte le ragioni della contribuente (circa i dedotti vizi endoprocedimentali ed in ordine al merito della ripresa) e proprio con specifico riferimento al relativo apparato motivazionale si sono appuntate le critiche dell'Ufficio, a nulla rilevando che queste siano state nella specie argomentate in termini sostanzialmente sovrapponibili alle relative difesa dell'A.E. in primo grado. 3. In conclusione, in forza della fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Molise, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Molise, in R.G.N. 16105/2015-Cass. sez. 5 dv.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]A.E./[OSCURATO:PERSONA] E C. s,n.c. diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle n spese del