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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18888/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'il dicembre 2020, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta individuale, la pena, sospesa, di anni uno mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta da 2013 a 2016.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, deducendo due motivi di impugnazione.

2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha osservato che era stata accolta la richiesta di patteggiamento sebbene non fosse stata soddisfatta la condizione di cui all'art. 13 -bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, mentre in ogni caso anche l'emissione di fatture per operazioni inesistenti comportava l'obbligo tributario di corrispondere le imposte dovute, quantificabili sulla scorta delle fatture emesse.

2.2. Col secondo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 12-bis, comma 1 del d.lgs. 74 del 2000, attesa l'omessa confisca obbligatoria del profitto, quantificabile nell'ammontare dell'Iva, recata dalle fatture emesse e non versata all'Erario.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

4. La difesa ha dimesso memoria eccependo la tardività del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

In via del tutto preliminare va ribadita la tempestività del ricorso, dal momento che - dall'esame del fascicolo - l'avviso del deposito della sentenza è stato notificato al Procuratore generale in data 15 dicembre 2020, ed il ricorso è stato depositato avanti al Giudice a quo il 30 dicembre 2020.

In ogni caso l'eccezione di tardività aveva tra l'altro profilo del tutto errato, facendo decorrere - per il Procuratore generale - i termini di impugnazione dalla data della sentenza e non da quella dell'avviso.

4.1. Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari, nel recepire il concordato di pena, ha ritenuto non applicabile la preclusione stabilita dall'art. 13 -bis d.lgs. 74/2000 alle fattispecie delittuose contestate all'imputato, sulla base del rilievo che gli artt. 8 e 10 del d.lgs. 74/2000 non presuppongono l'esistenza di un debito tributario (da estinguere per poter accedere al rito alternativo), e che per l'ipotesi di cui all'art. 5 tale pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000, una causa di non punibilità, con la conseguente inapplicabilità a tale ipotesi della disciplina di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 e, in particolare, della condizione di accesso al rito alternativo del patteggiamento.4.1.1.

Avverso tale sentenza ha appunto proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, mediante il quale ha invero lamentato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 13 -bis d.lgs. 74/2000, a causa dell'accoglimento della richiesta di applicazione della pena su richiesta pur non essendo stata soddisfatta la condizione prevista dal secondo comma di tale disposizione, costituita dal pagamento dei debiti tributari e dei relativi interessi e sanzioni, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento.

Ciò in quanto, pur essendo alcune delle condotte anteriori alla introduzione di tale disposizione, la stessa, di natura processuale, dovrebbe considerarsi applicabile immediatamente anche alle condotte anteriori, condizionando l'ammissione al rito speciale per tutti i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 ed essendo applicabile, stante la sua natura processuale, anche ai reati consumati prima della sua introduzione, per opera dell'art. 12 del d.lgs. 158/2015.

4.1.2. In conseguenza di ciò, è stata censurata l'omessa confisca obbligatoria del profitto, quantificabile quantomeno nell'ammontare dell'Iva recata dalle fatture emesse, e non versata all'Erario.

4.2. Ciò complessivamente posto, vero è che è stato ad es. già osservato da questa Corte, proprio in tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che l'attenuante di cui all'art. 13 -bis, comma 1, cit. - che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - richiede il presupposto dell'esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto, sicché non è applicabile in relazione ai reati che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta (Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Carlovico, Rv. 278671).

In ogni caso, comunque, e sempre in tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616).

4.3. In proposito, infatti, deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.4.3.1.

Al riguardo, è stato successivamente precisato che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 03).

Ed in proposito va ricordato che, a termini dell'art. 12 -bis del d.lgs. 74 cit., "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto".

4.4. Ciò posto, se il ricorrente assume per presupposto - ma nulla allega al riguardo, con la conseguente infondatezza in parte qua dell'impugnazione - il mancato pagamento delle imposte derivante dall'emissione delle fatture, d'altro canto la sentenza nulla dice in ordine alla misura di sicurezza, che comunque all'evidenza non faceva parte dell'accordo inter partes e che, in definitiva, copre un'area - il generico conseguimento di profitto o prezzo - non pienamente coincidente col debito tributario strettamente inteso (cfr. ad es. altresì Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna e altro, Rv. 267925).

4.4.1. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, il Tribunale è tenuto a motivare in ordine all'applicabilità della confisca di cui all'art. 12 -bis cit., laddove al contrario il ricorso deve essere rigettato nel resto.

5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, con rinvio al Tribunale di Perugia (Ufficio GIP) per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia al Tribunale di Perugia (Ufficio GIP) per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il dicembre 2020, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima ditta individuale, la pena, sospesa, di anni uno mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen. e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione agli anni d'imposta da 2013 a 2016. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, deducendo due motivi di impugnazione. 2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha osservato che era stata accolta la richiesta di patteggiamento sebbene non fosse stata soddisfatta la condizione di cui all'art. 13 -bis, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, mentre in ogni caso anche l'emissione di fatture per operazioni inesistenti comportava l'obbligo tributario di corrispondere le imposte dovute, quantificabili sulla scorta delle fatture emesse. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 12-bis, comma 1 del d.lgs. 74 del 2000, attesa l'omessa confisca obbligatoria del profitto, quantificabile nell'ammontare dell'Iva, recata dalle fatture emesse e non versata all'Erario. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. 4. La difesa ha dimesso memoria eccependo la tardività del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. In via del tutto preliminare va ribadita la tempestività del ricorso, dal momento che - dall'esame del fascicolo - l'avviso del deposito della sentenza è stato notificato al Procuratore generale in data 15 dicembre 2020, ed il ricorso è stato depositato avanti al Giudice a quo il 30 dicembre 2020. In ogni caso l'eccezione di tardività aveva tra l'altro profilo del tutto errato, facendo decorrere - per il Procuratore generale - i termini di impugnazione dalla data della sentenza e non da quella dell'avviso. 4.1. Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari, nel recepire il concordato di pena, ha ritenuto non applicabile la preclusione stabilita dall'art. 13 -bis d.lgs. 74/2000 alle fattispecie delittuose contestate all'imputato, sulla base del rilievo che gli artt. 8 e 10 del d.lgs. 74/2000 non presuppongono l'esistenza di un debito tributario (da estinguere per poter accedere al rito alternativo), e che per l'ipotesi di cui all'art. 5 tale pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 13 del medesimo d.lgs. 74/2000, una causa di non punibilità, con la conseguente inapplicabilità a tale ipotesi della disciplina di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 e, in particolare, della condizione di accesso al rito alternativo del patteggiamento.4.1.1. Avverso tale sentenza ha appunto proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, mediante il quale ha invero lamentato la violazione e l'errata applicazione dell'art. 13 -bis d.lgs. 74/2000, a causa dell'accoglimento della richiesta di applicazione della pena su richiesta pur non essendo stata soddisfatta la condizione prevista dal secondo comma di tale disposizione, costituita dal pagamento dei debiti tributari e dei relativi interessi e sanzioni, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento. Ciò in quanto, pur essendo alcune delle condotte anteriori alla introduzione di tale disposizione, la stessa, di natura processuale, dovrebbe considerarsi applicabile immediatamente anche alle condotte anteriori, condizionando l'ammissione al rito speciale per tutti i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 ed essendo applicabile, stante la sua natura processuale, anche ai reati consumati prima della sua introduzione, per opera dell'art. 12 del d.lgs. 158/2015. 4.1.2. In conseguenza di ciò, è stata censurata l'omessa confisca obbligatoria del profitto, quantificabile quantomeno nell'ammontare dell'Iva recata dalle fatture emesse, e non versata all'Erario. 4.2. Ciò complessivamente posto, vero è che è stato ad es. già osservato da questa Corte, proprio in tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che l'attenuante di cui all'art. 13 -bis, comma 1, cit. - che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - richiede il presupposto dell'esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto, sicché non è applicabile in relazione ai reati che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta (Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020, Carlovico, Rv. 278671). In ogni caso, comunque, e sempre in tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616). 4.3. In proposito, infatti, deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.4.3.1. Al riguardo, è stato successivamente precisato che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 03). Ed in proposito va ricordato che, a termini dell'art. 12 -bis del d.lgs. 74 cit., "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". 4.4. Ciò posto, se il ricorrente assume per presupposto - ma nulla allega al riguardo, con la conseguente infondatezza in parte qua dell'impugnazione - il mancato pagamento delle imposte derivante dall'emissione delle fatture, d'altro canto la sentenza nulla dice in ordine alla misura di sicurezza, che comunque all'evidenza non faceva parte dell'accordo inter partes e che, in definitiva, copre un'area - il generico conseguimento di profitto o prezzo - non pienamente coincidente col debito tributario strettamente inteso (cfr. ad es. altresì Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna e altro, Rv. 267925). 4.4.1. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, il Tribunale è tenuto a motivare in ordine all'applicabilità della confisca di cui all'art. 12 -bis cit., laddove al contrario il ricorso deve essere rigettato nel resto. 5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, con rinvio al Tribunale di Perugia (Ufficio GIP) per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca e rinvia al Tribunale di Perugia (Ufficio GIP) per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. C
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