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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01592/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20906/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 162/2020, depositata il 19/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA], assunto quale dirigente medico con contratto a tempo indeterminato nell'anno 2007 presso la Casa di Cura "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l., quando già era titolare di pensione di anzianità erogata dall'INPDAP, premesso che durante il rapporto di lavoro in oggetto aveva conseguito i requisiti pensionistici di vecchiaia, dedotto il proprio diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del settantesimo anno di età secondo quanto stabilito dalla legge n. 214/2011, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo l'accertamento della nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento con preavviso intimatogli dalla datrice di lavoro in data 30 settembre 2015, con applicazione della tutela reale o, in subordine, della sola tutela indennitaria;

2. il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità del licenziamento condannando la società Casa di Cura "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla effettiva reintegrazione;

3. la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Messina;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Casa di Cura " [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

5. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della dell'art. 4 comma 2, legge n. 108/1990 con riferimento all'art. 2018 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per l'errata ricognizione della disciplina applicabile alla stregua della quale - sostiene - il possesso da parte del dipendente dei requisiti per la pensione di vecchiaia consentiva il libero recesso alla parte datoriale;2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24, legge n. 214/2011; sostiene che alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012, che aveva formalmente abolito la differenza tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, il Costantino, in quanto già titolare di pensione, non era soggetto destinatario dei benefici di cui alla legge n. 241/2011; ciò in sintonia con gli obiettivi della modifica della disciplina pensionistica attuata con la legge n. 241/2011 cit., sostanzialmente finalizzata a ritardare il pensionamento in funzione della esigenza di salvaguardia dei conti pubblici; in ogni caso, anche a voler riconoscere la possibilità per il Costantino di continuare a lavorare fino al compimento del settantesimo anno di età sicuramente non sussistevano i presupposti per l'applicabilità della tutela reale;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. e degli artt. 1362/1371 cod. civ. con riferimento agli artt. 1175, 1337, 1373, 1321, 1322 comma 1, 1320, 1325 cod. civ. censurando la sentenza impugnata in punto di ricostruzione, in violazione delle regole legali di interpretazione, del comportamento della Casa di Cura come concludente nel senso della volontà di proseguire il rapporto di lavoro con il Costantino;

4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti in conformità della giurisprudenza del giudice di legittimità, consolidatasi a partire dall' arresto di Cass. Sez.

Un. n. . 17589/2015, la quale ha chiarito che in materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla

I. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età.

In particolare è stato precisato che la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 24, c. 4, sopra riportata consente di ritenere che, ove siano maturate le condizioni previste dalla prima parte del comma (e quindi siano intervenuti i 3 n. r.g. 7867/2016 coefficienti di trasformazione ed il rapporto di lavoro sia consensualmente proseguito) la tutela prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori continua ad applicarsi "entro il predetto limite di flessibilità", ovvero entro il periodo massimo consentito per il prolungamento del rapporto di lavoro, costituito dal raggiungimento del settantesimo anno di età; in continuità con la richiamata pronunzia, il giudice di legittimità, ribadito che in materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella

I. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto, ha affermato che qualora tuttavia ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale ( Cass. n. 20458/2018);

4.1. la decisione impugnata è conforme al principio enunciato ed appare corretta nella esegesi del comportamento delle parti successivo al raggiungimento da parte del Costantino del limite di età per l'accesso al trattamento pensionistico, avendo dichiaratamente condotto l'indagine sul punto nella consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce forza normativa e contenuti, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale (Cass. n. Cass.

S.U. 15/11/2007 n. 23726, Cass.

S.U. 13/9/2005 n.18128);

4.2. gli elementi valorizzati dalla Corte di merito, quali il protratto mantenimento in servizio del Costantino in una posizione di servizio strutturalmente e funzionalmente importante ed in particolare il pieno inserimento operativo dello stesso nella realtà organizzativa della datrice di lavoro anche nel periodo successivo al maturarsi dei requisiti per la percezione della pensione di vecchiaia fino al licenziamento ( sentenza, pagg. 5 e sg.), appaiono coerenti con la valorizzazione del canone di correttezza e buona fede e si sottraggono alle critiche sviluppate dalla odierna ricorrente, critiche che si sostanziano in una lettura meramente contrappositiva del significato negoziale attribuito alla condotta della società, senza che vengano evidenziate specifiche incongruenze o illogicità nell'inferenza da essa tratta dal giudice di appello circa la volontà di far proseguire il rapporto di lavoro in essere;

5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20906/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 162/2020, depositata il 19/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], assunto quale dirigente medico con contratto a tempo indeterminato nell'anno 2007 presso la Casa di Cura "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l., quando già era titolare di pensione di anzianità erogata dall'INPDAP, premesso che durante il rapporto di lavoro in oggetto aveva conseguito i requisiti pensionistici di vecchiaia, dedotto il proprio diritto a proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del settantesimo anno di età secondo quanto stabilito dalla legge n. 214/2011, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo l'accertamento della nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento con preavviso intimatogli dalla datrice di lavoro in data 30 settembre 2015, con applicazione della tutela reale o, in subordine, della sola tutela indennitaria; 2. il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità del licenziamento condannando la società Casa di Cura "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla effettiva reintegrazione; 3. la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Messina; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Casa di Cura " [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; 5. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 - bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della dell'art. 4 comma 2, legge n. 108/1990 con riferimento all'art. 2018 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per l'errata ricognizione della disciplina applicabile alla stregua della quale - sostiene - il possesso da parte del dipendente dei requisiti per la pensione di vecchiaia consentiva il libero recesso alla parte datoriale;2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24, legge n. 214/2011; sostiene che alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012, che aveva formalmente abolito la differenza tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, il Costantino, in quanto già titolare di pensione, non era soggetto destinatario dei benefici di cui alla legge n. 241/2011; ciò in sintonia con gli obiettivi della modifica della disciplina pensionistica attuata con la legge n. 241/2011 cit., sostanzialmente finalizzata a ritardare il pensionamento in funzione della esigenza di salvaguardia dei conti pubblici; in ogni caso, anche a voler riconoscere la possibilità per il Costantino di continuare a lavorare fino al compimento del settantesimo anno di età sicuramente non sussistevano i presupposti per l'applicabilità della tutela reale; 3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. e degli artt. 1362/1371 cod. civ. con riferimento agli artt. 1175, 1337, 1373, 1321, 1322 comma 1, 1320, 1325 cod. civ. censurando la sentenza impugnata in punto di ricostruzione, in violazione delle regole legali di interpretazione, del comportamento della Casa di Cura come concludente nel senso della volontà di proseguire il rapporto di lavoro con il Costantino; 4. i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti in conformità della giurisprudenza del giudice di legittimità, consolidatasi a partire dall' arresto di Cass. Sez. Un. n. . 17589/2015, la quale ha chiarito che in materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età. In particolare è stato precisato che la disposizione dell'ultimo periodo dell'art. 24, c. 4, sopra riportata consente di ritenere che, ove siano maturate le condizioni previste dalla prima parte del comma (e quindi siano intervenuti i 3 n. r.g. 7867/2016 coefficienti di trasformazione ed il rapporto di lavoro sia consensualmente proseguito) la tutela prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori continua ad applicarsi "entro il predetto limite di flessibilità", ovvero entro il periodo massimo consentito per il prolungamento del rapporto di lavoro, costituito dal raggiungimento del settantesimo anno di età; in continuità con la richiamata pronunzia, il giudice di legittimità, ribadito che in materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella I. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto, ha affermato che qualora tuttavia ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile, interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale ( Cass. n. 20458/2018); 4.1. la decisione impugnata è conforme al principio enunciato ed appare corretta nella esegesi del comportamento delle parti successivo al raggiungimento da parte del Costantino del limite di età per l'accesso al trattamento pensionistico, avendo dichiaratamente condotto l'indagine sul punto nella consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce forza normativa e contenuti, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale (Cass. n. Cass. S.U. 15/11/2007 n. 23726, Cass. S.U. 13/9/2005 n.18128); 4.2. gli elementi valorizzati dalla Corte di merito, quali il protratto mantenimento in servizio del Costantino in una posizione di servizio strutturalmente e funzionalmente importante ed in particolare il pieno inserimento operativo dello stesso nella realtà organizzativa della datrice di lavoro anche nel periodo successivo al maturarsi dei requisiti per la percezione della pensione di vecchiaia fino al licenziamento ( sentenza, pagg. 5 e sg.), appaiono coerenti con la valorizzazione del canone di correttezza e buona fede e si sottraggono alle critiche sviluppate dalla odierna ricorrente, critiche che si sostanziano in una lettura meramente contrappositiva del significato negoziale attribuito alla condotta della società, senza che vengano evidenziate specifiche incongruenze o illogicità nell'inferenza da essa tratta dal giudice di appello circa la volontà di far proseguire il rapporto di lavoro in essere; 5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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