CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21250/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23002/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Toscanan. 440/2016, depositata il 1° marzo 2016 ; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] –IRPEF 1986-1987-1988-1989. R.G. N.23002/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in data 9 novembre 2012, notificava a [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamento n. 066 - 2012 - 9004602279-000, con laquale le veniva richiesto il pagamento della somma di € 111.435,27, sulla base di precedente cartella di pagamento (asseritamente notificata in data 15 febbraio 2001) n. 066-2000-020385825-000, per IRPEF relativa agli anni 1986, 1987, 1988 e 1989. 2. Avverso taleintimazione di pagamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Massa - [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 280/2014, depositata il 31 ottobre 2014 , lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e condannando Equitalia centro s.p.a. alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agente della riscossione , la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con sentenza n. 440/2016, pronunciata il 16 febbraio 2016 e depositata in segreteria il 1° marzo2016, accoglieva l’appello, condannando la contribuente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 1° ottobre2016). R.G. N.23002/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] . (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). 5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. All’esito di detta udienza camerale, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 novembre 2024,questa Corte ha disposto l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Con successivo decreto del 29 gennaio 2025 è stata quindi nuovamente fissata la discussione del ricorso per l’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025, sempre ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., nonché dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che l’intimazione impugnata era stata notificata a distanza di undici anni dalla notificazione della cartella di pagamento, e che quindi era documentalmente provata l’intervenuta prescrizione dei crediti erariali azionati. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. R.G. N.23002/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, la ricorrente che i crediti IRPEF azionati riguardavano gli anni d’imposta 1986, 1987, 1988 e 1989, e che la cartella di pagamento era stata notificata nel 2001, e quindi ben oltre il termine di decadenza biennale di cui al citato art. 25 d.P.R. n. 602/1973. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Osserva che erroneamente, nel caso di specie, la C.T.R. non aveva rilevato la decadenza del potere di azione del concessionario per la riscossione, trattandosi comunque di materia sottratta alla disponibilità delle parti. 2. La ricorrente ha prodotto istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197 (rottamazione-quater) e chiede sospensione fino al 30 novembre 2027. Il riferimento alla cartella di pagamento (presupposta rispetto all’intimazione di pagamento impugnata nel nostro giudizio) è corretto. La ricorrente ha richiesto la dilazione delle somme dovute nel massimonumero delle rate previsto dalla legge (n. 18), l’ultima delle quali è prevista in scadenza per ilprossimo 30 novembre 2027. Appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, in relazione alla questione sollevata con l’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025, circa gli effetti della definizione agevolata ex lege n. 197/2022, e cioè se la presentazione della relativa domanda, in caso di pagamento R.G. N.23002/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parziale del debito, imponga la sospensione del giudizio, ovvero la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza sopravv