Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1972
ECLI:EU:C:1972:106
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0052
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 28 NOVEMBRE 1972 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
La causa odierna ha caratteristiche analoghe ad una precedente, nota come causa 32-72, quindi basteranno pochi cenni introduttivi.
L'art. 9 del regolamento n. 120/67, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali, stabilisce che per il grano tenero, il grano duro, l'orzo e la segala ancora giacenti in magazzino al termine della stagione (31 luglio), viene concessa un'indennità di compensazione, che costituisce un corollario del sistema d'intervento. L'indennità ha la funzione di garantire il livello del prezzo, cioè s'intende in questo modo controbilanciare ogni aumento dovuto all'incidenza delle spese di deposito. Onde far fronte a dette spese, si aumentano periodicamente i prezzi indicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata, cosicché i prezzi del grano e della segala raggiungono il loro apice in maggio.
Nei mesi successivi compare sul mercato il prodotto del nuovo raccolto, il cui prezzo non risente dei costi di magazzinaggio. Dal mese di giugno si praticano quindi i normali prezzi d'intervento della nuova stagione che, come ha assicurato la Commissione, finora sono sempre stati inferiori a quelli della stagione precedente. Così stando le cose, è evidente che alcuni operatori potrebbero essere tentati di offrire all'ente d'intervento i resti di magazzino nel mese di maggio, pur se vi sono ancora possibilità di collocamento sul mercato. Per evitare che si ricorra a questi espedienti, si è pensato di offrire un'indennità di compensazione per i cereali del vecchio raccolto, indennità che consente agli operatori di affrontare l'eventuale rischio di conservare in magazzino i vecchi cereali sino al 31 luglio.
L'aliquota dell'indennità è calcolata in base al n. 3 dell'art. 9 del regolamento n. 120/67, comunque non deve superare la differenza tra il prezzo indicativo praticato nell'ultimo mese della precedente stagione e il prezzo indicativo del primo mese della nuova stagione.
Il sistema è stato applicato alla chiusura della stagione 1968-1969, quindi sono state così determinate le indennità per il grano tenero e per la segala da panificazione (come risulta dal regolamento n. 882/69 del 13 maggio 1969). Le condizioni per ottenere l'indennità erano stabilite dal regolamento della Commissione n. 963/69 del 27 maggio 1969.
L'art. 3 recita:
«Per poter beneficiare dell'indennità di compensazione accordata dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trovano le giacenze, il richiedente deve:
—
aver manifestato, con lettera raccomandata, telex o telegramma da spedire alla suddetta autorità competente al più tardi il 7 giugno 1969, l'intenzione di chiedere eventualmente la concessione dell'indennità di compensazione ed aver altresì dichiarato i quantitativi di ciascuno dei cereali di cui all'art. 1 eventualmente in suo possesso alla data del 31 maggio 1969, con indicazione del magazzino nel quale i prodotti possono essere controllati e del responsabile del magazzino stesso;
—
aver inoltrato all'autorità competente di cui sopra, con lettera raccomandata, telex o telegramma da spedire al più tardi il 5 agosto 1969, una domanda di indennità, con indicazione delle giacenze dei suddetti cereali che si trovano in suo possesso alla data del 31 luglio 1969. La domanda deve contenere almeno i dati e le dichiarazioni di cui all'allegato II».
L'art. 5 recita:
«1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro effettua i necessari controlli delle giacenze e dei relativi movimenti nel territorio nazionale.
2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni specifiche esistenti nel territorio nazionale e fissa in particolare i periodi durante i quali le giacenze e i relativi movimenti sono soggetti a controllo».
L'attrice nel procedimento di merito — un'impresa molitoria tedesca — aveva giacenze di grano tenero e di segala alla data del 31 maggio 1969 ed intendeva riscuotere l'indennità di conguaglio. Essa comunicava le proprie intenzioni alla competente autorità tedesca inviando il modulo prescritto, apponendo la data del 6 giugno 1969, però dal timbro postale risulta che la spedizione è avvenuta solo il 9 giugno 1969. Poiché non era stato osservato il termine prescritto nel regolamento n. 963/69, l'Einfuhr- und Vorratsstelle negava l'indennità.
La ditta Magstadt ritiene ingiustificato questo atteggiamento, poiché a suo giudizio il termine prescritto non aveva carattere perentorio. Inoltre non si deve dimenticare che il titolare dell'azienda è tornato da un viaggio all'estero solo il 9 giugno e i moduli per la domanda sono giunti in possesso della ditta richiedente solo l'8 giugno. Poiché queste giustificazioni non sono state accolte né in sede d'opposizione, né nel procedimento amministrativo svoltosi dinanzi al tribunale di Francoforte, la controversia è stata portata dinanzi al Verwaltungsgerichtshof dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale già in altre occasioni aveva affermato che il termine scaduto il 5 agosto a suo avviso aveva carattere perentorio. Poiché però il tribunale ritiene che, probabilmente, in materia di termine per la presentazione della prima dichiarazione valga una disciplina diversa (cioè il termine ultimo del 7 giugno 1969), con ordinanza 28 giugno 1972 sospendeva il procedimento e deferiva in via pregiudiziale alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
«Se l'art. 3, primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 27 maggio 1969, n. 963 (
GU n. L 126 del 28 maggio 1969, pag. 8
), secondo cui il richiedente deve aver manifestato, con lettera raccomandata, telex o telegramma, da spedire al più tardi il 7 giugno 1969, l'intenzione di chiedere eventualmente la concessione dell'indennità compensativa, abbia inteso stabilire
a)
un termine perentorio, cioè un termine la cui inosservanza implica sempre la perdita del diritto all'indennità compensativa,
ovvero
un termine meno rigoroso, la cui inosservanza, quindi, in determinati casi, non implica la perdita del diritto all'indennità.
b)
In quest'ultima ipotesi,
se nel diritto comunitario esistano norme o principi generali che stabiliscano a quali condizioni l'inosservanza di termini non perentori non produce la perdita dei relativi diritti».
Ed ecco il mio parere.
Mi richiamo alle conclusioni del mio collega H. Mayras nella causa 32-72, vertente sul versamento dell'indennità di compensazione al termine della stagione 1967-68, disciplinato dal regolamento n. 602/68 (
GU n. L 114 del 17 maggio 1968
), in un certo senso parallelo al regolamento n. 963/69 di cui è questione oggi.
Anzitutto mi dichiaro completamente d'accordo con quanto ha affermato il mio collega circa il termine stabilito dall'art. 3, 2
o
trattino, del regolamento n. 602/68 (che coincide con le disposizioni dell'art. 3, 2
o
trattino, del regolamento n. 963/69). Gli argomenti svolti dall'avvocato generale H. Mayras, che si è ispirato alla lettera e alla struttura della disciplina, nonché ai principi della giurisprudenza in materia, si rivelano irrefutabili e corroborano la tesi della perentorietà del termine.
Se estendiamo il nostro esame anche al primo trattino dell'art. 3 del regolamento n. 963/69, mi pare che sia incontestabile che anche il termine che in esso viene stabilito, ha carattere perentorio e la Commissione lo ha dimostrato ad abundantiam.
Ritorniamo al tenore della norma: la frase iniziale dell'art. 3 («per poter beneficiare delle indennità di compensazione») ha ugual valore sia per il termine di presentazione della domanda, che per la trasmissione della dichiarazione d'intenzioni, il che conforta la supposizione che l'indennità possa essere validamente richiesta solo se entrambi i presupposti sono soddisfatti.
Vi sono poi le considerazioni esposte circa il termine per la presentazione della domanda stabilito nel 2
o
trattino dello stesso articolo. È importante il fatto che questa disciplina comunitaria, relativamente dettagliata (caratteristica che non è comune a tutte le norme comunitarie), non contiene disposizioni derogatorie nemmeno per l'ipotesi in cui l'inosservanza del termine non sia imputabile all' interessato, o tale inosservanza sia in pratica priva di conseguenze. Pur ammettendo che in determinati casi gli enti nazionali d'intervento possono non tener conto di un'inosservanza del termine plausibilmente motivata, una simile decisione, alla cui base sta un potere discrezionale, deve sempre venir presa in base agli stessi criteri onde non pregiudicare l'applicazione lineare del diritto comunitario. Ciò però è difficilmente conciliabile con i principi già più volte ribaditi dalla Corte in questa materia.
Non e nemmeno possibile richiamarsi al 2
o
comma dell'art. 5, che conferisce un' autorizzazione in questi termini: «L'autorità competente di ciascuno Stato membro adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni specifiche esistenti nel territorio nazionale e fissa in particolare i periodi duranti i quali le giacenze e i relativi movimenti sono soggetti a controllo». Come giustamente rileva la Commissione, la struttura generale dell'articolo mette in rilievo che le «misure complementari» si possono riferire solo al n. 1 dell'art. 5, cioè all'esecuzione di controlli. Sarebbe quindi certamente erroneo desumere da questa norma il principio che è possibile derogare ai termini disciplinati dall'art. 3.
Nemmeno e possibile affermare che e opportuno porre rigide condizioni all'osservanza del termine per la domanda di cui all'art. 3, 2
o
trattino, mentre invece tale rigidità di condizioni non vale per la dichiarazione d'intenzioni di cui al 1
o
trattino dello stesso articolo. Direi che è piuttosto esatto il contrario. Secondo il sistema del regolamento n. 963, la dichiarazione d'intenzioni ha evidentemente la funzione di fornire una panoramica della situazione al 31 maggio; d'altra parte essa costituisce il punto di partenza di tutte le pratiche successive. I controlli immediatamente successivi devono quindi essere molto rigidi, mentre in un secondo tempo potrebbero essere sufficienti controlli limitati ai libri contabili. Sotto questo aspetto si comprende perfettamente perché una tale dichiarazione deve esser fatta con la massima urgenza. In caso contrario vi sarebbe il pericolo che l'indennità di compensazione venga chiesta anche per cereali del nuovo raccolto oppure che gli stessi quantitativi vengano denunciati più volte per riscuotere più volte l'indennità. La necessità di escludere ogni abuso, data l'importanza degli interessi finanziari in gioco, esclude quindi la possibilità che in certi casi si sorvoli sull'inosservanza del termine. Solo la presunzione che anche il termine per la presentazione della dichiarazione d'intenzioni sia perentorio garantisce la salvaguardia di uno degli scopi essenziali del regolamento n. 963/69, cioè quello di indurre gli operatori interessati ad agire con la massima rapidità.
Concordo con il mio collega francese nell'affermare che al massimo si può pensare ad eventuali deroghe nei casi di forza maggiore, richiamandosi ad un principio giuridico generale. Nel nostro caso però è perfettamente inutile approfondire l'analisi in quanto le circostanze indicate dalla ricorrente (assenza del direttore per ferie, ritardo nella spedizione dei moduli da parte dell'ente) non mettono in luce alcun elemento che possa far pensare all'impedimento di forza maggiore. L'affermazione è confortata dalle norme comunitarie, sufficientemente particolareggiate e complete, che consentono di affermare che una denuncia valida sarebbe stata possibile anche senza far ricorso ai moduli ad hoc prescritti dalle legislazioni nazionali. D'altro canto la prassi degli anni precedenti non consentiva agli operatori di ignorare che in quel determinato periodo gli interessati dovevano presentare le loro denunce; gli operatori quindi dovevano fare il necessario, indipendentemente dalla situazione specifica in cui si trovava la loro impresa, affinché le dichiarazioni fossero inviate tempestivamente agli organi competenti. Nella fattispecie è quindi escluso che si possano invocare impedimenti di forza maggiore.
La risposta deve essere perciò la seguente:
La disposizione del primo trattino dell'art. 3, del regolamento n. 963/69, che prescrive che il richiedente, entro il 7 giugno 1969, mediante raccomandata, telex o telegramma, deve comunicare la sua intenzione di riscuotere un'indennità di compensazione implica che la data stabilita costituisce un termine perentorio.
(
1
) Traduzione dal tedesco.