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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03066/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con l'argomentazione espressa nella sentenza impugnata, che ha precisato come la commissione del nuovo reato nel quinquennio dalla data irrevocabilità della sentenza relativa al primo reato determini ex art. 168, comma 1 n.1. cod. pen. la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena (donde la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice di primo grado); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con l'argomentazione espressa nella sentenza impugnata, che ha precisato come la commissione del nuovo reato nel quinquennio dalla data irrevocabilità della sentenza relativa al primo reato determini ex art. 168, comma 1 n.1. cod. pen. la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena (donde la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Giudice di primo grado); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/202
Sentenza Cassazione n. 03066/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris