CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 24620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26436-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 26436/2019 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2019 R.G.N. 3025/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 612/2019 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro (7.4.2011-31.12.2011) intercorso tra la società e [OSCURATO:PERSONA], condannando la società alla riammissione in servizio del dipendente ed al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a tre mensilità. La Corte territoriale avevaritenuto, confermando il tribunale sul punto, che la ragione indicata nel contratto per giustificare l’assunzione a termine (in sintesi:incremento straordinario dei voli relativi al settore boing 767 cagionato da incrementi medi di attività di volo generatisi anche a causa del ritardo del programma di phase out del cosiddetto aeromobile), fosse priva della necessaria specificità richiesta dal legislatore nel disposto normativo, non essendo stata fornita alcuna prova del suddetto incremento, anche con riferimento all’organico aziendale ed alla sua insufficienza ed alla conseguente necessità di organico aggiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ribadiva inoltre che la nullità della singola clausola in esame travolgeva l’intero contratto richiamando precedenti, in tal senso, del giudice di legittimità (Cass.n.19156/2005; Cass.7244/2014). Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e successiva memoria, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 D.lgs n.368/01, dell'articolo 2697 c.c., dell'articolo 1362 c.c. dell'articolo 421 c.p.c., degli articoli 115 e 116 c.p. La censura ha ad oggetto l’errata valutazione della corte circa la carenza di specificazione della clausola appositiva del termine. Il motivo è inammissibile perché attraverso la violazione di legge si ripropone e si richiede, sostanzialmente, una nuova valutazione di merito, non consentita in questa sede. Deve peraltro osservarsi, richiamando sul punto Cass.n.10715/2019, che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con l'art. 1, comma 2 del D.Igs n. 368/2001, l'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo" del termine finale, il che comporta che le stesse debbano essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1931), in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell'accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sent. 23.4.2009, in causa C- 378/07 ed altre; sent. 22.11.2005, in causa C - 144/04). 2) Con il secondo motivo è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co 1 D.lgs n. 368/2001 e dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art 421 e egli artt. 115 e 116 .c.p.c (ai sensi dell'art 360 co.1 numero 3 c.p.c.), con riguardo alla valutazione di inidoneità della documentazione e delle prove fornite circa le ragioni giustificative dell’assunzione a termine, nonché della mancata ammissione dei mezzi di prova offerti. Il motivo tenta di realizzare,attraverso la denunciata violazione di legge, il riesame del materiale probatorio. È stato chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.n. 8758/017-Cass.n.18721/2018). Deve infine evidenziarsi che qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” ( Cass.n. 23194/2017). Nel caso in esame la sentenza ( pg 4) chiarisce che i mezzi di prova richiesti erano inidonei a confortare le allegazioni svolte in quanto astrattamente formulati e privi del necessario nesso causale fra le esigenze enunciate al fine della assunzione a termine ed il rapporto concretamente instaurato. Si tratta di una evidente valutazione di merito che non risulta scalfita dalle censure poste che risultano sostanzialmente dirette a riproporre una nuova rivalutazione non consentita in sede di legittimità. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deve ribadirsi che per configurare tale vizio occorre che si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non rappresentate nei motivi anzidetti, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile: ipotesi, queste, non ravvisabili nella fattispecie in esame (Cass.n. 10715/2019). Le censure devono, pertanto essere disattese. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pa