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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 34752/2026

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di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizioRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 06 novembre 2025 la Corte di appello diLecce, su istanza del Procuratore generale, ha disposto a carico del detenutoCosimo [OSCURATO:PERSONA] l'isolamento diurno per dieci mesi, in relazione alla condannaemessa dalla Corte di appello di Lecce in data 10 febbraio 2016, e ad un ulteriorecumulo di pene emesso il 02 luglio 2012.La Corte ha preso atto che, secondo il provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti, il [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato alla pena dell'ergastolo, a cui sisono aggiunti il cumulo di pene per complessivi ventisei anni, due mesi e tregiorni di reclusione e la condanna indicata, a ventidue anni di reclusione, più lepene pecuniarie, per cui deve essere applicato il disposto dell'art. 72, secondocomma, cod. pen.

Stante la rilevante inclinazione a delinquere del detenuto, cheha commesso molti gravi delitti appena un mese dopo avere commesso il delittodi omicidio volontario per il quale ha riportato la condanna all'ergastolo, haritenuto congrua la determinazione dell'isolamento diurno nella misura indicata.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in relazione all'art.72, secondo comma, cod. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione.L’ordinanza è contraddittoria perché da un lato giustifica la legittimitàdell'applicazione della pena dell'ergastolo, nonostante la mancanza di reciprocitàcon il regime penale spagnolo, da applicarsi essendo stato il ricorrente estradatoda tale Paese, per la sua possibilità di godere di forme di “alleggerimento” di talepena, alleggerimenti attualmente in corso, essendo egli ammesso al regime disemilibertà, ma dall'altro lato applica l'isolamento diurno, che impone lasospensione di qualunque beneficio, in questo caso della semilibertà e dellelicenze premio per frequentare i propri familiari.

Applicando l'isolamento diurno,la Corte ha violato anche i termini dell'estradizione concessa dalla Spagna, difatto eliminando quella possibilità di accesso ai benefici che ha consentito diritenere legittima l'applicazione dell'ergastolo, violando il principio di buona fedeinternazionale e il canone del “giusto processo” di cui all'art. 111 Cost.2.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e del principio diragionevolezza, per la tardività dell'applicazione dell'isolamento diurno.La condizione per l'applicazione dell'isolamento diurno sussiste dal08/11/2013, data di definitività della condanna all'ergastolo, e solo nel 2025 ilpubblico ministero ha richiesto tale pena ulteriore.

Una simile dilazionetemporale risulta contraria ai principi generali, anche di ragionevole durata delprocesso, e in contrasto con gli interessi del detenuto, che vede leso il suo dirittoalla stabilità del trattamento punitivo.

L'applicazione della pena accessoria a cosìampia distanza dall'inizio della detenzione, quando la sua situazionesanzionatoria si è ormai stabilizzata ed egli ha intrapreso il percorso riabilitativo,viola il principio di prevedibilità della pena, stabilito dall'art. 7 CEDU, e il principiodi giustizia della fase esecutiva, di cui all'art. 111 Cost., in quanto di fatto applicauna punizione doppia, venendo egli sottoposto ad una sanzione ulteriore dopodecenni di detenzione e quando ha intrapreso il percorso riabilitativo, comedimostrato dalla sua ammissione alla semilibertà e al godimento di permessi elicenze premio.

Con tale decisione viene violato anche il principio di cui all'art.27 Cost., della finalità rieducativa della pena.2.3.

Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e l'illogicitàe carenza della motivazione, per la irragionevolezza ed eccessività della sanzioneapplicata.La finalità rieducativa della pena risulta violata anche per la sproporzionedella misura dell'isolamento applicata.

Il ricorrente ha già espiato oltretrentadue anni di carcere, per cui l'applicazione dell'isolamento diurno, nellamisura indicata, risulta del tutto sproporzionata rispetto alla sua situazione e allafinalità punitiva dell'istituto stesso.

In questa concreta situazione, l'isolamentodiurno risulta contrario al senso di umanità della pena, oltre che alla finalitàrieducativa di questa, essendo stato applicato senza tenere conto dellaevoluzione della personalità già verificatasi nei molti anni di detenzione, e senzavalutare i probabili effetti devastanti sotto il profilo psicologico, riportandosi ildetenuto in una situazione di totale isolamento e di trattamento puramentesanzionatorio, dopo che egli ha dimostrato una già intervenuta rieducazione,almeno parziale, tale da avere consentito la concessione della misura alternativadella semilibertà.Il ricorrente chiede, pertanto, di sollevare una questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 27comma 3, 111 e 117 Cost., 3 CEDU, lamentando anche la carenza, sul punto,della motivazione dell'ordinanza impugnata, non avendo la Corte rispostoall'analoga richiesta già formulata.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e lacarenza della motivazione, nella quantificazione della durata dell'isolamento.L'ordinanza quantifica la durata dell'isolamento diurno in dieci mesi facendoriferimento alla rilevante inclinazione a delinquere del detenuto dimostrata dallagravità e dalle modalità dei reati da lui commessi negli anni '90, senza valutare ilpercorso riabilitativo già compiuto e l'evoluzione della personalità maturata neimolti anni trascorsi, o comunque senza spiegare perché i suoi trascorsi, benchérisalenti nel tempo, debbano prevalere, nella valutazione, sugli anni trascorsi incarcere e sulla condotta attuale, del tutto priva di criticità.3.

Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato, in relazione alla durata stabilita perl'isolamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è solo parzialmente fondato, e deve essere accoltolimitatamente alla questione relativa alla durata della sanzione.2.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.L'applicazione dell'isolamento diurno non modifica la natura della penadell'ergastolo e la possibilità di godere, durante la sua espiazione, di beneficipenitenziari che ne attenuano il rigore, né viola, in questo caso, i terminidell'estradizione concessa dalla Spagna.

Il ricorrente valuta l'isolamento diurnocome una modalità esecutiva della pena dell'ergastolo, attribuendogli un effettocontrario a quello dei benefici penitenziari, mentre si tratta di una penaautonoma, che si aggiunge a quella dell'ergastolo per l'espiazione di peneulteriori rispetto ad esso, irrogate a seguito della consumazione di altri delitti,secondo la previsione dell'art. 72, secondo comma, cod. pen.L'effetto ostativo alla concedibilità dei benefici penitenziari, conseguenteall'isolamento diurno, non incide sulla espiazione dell'ergastolo, in quantoconsiste nella doverosa espiazione della pena irrogata per altri gravi reati, per unperiodo temporalmente limitato: all'espiazione della pena dell'ergastolocontinuano ad essere applicabili i benefici penitenziari, il cui godimento è esclusosolo per la durata dell'isolamento stesso.

L'isolamento diurno previsto dall'art.72 cod. pen., infatti, non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo,ma ha la funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui vieneinflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena peressi prevista non sarebbe concretamente applicabile (vedi Sez. 1, n. 2116 del21/03/2000, Rv. 215933).I termini dell'accordo di estradizione intercorso con la Spagna, pertanto, nonsono violati, in quanto il ricorrente non può godere di alcun beneficiopenitenziario solo nel periodo di espiazione dell'isolamento diurno, applicato,come detto, quale sanzione per ulteriori e gravi reati da lui commessi, mentretali benefici rimangono pienamente applicabili, una volta terminato il periodo diisolamento, per l'espiazione della pena dell'ergastolo.3.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.L'asserita tardività nell'applicazione dell'isolamento diurno è da un latoinsussistente, e dall'altro lato irrilevante.

L'isolamento, infatti, è divenutoapplicabile dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna emesse perulteriori delitti, diversi da quelli sanzionati con l'ergastolo, in quanto solo in talemomento è sopravvenuta una pena da espiare nelle forme previste dall'art. 72,secondo comma, cod. pen.; l'ultima di tali condanne risulta essere divenutairrevocabile in data 28 marzo 2018, quindi in epoca distante dall'inizio delladetenzione e dalla definitività della condanna all'ergastolo.

L'affermazione ditardività nell'applicazione della sanzione, contenuta nel ricorso, deve pertantoessere quanto meno ridimensionata.Le norme non prevedono un limite temporale per l'applicazionedell'isolamento diurno, e questa, inoltre, è obbligatoria, dal momento checostituisce la concreta espiazione delle pene ulteriori rispetto a quelladell'ergastolo, e non può essere omessa solo a causa del tempo trascorsodall'inizio della detenzione o dalla data di consumazione dei reati stessi, perchéaltrimenti questi ultimi rimarrebbero non sanzionati.

L'irrogazione e l'espiazionedi una pena a distanza di tempo rispetto alla commissione del reato sonosituazioni consentite dall'ordinamento, entro il limite temporale della prescrizionedel reato o della pena, per cui la concreta modalità applicativa qui verificatasinon rappresenta un fatto eccezionale o illegittimo.

Anche il raggiungimento di unelevato grado di rieducazione, qualora già intervenuto, non consente di escluderel'applicazione della predetta pena ulteriore, che potrà solo essere modulata nelladurata, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.Questa Corte ha infatti precisato che, stante la natura di penadell'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen., esso deve essere in ognicaso eseguito, ed ha affermato che la mancata previsione legislativa di untermine per la sua esecuzione non contrasta con l'art. 27, comma terzo, Cost.,«poiché il carattere afflittivo della misura è compatibile con la funzionerieducativa della pena, dal momento che, in costanza di isolamento, si ha solo2116 del 21/03/2000, cit.).4.

Il terzo motivo del ricorso è infondato, per le medesime ragioni appenaesposte.La previsione dell'applicazione dell'isolamento diurno non è in contrasto conla funzione rieducativa della pena, in quanto consiste, come detto, nella penaconcretamente da espiare per l'avvenuta consumazione di gravi delitti, oltre aquello per il quale il detenuto ha riportato la condanna all'ergastolo: costituirebbeviolazione di tale funzione, al contrario, la previsione di una sua non applicabilità,in quanto escluderebbe la sanzionabilità di reati sicuramente gravi, stante illimite edittale previsto per la pena detentiva espiabile con tale modalità.

Lafissazione di un termine per la sua applicazione, diverso dal normale termine diestinzione della pena, violerebbe invece il principio di uguale trattamento disituazioni analoghe, stabilendo una normativa diversa per l'espiazione di pene dirilevante gravità, solo perché l'autore del reato è stato condannato all'ergastolo.Questa Corte, inoltre, ha già valutato le questioni di legittimità costituzionaleproposte in relazione all'art. 72 cod. pen., e le ha ritenute manifestamenteinfondate (vedi Sez. 1, n. 2116 del 21/03/2000, Rv. 215933; Sez. 1, n. 780 del24/02/1993, Rv. 193665; Sez. 1, n. 7301 del 08/04/1991, Rv. n. 187750), cosìcome la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115/1964, ha ritenuto infondatala questione sollevata per un preteso contrasto con il principio di cui all'art. 27,terzo comma, Cost., e con il senso di umanità.L'eventuale eccessiva durata dell'isolamento diurno concretamente applicatoè questione di merito, che attiene alla esecuzione della pena e deve essereoggetto di doglianza in relazione alla valutazione compiuta dal giudice dellacognizione o da quello dell'esecuzione, ma non incide sulla legittimitàdell'istituto.5.

Deve invece essere ritenuto fondato il quarto motivo del ricorso.La doglianza in merito alla durata dell'isolamento diurno determinata dalgiudice della cognizione o dell'esecuzione, infatti, è una questione sottoponibileal controllo del giudice di legittimità, se adottata con un provvedimento nonadeguatamente motivato.

Questa Corte ha affermato, infatti, che «L'isolamentodiurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale,sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento diunificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione» (Sez. 1, n. 37886 del27/06/2024, Rv. 287079).L'ordinanza impugnata, pur citando questa pronuncia, non vi si èconformata, in quanto la motivazione espressa per giustificare l'applicazione diuna durata dell'isolamento diurno pari a dieci mesi tiene conto dei parametri dicui all'art. 133 cod. pen. solo in modo parziale e contraddittorio.

Viene presa inesame la gravità dei reati stessi, indicando la pena complessiva irrogata per essi,ma la capacità a delinquere del ricorrente viene valutata solo con riferimentoall'epoca di consumazione dei reati stessi, benché molto risalente nel tempo,senza alcun riferimento al criterio previsto dall'art. 133, secondo comma, n. 3),cod. pen., cioè «la condotta contemporanea o susseguente al reato».

Ilprocesso rieducativo già svolto dal ricorrente, che appare essere stato ritenutosussistente stante la concessione di benefici penitenziari significativi, riferiti dalricorrente ma neppure menzionati nell'ordinanza impugnata, costituisce unacondotta susseguente al reato che deve essere valutata per la commisurazionedella durata dell'isolamento diurno, affinché tale pena mantenga la sua funzionerieducativa, e non solo retributiva.

Tale valutazione è stata, invece,completamente omessa, con conseguente mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione sul punto.6.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere accolto limitatamente alla determinazione della durata della penadell'isolamento diurno, che deve essere effettuata alla luce di tutti i parametriprevisti dall'art. 133 cod. pen., mentre deve essere rigettato con riferimento atutti gli altri motivi proposti.

L'ordinanza impugnata deve essere perciòannullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per un nuovogiudizio su tale elemento, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nelrispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'isolamentodiurno con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Lecce;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizioRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 06 novembre 2025 la Corte di appello diLecce, su istanza del Procuratore generale, ha disposto a carico del detenutoCosimo [OSCURATO:PERSONA] l'isolamento diurno per dieci mesi, in relazione alla condannaemessa dalla Corte di appello di Lecce in data 10 febbraio 2016, e ad un ulteriorecumulo di pene emesso il 02 luglio 2012.La Corte ha preso atto che, secondo il provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti, il [OSCURATO:PERSONA] risulta condannato alla pena dell'ergastolo, a cui sisono aggiunti il cumulo di pene per complessivi ventisei anni, due mesi e tregiorni di reclusione e la condanna indicata, a ventidue anni di reclusione, più lepene pecuniarie, per cui deve essere applicato il disposto dell'art. 72, secondocomma, cod. pen. Stante la rilevante inclinazione a delinquere del detenuto, cheha commesso molti gravi delitti appena un mese dopo avere commesso il delittodi omicidio volontario per il quale ha riportato la condanna all'ergastolo, haritenuto congrua la determinazione dell'isolamento diurno nella misura indicata.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in relazione all'art.72, secondo comma, cod. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà dellamotivazione.L’ordinanza è contraddittoria perché da un lato giustifica la legittimitàdell'applicazione della pena dell'ergastolo, nonostante la mancanza di reciprocitàcon il regime penale spagnolo, da applicarsi essendo stato il ricorrente estradatoda tale Paese, per la sua possibilità di godere di forme di “alleggerimento” di talepena, alleggerimenti attualmente in corso, essendo egli ammesso al regime disemilibertà, ma dall'altro lato applica l'isolamento diurno, che impone lasospensione di qualunque beneficio, in questo caso della semilibertà e dellelicenze premio per frequentare i propri familiari. Applicando l'isolamento diurno,la Corte ha violato anche i termini dell'estradizione concessa dalla Spagna, difatto eliminando quella possibilità di accesso ai benefici che ha consentito diritenere legittima l'applicazione dell'ergastolo, violando il principio di buona fedeinternazionale e il canone del “giusto processo” di cui all'art. 111 Cost.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e del principio diragionevolezza, per la tardività dell'applicazione dell'isolamento diurno.La condizione per l'applicazione dell'isolamento diurno sussiste dal08/11/2013, data di definitività della condanna all'ergastolo, e solo nel 2025 ilpubblico ministero ha richiesto tale pena ulteriore. Una simile dilazionetemporale risulta contraria ai principi generali, anche di ragionevole durata delprocesso, e in contrasto con gli interessi del detenuto, che vede leso il suo dirittoalla stabilità del trattamento punitivo. L'applicazione della pena accessoria a cosìampia distanza dall'inizio della detenzione, quando la sua situazionesanzionatoria si è ormai stabilizzata ed egli ha intrapreso il percorso riabilitativo,viola il principio di prevedibilità della pena, stabilito dall'art. 7 CEDU, e il principiodi giustizia della fase esecutiva, di cui all'art. 111 Cost., in quanto di fatto applicauna punizione doppia, venendo egli sottoposto ad una sanzione ulteriore dopodecenni di detenzione e quando ha intrapreso il percorso riabilitativo, comedimostrato dalla sua ammissione alla semilibertà e al godimento di permessi elicenze premio. Con tale decisione viene violato anche il principio di cui all'art.27 Cost., della finalità rieducativa della pena.2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e l'illogicitàe carenza della motivazione, per la irragionevolezza ed eccessività della sanzioneapplicata.La finalità rieducativa della pena risulta violata anche per la sproporzionedella misura dell'isolamento applicata. Il ricorrente ha già espiato oltretrentadue anni di carcere, per cui l'applicazione dell'isolamento diurno, nellamisura indicata, risulta del tutto sproporzionata rispetto alla sua situazione e allafinalità punitiva dell'istituto stesso. In questa concreta situazione, l'isolamentodiurno risulta contrario al senso di umanità della pena, oltre che alla finalitàrieducativa di questa, essendo stato applicato senza tenere conto dellaevoluzione della personalità già verificatasi nei molti anni di detenzione, e senzavalutare i probabili effetti devastanti sotto il profilo psicologico, riportandosi ildetenuto in una situazione di totale isolamento e di trattamento puramentesanzionatorio, dopo che egli ha dimostrato una già intervenuta rieducazione,almeno parziale, tale da avere consentito la concessione della misura alternativadella semilibertà.Il ricorrente chiede, pertanto, di sollevare una questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 72, secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 3, 27comma 3, 111 e 117 Cost., 3 CEDU, lamentando anche la carenza, sul punto,della motivazione dell'ordinanza impugnata, non avendo la Corte rispostoall'analoga richiesta già formulata.2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e lacarenza della motivazione, nella quantificazione della durata dell'isolamento.L'ordinanza quantifica la durata dell'isolamento diurno in dieci mesi facendoriferimento alla rilevante inclinazione a delinquere del detenuto dimostrata dallagravità e dalle modalità dei reati da lui commessi negli anni '90, senza valutare ilpercorso riabilitativo già compiuto e l'evoluzione della personalità maturata neimolti anni trascorsi, o comunque senza spiegare perché i suoi trascorsi, benchérisalenti nel tempo, debbano prevalere, nella valutazione, sugli anni trascorsi incarcere e sulla condotta attuale, del tutto priva di criticità.3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato, in relazione alla durata stabilita perl'isolamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, e deve essere accoltolimitatamente alla questione relativa alla durata della sanzione.2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.L'applicazione dell'isolamento diurno non modifica la natura della penadell'ergastolo e la possibilità di godere, durante la sua espiazione, di beneficipenitenziari che ne attenuano il rigore, né viola, in questo caso, i terminidell'estradizione concessa dalla Spagna. Il ricorrente valuta l'isolamento diurnocome una modalità esecutiva della pena dell'ergastolo, attribuendogli un effettocontrario a quello dei benefici penitenziari, mentre si tratta di una penaautonoma, che si aggiunge a quella dell'ergastolo per l'espiazione di peneulteriori rispetto ad esso, irrogate a seguito della consumazione di altri delitti,secondo la previsione dell'art. 72, secondo comma, cod. pen.L'effetto ostativo alla concedibilità dei benefici penitenziari, conseguenteall'isolamento diurno, non incide sulla espiazione dell'ergastolo, in quantoconsiste nella doverosa espiazione della pena irrogata per altri gravi reati, per unperiodo temporalmente limitato: all'espiazione della pena dell'ergastolocontinuano ad essere applicabili i benefici penitenziari, il cui godimento è esclusosolo per la durata dell'isolamento stesso. L'isolamento diurno previsto dall'art.72 cod. pen., infatti, non è una modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo,ma ha la funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui vieneinflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena peressi prevista non sarebbe concretamente applicabile (vedi Sez. 1, n. 2116 del21/03/2000, Rv. 215933).I termini dell'accordo di estradizione intercorso con la Spagna, pertanto, nonsono violati, in quanto il ricorrente non può godere di alcun beneficiopenitenziario solo nel periodo di espiazione dell'isolamento diurno, applicato,come detto, quale sanzione per ulteriori e gravi reati da lui commessi, mentretali benefici rimangono pienamente applicabili, una volta terminato il periodo diisolamento, per l'espiazione della pena dell'ergastolo.3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.L'asserita tardività nell'applicazione dell'isolamento diurno è da un latoinsussistente, e dall'altro lato irrilevante. L'isolamento, infatti, è divenutoapplicabile dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna emesse perulteriori delitti, diversi da quelli sanzionati con l'ergastolo, in quanto solo in talemomento è sopravvenuta una pena da espiare nelle forme previste dall'art. 72,secondo comma, cod. pen.; l'ultima di tali condanne risulta essere divenutairrevocabile in data 28 marzo 2018, quindi in epoca distante dall'inizio delladetenzione e dalla definitività della condanna all'ergastolo. L'affermazione ditardività nell'applicazione della sanzione, contenuta nel ricorso, deve pertantoessere quanto meno ridimensionata.Le norme non prevedono un limite temporale per l'applicazionedell'isolamento diurno, e questa, inoltre, è obbligatoria, dal momento checostituisce la concreta espiazione delle pene ulteriori rispetto a quelladell'ergastolo, e non può essere omessa solo a causa del tempo trascorsodall'inizio della detenzione o dalla data di consumazione dei reati stessi, perchéaltrimenti questi ultimi rimarrebbero non sanzionati. L'irrogazione e l'espiazionedi una pena a distanza di tempo rispetto alla commissione del reato sonosituazioni consentite dall'ordinamento, entro il limite temporale della prescrizionedel reato o della pena, per cui la concreta modalità applicativa qui verificatasinon rappresenta un fatto eccezionale o illegittimo. Anche il raggiungimento di unelevato grado di rieducazione, qualora già intervenuto, non consente di escluderel'applicazione della predetta pena ulteriore, che potrà solo essere modulata nelladurata, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.Questa Corte ha infatti precisato che, stante la natura di penadell'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen., esso deve essere in ognicaso eseguito, ed ha affermato che la mancata previsione legislativa di untermine per la sua esecuzione non contrasta con l'art. 27, comma terzo, Cost.,«poiché il carattere afflittivo della misura è compatibile con la funzionerieducativa della pena, dal momento che, in costanza di isolamento, si ha solo2116 del 21/03/2000, cit.).4. Il terzo motivo del ricorso è infondato, per le medesime ragioni appenaesposte.La previsione dell'applicazione dell'isolamento diurno non è in contrasto conla funzione rieducativa della pena, in quanto consiste, come detto, nella penaconcretamente da espiare per l'avvenuta consumazione di gravi delitti, oltre aquello per il quale il detenuto ha riportato la condanna all'ergastolo: costituirebbeviolazione di tale funzione, al contrario, la previsione di una sua non applicabilità,in quanto escluderebbe la sanzionabilità di reati sicuramente gravi, stante illimite edittale previsto per la pena detentiva espiabile con tale modalità. Lafissazione di un termine per la sua applicazione, diverso dal normale termine diestinzione della pena, violerebbe invece il principio di uguale trattamento disituazioni analoghe, stabilendo una normativa diversa per l'espiazione di pene dirilevante gravità, solo perché l'autore del reato è stato condannato all'ergastolo.Questa Corte, inoltre, ha già valutato le questioni di legittimità costituzionaleproposte in relazione all'art. 72 cod. pen., e le ha ritenute manifestamenteinfondate (vedi Sez. 1, n. 2116 del 21/03/2000, Rv. 215933; Sez. 1, n. 780 del24/02/1993, Rv. 193665; Sez. 1, n. 7301 del 08/04/1991, Rv. n. 187750), cosìcome la Corte costituzionale, con la sentenza n. 115/1964, ha ritenuto infondatala questione sollevata per un preteso contrasto con il principio di cui all'art. 27,terzo comma, Cost., e con il senso di umanità.L'eventuale eccessiva durata dell'isolamento diurno concretamente applicatoè questione di merito, che attiene alla esecuzione della pena e deve essereoggetto di doglianza in relazione alla valutazione compiuta dal giudice dellacognizione o da quello dell'esecuzione, ma non incide sulla legittimitàdell'istituto.5. Deve invece essere ritenuto fondato il quarto motivo del ricorso.La doglianza in merito alla durata dell'isolamento diurno determinata dalgiudice della cognizione o dell'esecuzione, infatti, è una questione sottoponibileal controllo del giudice di legittimità, se adottata con un provvedimento nonadeguatamente motivato. Questa Corte ha affermato, infatti, che «L'isolamentodiurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale,sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento diunificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione» (Sez. 1, n. 37886 del27/06/2024, Rv. 287079).L'ordinanza impugnata, pur citando questa pronuncia, non vi si èconformata, in quanto la motivazione espressa per giustificare l'applicazione diuna durata dell'isolamento diurno pari a dieci mesi tiene conto dei parametri dicui all'art. 133 cod. pen. solo in modo parziale e contraddittorio. Viene presa inesame la gravità dei reati stessi, indicando la pena complessiva irrogata per essi,ma la capacità a delinquere del ricorrente viene valutata solo con riferimentoall'epoca di consumazione dei reati stessi, benché molto risalente nel tempo,senza alcun riferimento al criterio previsto dall'art. 133, secondo comma, n. 3),cod. pen., cioè «la condotta contemporanea o susseguente al reato». Ilprocesso rieducativo già svolto dal ricorrente, che appare essere stato ritenutosussistente stante la concessione di benefici penitenziari significativi, riferiti dalricorrente ma neppure menzionati nell'ordinanza impugnata, costituisce unacondotta susseguente al reato che deve essere valutata per la commisurazionedella durata dell'isolamento diurno, affinché tale pena mantenga la sua funzionerieducativa, e non solo retributiva. Tale valutazione è stata, invece,completamente omessa, con conseguente mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione sul punto.6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere accolto limitatamente alla determinazione della durata della penadell'isolamento diurno, che deve essere effettuata alla luce di tutti i parametriprevisti dall'art. 133 cod. pen., mentre deve essere rigettato con riferimento atutti gli altri motivi proposti. L'ordinanza impugnata deve essere perciòannullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per un nuovogiudizio su tale elemento, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nelrispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata dell'isolamentodiurno con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]