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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40347/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cori cui si chiede il rigetto del ricorso lette le conclusioni inviate per PEC dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, con cui si chiede l'accoglimento del ricorso. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23.8 d.l. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in premessa il tribunale di Enna ha riformato la sentenza del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2020 con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato previsto e punito dall'articolo 631 cod. pen.

La sentenza del tribunale ha mandato assolto l'imputato per la particolare tenuità del fatto.

2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta che il reato emerso in istruttoria fosse diverso da quello contestato.

Dall'istruttoria è emerso l'inesistenza dell'invasione sulle particelle indicate nel capo di imputazione ed il disallineamento catastale nella parte nord est di proprietà della denunciante. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 516 c.p.p. per diversa qualificazione giuridica del fatto contestato in rubrica.

Alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa il fatto doveva essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in quanto il reato andava dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Pure se dall'imputazione risulta che il reato è contestato come commesso in epoca prossima al 10 agosto 2014, fin dal primo grado la denunciante per affermato che il si è recata sul proprio fondo per l'ultima volta nel 2012.

E in tale epoca il reato era già stato realizzato secondo la denunciante.

Pertanto la prescrizione doveva essere fatta iniziare in tale epoca e non certo, come sostiene il tribunale nell'impugnata sentenza, a partire dall'esercizio dell'azione penale avvenuta il 13 gennaio 2015. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta erroneità ed illegittimità della sentenza per aver pretermesso le prove a discarico della difesa o per non averle comunque valutate ai fini del corretto decidere.

3. Con memoria inviata per mail la difesa dell'imputato ha ribadito le conclusioni del ricorso con particolare riferimento alla prescrizione intervenuta prima della sentenza d'appello.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il primo, prima facie lamenta un vizio di corrispondenza tra il fatto emerso in istruttoria e quello contestato ma in definitiva propone una diversa lettura della perizia, per sostenere l'infondatezza dell'accusa.

Una lettura da cui emergerebbe "la inesistenza di recinzioni apposte" sul fondo della denunciante con "banale situazione di disallineamento catastale nella parte nord-est".

Sennonché la confusa versione proposta è contraddetta dal testo della perizia (riportato nel ricorso e quindi conoscibile da questa Corte) che il giudice di appello (competente all'accertamento del fatto) aveva correttamente letto, concludendone (come effettivamente vi si legge) che la condizione di "inesistenza di recinzioni apposte" con "banale situazione di disallineamento catastale" riguarda la parte Sud (che non è un punto di frizione tra i due fratelli contendenti) mentre a Nord vi era una recinzione che era stata rimossa per porre in atto 'l'invasione' di poco più di un centinaio di metri quadrati.

In altre parole, il vizio denunciato non sussiste ed è frutto dell'errata lettura della perizia da parte di chi ha formulato il motivo.

2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione fornita dalla sentenza d'appello sul punto.

A pg.7 della decisione impugnata si legge infatti che "non vi sono reali e serie emergenze processuali per ritenere che l'imputato fosse effettivamente convinto di essere il proprietario della striscia di terreno recintata ed occupata".

Tale affermazione non è confutata e nemmeno contraddetta nel motivo di ricorso che si limita semplicemente a ribadire (ciò che il giudice d'appello aveva ritenuto insufficiente) che era stata la stessa querelante a riferire la circostanza.

Il secondo motivo d'appello è quindi generico. 3.

Il terzo motivo non è consentito in questa sede: esso ripropone la questione della intervenuta prescrizione della condotta ascritta all'imputato fin da epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello.

Tuttavia, in atto di appello la questione era stata formulata (pg.16 e 17) senza indicare il dies a quo alternativo.

La valutazione in questa sede della questione richiederebbe un accertamento del fatto che non era stato sollevato in grado anteriore e che esula dai compiti della Corte di legittimità.

4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato.

Sebbene articolato sulla ritenuta violazione di legge per mancanza della motivazione, esso in definitiva si lamenta del risultato della valutazione del merito da parte giudice che non avrebbe considerato le prove a discarico.

In sostanza, per come formulato, il motivo è concettualmente errato poiché ravvisa una violazione di legge ex art.606 lett.c) cod. proc. pen. in relazione all'art.546 lett. e) dello stesso codice quando invece è strutturato sulla presunta violazione motivazionale ex art. 606 lett. e) c.p.p..

In ogni caso, occorre preliminarmente ricordare che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato (di cui è solo esclusa la colpevolezza ex art.131 bis c.p.) per il fatto ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

In definitiva, ciò che con le censure svolte il ricorrente contesta, sotto vari profili, è l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti contestando la chiave di lettura del compendio probatorio sostenuta nelle decisioni di primo e di secondo grado.

Ciò fa emergere la carenza concettuale che è al fondamento del motivo e che consiste nel voler riproporre a livello di legittimità le questioni di merito che sono proprie delle due fasi esaurite e che non possono trovare in questa sede accesso, pena il pervertimento della funzione propria di questa Corte che è la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione del diritto e non la uniforme interpretazione del fatto.

Ed invero il giudice, pur a fronte della formulazione in atto di appello di un motivo tutt'altro che chiaro e lineare (confluendo in esso una confusa e magmatica critica della sentenza senza enucleazione di punti specifici) ha adeguatamente indicato che i capisaldi del proprio convincimento sono le prove testimoniali, condotte in primo grado e in appello, nonché gli esiti della perizia.

Si tratta di una valutazione sintetica, ma immune da manifesta illogicità o da contraddizione.

5. Per le predette ragioni il ricorso è inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in l'avore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così eciso in Rma, 21 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere reltfre Il Presidente/ DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cori cui si chiede il rigetto del ricorso lette le conclusioni inviate per PEC dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, con cui si chiede l'accoglimento del ricorso. ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23.8 d.l. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in premessa il tribunale di Enna ha riformato la sentenza del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del 14 luglio 2020 con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per il reato previsto e punito dall'articolo 631 cod. pen. La sentenza del tribunale ha mandato assolto l'imputato per la particolare tenuità del fatto. 2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta che il reato emerso in istruttoria fosse diverso da quello contestato. Dall'istruttoria è emerso l'inesistenza dell'invasione sulle particelle indicate nel capo di imputazione ed il disallineamento catastale nella parte nord est di proprietà della denunciante. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 516 c.p.p. per diversa qualificazione giuridica del fatto contestato in rubrica. Alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa il fatto doveva essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge in quanto il reato andava dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Pure se dall'imputazione risulta che il reato è contestato come commesso in epoca prossima al 10 agosto 2014, fin dal primo grado la denunciante per affermato che il si è recata sul proprio fondo per l'ultima volta nel 2012. E in tale epoca il reato era già stato realizzato secondo la denunciante. Pertanto la prescrizione doveva essere fatta iniziare in tale epoca e non certo, come sostiene il tribunale nell'impugnata sentenza, a partire dall'esercizio dell'azione penale avvenuta il 13 gennaio 2015. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta erroneità ed illegittimità della sentenza per aver pretermesso le prove a discarico della difesa o per non averle comunque valutate ai fini del corretto decidere. 3. Con memoria inviata per mail la difesa dell'imputato ha ribadito le conclusioni del ricorso con particolare riferimento alla prescrizione intervenuta prima della sentenza d'appello. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Il primo, prima facie lamenta un vizio di corrispondenza tra il fatto emerso in istruttoria e quello contestato ma in definitiva propone una diversa lettura della perizia, per sostenere l'infondatezza dell'accusa. Una lettura da cui emergerebbe "la inesistenza di recinzioni apposte" sul fondo della denunciante con "banale situazione di disallineamento catastale nella parte nord-est". Sennonché la confusa versione proposta è contraddetta dal testo della perizia (riportato nel ricorso e quindi conoscibile da questa Corte) che il giudice di appello (competente all'accertamento del fatto) aveva correttamente letto, concludendone (come effettivamente vi si legge) che la condizione di "inesistenza di recinzioni apposte" con "banale situazione di disallineamento catastale" riguarda la parte Sud (che non è un punto di frizione tra i due fratelli contendenti) mentre a Nord vi era una recinzione che era stata rimossa per porre in atto 'l'invasione' di poco più di un centinaio di metri quadrati. In altre parole, il vizio denunciato non sussiste ed è frutto dell'errata lettura della perizia da parte di chi ha formulato il motivo. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta con la motivazione fornita dalla sentenza d'appello sul punto. A pg.7 della decisione impugnata si legge infatti che "non vi sono reali e serie emergenze processuali per ritenere che l'imputato fosse effettivamente convinto di essere il proprietario della striscia di terreno recintata ed occupata". Tale affermazione non è confutata e nemmeno contraddetta nel motivo di ricorso che si limita semplicemente a ribadire (ciò che il giudice d'appello aveva ritenuto insufficiente) che era stata la stessa querelante a riferire la circostanza. Il secondo motivo d'appello è quindi generico. 3. Il terzo motivo non è consentito in questa sede: esso ripropone la questione della intervenuta prescrizione della condotta ascritta all'imputato fin da epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello. Tuttavia, in atto di appello la questione era stata formulata (pg.16 e 17) senza indicare il dies a quo alternativo. La valutazione in questa sede della questione richiederebbe un accertamento del fatto che non era stato sollevato in grado anteriore e che esula dai compiti della Corte di legittimità. 4. Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. Sebbene articolato sulla ritenuta violazione di legge per mancanza della motivazione, esso in definitiva si lamenta del risultato della valutazione del merito da parte giudice che non avrebbe considerato le prove a discarico. In sostanza, per come formulato, il motivo è concettualmente errato poiché ravvisa una violazione di legge ex art.606 lett.c) cod. proc. pen. in relazione all'art.546 lett. e) dello stesso codice quando invece è strutturato sulla presunta violazione motivazionale ex art. 606 lett. e) c.p.p.. In ogni caso, occorre preliminarmente ricordare che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato (di cui è solo esclusa la colpevolezza ex art.131 bis c.p.) per il fatto ascrittogli, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In definitiva, ciò che con le censure svolte il ricorrente contesta, sotto vari profili, è l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti contestando la chiave di lettura del compendio probatorio sostenuta nelle decisioni di primo e di secondo grado. Ciò fa emergere la carenza concettuale che è al fondamento del motivo e che consiste nel voler riproporre a livello di legittimità le questioni di merito che sono proprie delle due fasi esaurite e che non possono trovare in questa sede accesso, pena il pervertimento della funzione propria di questa Corte che è la nomofilachia, cioè la uniforme interpretazione del diritto e non la uniforme interpretazione del fatto. Ed invero il giudice, pur a fronte della formulazione in atto di appello di un motivo tutt'altro che chiaro e lineare (confluendo in esso una confusa e magmatica critica della sentenza senza enucleazione di punti specifici) ha adeguatamente indicato che i capisaldi del proprio convincimento sono le prove testimoniali, condotte in primo grado e in appello, nonché gli esiti della perizia. Si tratta di una valutazione sintetica, ma immune da manifesta illogicità o da contraddizione. 5. Per le predette ragioni il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in l'avore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così eciso in Rma, 21 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere reltfre Il Presidente/ DEPOSIT
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