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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15985/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 4 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputata sono inammissibili, in quanto volti ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio onde pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito; - che il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto la ricorrente non contesta che sussista il mezzo fraudolento, ma lamenta una violazione di legge sostenendo che, non essendo il finto contatore stato installato da lei, l'aggravante sarebbe inapplicabile, mentre secondo la motivazione della sentenza qui impugnata è stata l'imputata a realizzare l'installazione del finto contatore, avvenuta proprio quando l'imputata abitava l'immobile servito dall'allaccio abusivo, cosicché l'aggravante deve ritenersi sussistente ed il reato era procedibile d'ufficio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia del 4 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'imputata sono inammissibili, in quanto volti ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio onde pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dai giudici del merito; - che il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto la ricorrente non contesta che sussista il mezzo fraudolento, ma lamenta una violazione di legge sostenendo che, non essendo il finto contatore stato installato da lei, l'aggravante sarebbe inapplicabile, mentre secondo la motivazione della sentenza qui impugnata è stata l'imputata a realizzare l'installazione del finto contatore, avvenuta proprio quando l'imputata abitava l'immobile servito dall'allaccio abusivo, cosicché l'aggravante deve ritenersi sussistente ed il reato era procedibile d'ufficio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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