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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 30965/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate — relative ad un asserito ne bis in idem processuale riferito alla condanna per oltraggio-, a preidere dalla manifesta (ye, infondatezza del rilievo sono comunque non ammissibili perché il ricorrente ebbe a rinunziare ai motivi sulla responsabilità nel corso del giudizio di appello, rendendo così definitiva in parte qua la statuizione appellata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 Giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate — relative ad un asserito ne bis in idem processuale riferito alla condanna per oltraggio-, a preidere dalla manifesta (ye, infondatezza del rilievo sono comunque non ammissibili perché il ricorrente ebbe a rinunziare ai motivi sulla responsabilità nel corso del giudizio di appello, rendendo così definitiva in parte qua la statuizione appellata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.
Sentenza Cassazione n. 30965/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris