CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13490/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.–ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 156/11/13, pronunciata in data 4 ottobre 2013 e pubblicata in data 18 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento e separato atto di contestazione sanzioni, per la fattispecie di cui all’art. 13 d.lgs. 471 del 1997, l’Agenzia delle entrate contestava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la mancata effettuazione della ritenuta d’acconto, nella misura del 30%, di cui all’art. 25, comma 2 , del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento ai pagamenti effettuati in favore di 3 società inglesi, aventi sede a Londra (Streeters, Intrepid, CLM), quali società intermediarie, in relazione a prestazioni professionali rese da soggetti non residenti, quali stilisti, parrucchieri e truccatori, per sfilate di moda. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava, con separate decisioni, la n. 126/9/12 e la n. 127/9/12, i ricorsi rispettivamente proposti contro l’atto di contestazione e contro l’avviso di accertamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettavagli appelli. 4. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di quattro motivi. Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle entrate che si è costituita con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia la ca