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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14335/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la sentenza di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, commesso il 4 settembre 2009; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto occorre tenere conto di 298 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza 24 aprile 2013 per legittimo impedimento; 238 giorni per rinvio dal 13 giugno 2017 al 6 febbraio 2018 per adesione del difensore all'astensione) che spostano lo spirare del termine prescrizionale massimo (pari ad anni dodici e mesi sei) al 27 dicembre 2022, data successiva alla deliberazione della sentenza impugnata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Considerato che il secondo motivo, che sollecita la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen., è inammissibile perché si fonda su una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la sentenza di condanna per il reato di furto in abitazione pluriaggravato, commesso il 4 settembre 2009; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto occorre tenere conto di 298 giorni di sospensione (60 giorni per rinvio udienza 24 aprile 2013 per legittimo impedimento; 238 giorni per rinvio dal 13 giugno 2017 al 6 febbraio 2018 per adesione del difensore all'astensione) che spostano lo spirare del termine prescrizionale massimo (pari ad anni dodici e mesi sei) al 27 dicembre 2022, data successiva alla deliberazione della sentenza impugnata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Considerato che il secondo motivo, che sollecita la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 648 cod. pen., è inammissibile perché si fonda su una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 14335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris