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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42472/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati; che la Corte di merito ha puntualmente evidenziato l'esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna oltre che le ragioni poste a base del rigetto dei motivi tesi a confutare la responsabilità specie attraverso la indicazione degli elementi che deponevano per la destinazione alla spaccio della differente qualità di stupefacente occultata e rinvenuta indosso; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che la Corte territoriale ha spiegato le ragioni che facevano ritenere che anche la sostanza stupefacente del tipo eroina rinvenuta fosse destinata allo spaccio con pertinente riferimento alla mancata allegazione di elementi che deponessero per un uso personale, consumo mai rappresentato direttamente dal Kaser; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati; che la Corte di merito ha puntualmente evidenziato l'esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna oltre che le ragioni poste a base del rigetto dei motivi tesi a confutare la responsabilità specie attraverso la indicazione degli elementi che deponevano per la destinazione alla spaccio della differente qualità di stupefacente occultata e rinvenuta indosso; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che la Corte territoriale ha spiegato le ragioni che facevano ritenere che anche la sostanza stupefacente del tipo eroina rinvenuta fosse destinata allo spaccio con pertinente riferimento alla mancata allegazione di elementi che deponessero per un uso personale, consumo mai rappresentato direttamente dal Kaser; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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