CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 22462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30767/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 2001/2019, depositata in data 21 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal decreto del Ministero delle Finanze 9 gennaio 2003, con il quale veniva disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti in materia di tributi e contributi a seguito del sisma del 31 ottobre 2002, in data 15 marzo 2012 presentava istanza di rimborso (ex Sil. Rif. Ist. Rimb. Irpef 2002-2008 art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 6029, per una quota pari al 60%, delle somme versate a titolo di IRPEF, Addizionale comunale ed Addizionale regionale, in relazione al periodo 31 ottobre 2002 – 30 giugno 2008, per un importo complessivo di € 8.449,20. L’istanza di rimborso era fondata sull’art. 6, comma 4-bis, della legge 28 gennaio 2009, a sua volta richiamante l’art. 3, comma secondo, della legge 22 dicembre 2008, n. 201. L’Ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso tale silenzio-rifiuto, il contribuente presentava ricorso dinanzi la C.t.p. di Foggia; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p. di Foggia, con sentenza n. 2021/01/2014, rigettava il ricorso del contribuente e confermava il diniego tacito dell’amministrazione finanziaria. 4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Puglia, nel cui giudizio resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 5. Tale commissione, con sentenza n. 2001/2019, depositata in data 21.06.2019, accoglieva il gravame riformando le statuizioni del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 07 luglio 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello, presentato dal contribuente oltre il termine breve previsto dall’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma secondo, d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 38, comma primo, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che nel caso in questione ricorresse l’eccezione di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui, in mancanza di disposizioni specifiche, la domanda di restituzione può essere presentata entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, a partire dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. 2. Il primo motivo è fondato. L'articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 sancisce che "Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3". Per come rappresentato dall’Agenzia nel corpo del ricorso(in relazione agli allegati al ricorso ed agli atti del giudizio), nel rispetto del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366, primo comma, cod. proc. civ., avverso la sentenza di primo grado, pubblicata il 3 ottobre 2014, il contribuente ha notificato un primo appello, spedito il 22 novembre 2014 e ricevuto dall'Ufficio il 25 novembre 2014, senza però depositarlo presso la Commissione tributaria regionale, come attestato della stessa segreteria della Commissione tributaria regionale in data 19 gennaio 2015, con certificazione riprodotta nel corpo del ricorso per cassazione . Di poi, dopo oltre 60 giorni il contribuente notificava un secondo appello, spedito il 28 marzo 2015 e ricevuto dall'Ufficio in data 1° aprile 2015, a seguito del quale, invece, veniva incardinato il secondo grado del giudizio, in quanto l’impugnazione veniva regolarmente depositat a in Commissione tributaria regionale in data 21 aprile 2015. Nelle ipotesi, come que lla di specie, in cui il contribuente ha proposto, avverso la medesima sentenza, due appelli, di cui il primo inammissibile e senza che, alla data di presentazione del secondo gravame, detta inammissibilità potesse essere dichiarata, il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione. In tal senso valga il richiamo alla sentenza delle SS.UU di questa Corte n. 12084 del 13/06/2016, secondo cui: «Lanotifica dell'appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell'appellante, sicché lanotifica da parte sua di un nuovoappello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità delprimo deve risultare tempestiva in relazione altermine breve decorrente dalla data del primo appello » . Nello stesso senso, si vedano, ex plurimis, Cass. n. 2478/2016; Cass. n. 17309/2017; Cass. n. 2990/2019 ; e Cass. n. 4754 / 2018 , secondo cui “ Nel processo civile, compreso quello tributario, il principio della consumazione dell'impugnazione, che preclude la riproposizione di un secondo atto di appello, anche nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello siaviziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tale atto risulti tempestivo, in rapporto al termine breve, decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo atto di appello, che equivale alla conoscenza legale della decisione da parte dell'impugnante”. Nel caso sub iudice, dunque, è tardiva la notifica del secondo appello – che è quello sul quale il giudice a quo si è pronunciato - , in quanto spedita il 28 marzo 2015, ovvero dopo oltre 60 giorni dalla spedizione della notifica del primo appello, avvenuta il 22 novembre 2014. Pertanto, va ritenuta l’inammissibilità dell’appello, come eccepito dall’Agenzia nel primo motivo del ricorso, fermo restando che l’ intempestività dell’appello ̀ rilevabile , e quindi denunziabile per la prima volta anche in cassazione, anche d’ufficio, ove il giudice a quo non si sia espressamente pronunziato sul punto ( cfr. Cass. n. 10440/2013). 3. Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento del secondo. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. Si compensanole spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata , compensa le spese dei gradi di merito e c ondanna il contribuente alla refusione all’Agenzia