CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania), il 21 dicembre 1977; avverso la sentenza del 18 dicembre 2020 della Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda riguarda uno scritto che due coniugi hanno inviato al vescovo di Salerno, per denunciare una pluralità di condotte illecite poste in essere, anche ai loro danni, da don [OSCURATO:PERSONA], parroco in Campagna. Il Tribunale di Salerno ha condannato gli imputati alla pena di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, ritenendoli responsabili del reato di diffamazione aggravata. La corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa l'aggravante prevista al comma terzo dell'art. 595 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena, confermando però le statuizioni civili. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], uno dei due coimputati, articolando due motivi d'impugnazione e deducendo, in particolare: 2.1. con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la prospettazione difensiva, la corte territoriale non avrebbe correttamente valutato la circostanza per cui la missiva, non spedita, ma consegnata personalmente al vescovo, coerentemente con le intenzioni degli imputati, doveva intrinsecamente ritenersi diretta ad una sola ed unica persona, il vescovo. Difetterebbe, quindi, la necessaria pluralità di destinatari e, con essa, la materialità del delitto contestato. Peraltro, la corte d'appello non avrebbe neanche correttamente valutato l'esistenza di un interesse pubblico alla diffusione delle notizie rappresentate, la verità putativa dei fatti e la continenza delle espressioni utilizzate; 2.2. con il secondo motivo, relativo alle statuizioni civili, la violazione degli artt. 574, comma 4, e 594, comma 4, cod. proc. pen. e la conseguente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione offerta. All'esclusione dell'aggravante ed alla conseguente rideternninazione della pena, infatti, sarebbe dovuta conseguire anche una rideterminazione delle statuizioni civili che, invece, la corte d'appello ha confermato nella loro interezza. 3. Il 23 marzo 2022, il ricorrente ha depositato ulteriori memorie insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. La ricorrente, come si è detto, deduce da un canto che difetterebbe la necessaria pluralità di destinatari e, dall'altro, che non sarebbe stata verificata la sussistenza di un interesse pubblico alla diffusione delle notizie rappresentate o, parallelamente, la verità putativa dei fatti e la continenza delle espressioni utilizzate. Ebbene, tale ultima censura è stata proposta solo in questa sede e, pertanto, è in sé inammissibile (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).La prima, invece, relativa al ritenuto difetto dell'elemento materiale del reato, oltre a presentarsi come una pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso in quella sede, è manifestamente infondata. Come rilevato dalla corte territoriale, solo in apparenza la missiva era diretta ad un unico specifico destinatario: le affermazioni contenute nello scritto, per il loro stesso intrinseco oggetto (rappresentativo di illeciti asseritamente compiuti dal sacerdote), avrebbero imposto accertamenti successivi (come d'altronde sollecitato dagli stessi autori) e, quindi, una necessaria ulteriore propalazione della notizia. Circostanza che, luce del tenore letterale del testo e della specifica circostanza, evidenziata in calce dagli stessi autori, di voler inviare la missiva anche ad altre istituzioni (la [OSCURATO:PERSONA] e la Congregazione per il Clero), deve ritenersi voluta dagli autori. D'altronde, sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura postula una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di parametri diversi di ricostruzione e valutazione, che, in assenza di lacune o contraddizioni motivazionali dei giudici del merito, costituisce una valutazione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, Rv. 271636). 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la corte d'appello, avendo escluso l'aggravante contestata e rideterminato conseguentemente la pena, avrebbe dovuto rideterminare anche le statuizioni civili che, invece, sono state confermate nella loro interezza. Anche questo motivo è manifestamente infondato. Effettivamente, come già ritenuto da questa Corte, le vicende modificative dell'imputazione, ove incidano sul pregiudizio subito dalla persona offesa, devono condurre anche ad una diversa determinazione della tutela risarcitoria, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato e non le componenti soggettive inerenti alla persona del danneggiante (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, Rv. 281436). Ciononostante, in concreto, resclusione dll'aggravante contestata (della diffusione a mezzo stampa), oggettivamente idonea a incidere significativamente sull'entità della lesione subita dalla persona offesa e, quindi, sul quantum della conseguente tutela risarcitoria, era già stata esclusa (in motivazione) dal giudice di primo grado, così come rilevato dagli stessi imputati attraverso la formulazione di un autonomo motivo d'appello. Deve, quindi ritenersi che l'entità del risarcimento (così come liquidato dal giudice di primo grado e, successivamente, dalla corte d'appello) sia stato effettivamente parametrato in funzione della fattispecie semplice; ed alcuna ulteriore rimodulazione è necessaria. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA],SSAZIONE N AL