CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carpanelli-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dell’ EmiliaRomagna n. 806/2023 depositata il 01/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado dell’EmiliaRomagna rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE) avverso lasentenza del primo grado che, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], CarpanelliPietro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l’avvisodi accertamento catastale con cui ADE aveva, nell’ambito di una proceduraDOCFA, rettificato in C/1 (negozio) la categoria catastale in luogo dellaC/3 (laboratorio artigiano) proposta dai contribuente relativamente adNumero registro generale 5047/2024Numero sezionale 5111/2026Numero di raccolta generale 21721/2026Data pubblicazione 25/06/2026unità immobiliare sita nel Comune di Ferrara.2. In particolare, la CGT riteneva che per le sue oggettivecaratteristiche (unità immobiliare sita al primo piano di un edificiocondominiale, quindi non a terra, priva di qualsiasi accesso direttoall’esterno, di vetrina o di altre strutture che nel consentissero unavisibilità all’esterno, dotata di accesso attraverso l’androne condominialeche permette l’accesso al pianerottolo del primo piano e dotata di unacomune porta di legno di accesso dello stesso tipo di quelle degli altriimmobili) tale u.i. non fosse qualificabile come negozio sulla base dellanormativa catastale, dovendo, al contrario, ritenersi corretta l’attribuzionedella categoria e della classe (C/3) proposta dai contribuenti in ragionedelle modifiche che avevano interessato l’immobile con conseguentetrasformazione dello stesso in una struttura a vocazione artigianale.Rafforzava tale conclusione, osservando che “la categoria propostadall’A.F. (negozio) non si attaglia all’immobile del quale si discute,essendo riservata ai locali occupati da attività commerciali che abbianoingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei localiper bottega, dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, dimerci, di manufatti, prodotti, derrate, e quei locali dove la vendita siaccompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie eristoranti, pizzerie, panetterie, bar e caffè.”3. Ricorre per cassazione contro tale pronuncia l’ADE che si affida adun unico motivo di censura.4. I contribuenti non hanno depositato difese restando, intimati.5. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 8 r.d.l. n. 652/1939, conv. in l. n. 1249/1939,6-61, d.P.R. n. 1142/1949, e 8, d.P.R. n. 138/1998 e 53 Cost., inNumero registro generale 5047/2024Numero sezionale 5111/2026Numero di raccolta generale 21721/2026Data pubblicazione 25/06/2026relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Cortedi Giustizia Tributaria di II° grado di Bologna, partendo da due erroneipresupposti, – i) la natura “artigianale” dell’attività di centro esteticoesercitata nell’unità immobiliare di proprietà dei contribuenti, econseguente necessità di interventi edilizi comportanti la richiesta dicambio d’uso al Comune di Ferrara con conforme denuncia Docfa catastalee ii) la ritenuta “coerenza”, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], dellacategoria C/3 proposta dai contribuenti - avesse erroneamente omesso divalutare la correttezza dell’accertamento dell’U.P.T. in base alle specificheregole della classificazione catastale e, cioè, in base alla destinazioneordinaria dell’unità immobiliare la quale, in ossequio alle citate disposizioninormative, andrebbe accertata con riferimento alle caratteristichecostruttive e tipologiche della singola unità immobiliare e al suo usoadeguato, in piena autonomia rispetto a quanto disposto dalla normativaurbanistica, come peraltro chiarito dalla giurisprudenza costante dicodesta Corte di Cassazione.1.1. Il motivo è infondato.1.2. In punto di fatto, è pacifico in causa che la destinazione impressadallo strumento urbanistico all’unita immobiliare fosse conforme alla suaconcreta destinazione a laboratorio artigianale.1.3. Ciò posto, va evidenziato in diritto che l’art. 61 del D..R. n.1142/1949 , prevede che " il classamento consiste nel riscontrare, consopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria ele caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quellatra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art.9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazionee caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbanedevono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed allecaratteristiche che hanno all'atto del classamento".1.4. A norma del successivo art. 62, "la destinazione ordinaria si accertaNumero registro generale 5047/2024Numero sezionale 5111/2026Numero di raccolta generale 21721/2026Data pubblicazione 25/06/2026con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo allecaratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"; analoghe indicazionisono contenute nell' art. 8, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 138/1998.1.5. Il dettato normativo in esame pone, dunque, l'accento sulla"destinazione ordinaria" del bene da classare, destinazione che va desuntadalle caratteristiche oggettive del bene (costruttive e tipologiche ingenere) e non dal concreto uso che ne venga fatto, tenuto conto, da unaparte, che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di unimmobile, è un atto tributario inerente al bene che ne costituisce l'oggetto,secondo un'angolazione prospettica di carattere reale, e considerato,dall'altra, che i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per ilsistema impositivo, sicché l' idoneità del bene a produrre ricchezza vaprioritariamente ricondotta alla sua destinazione funzionale e produttiva, etale destinazione va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo delbene stesso - che non contrastino con la disciplina urbanistica - daaccertare, appunto, in riferimento alle caratteristiche del bene (cfr. Cass.,n. 12025/2015, in motiv.).1.6. Va, però, rilevato, come ritenuto recentemente da questa Corte(vedi Cass.n.11435/2026), a cui il Collegio ritiene di dare continuità, chel'assoluta autonomia tra determinazione del classamento di un immobile edisciplina urbanistica del cespite o della zona nel quale questo è, tuttavia,normativamente smentita dal regolamento approvato con D.P.R. n.138/1998, che, all'art. 4, così recita "1. Per ciascuna zona censuaria icompetenti uffici del dipartimento del territorio compilano un quadro diqualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, con riferimento alquadro generale di cui all'allegato B, tutte le categorie riscontrate nellazona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria èsuddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si avvalgono dei datirilevati dall'osservatorio dei valori immobiliari del dipartimento delterritorio, istituito con D.M. Finanze 23 dicembre 1992, delle informazioniNumero registro generale 5047/2024Numero sezionale 5111/2026Numero di raccolta generale 21721/2026Data pubblicazione 25/06/2026contenute nelle schede previste dalle norme tecniche di cui all'art. 2,comma 2, nonché dei risultati delle indagini di mercato svolte in sedelocale. 2. I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1possono essere oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimentodel territorio in conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche,ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria"(cfr. Cass. n. 4220/2015, in motiv.). Peraltro, è opportuno rammentareche per microzona si intende, ai sensi dell' art. 2, comma 1, del D.P.R. n.138/1998 , cit., una porzione del territorio comunale che presentaomogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali,socio-economici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastruttureurbane ("... La microzona rappresenta una porzione del territoriocomunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un interoterritorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione,urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché nella dotazione deiservizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliarisono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione edestinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercatoomogeneo sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare perl’incidenza su tali entità delle caratteristiche estrinseche delle unitàimmobiliari").1.7. Del resto, questa Corte (cfr. Cass., n. 26849/2020, in motiv.), ha,quindi, già precisato che non è condivisibile l'orientamento assuntodall'Agenzia del Territorio ed espresso all' interno della circolare n.4/2006, allorché si sostiene quanto segue "... il classamento delle unitàimmobiliari ordinarie è basato esclusivamente sul confronto, a livellolocale, fra le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna unitàoggetto di esame e quelle ordinariamente associate alle tipologie presentinel quadro di qualificazione, che assumono concreta evidenza nell'universodelle unità similari (in origine soltanto quelle definite 'tipo') censite inNumero registro generale 5047/2024Numero sezionale 5111/2026Numero di raccolta generale 21721/2026Data pubblicazione 25/06/2026ciascuna categoria catastale. Pertanto si ritiene doveroso ribadire, inquesta sede, la piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto aquanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settoried attività di esercizio...".1.8. È stato così evidenziato che si tratta di una prospettiva che trascura,in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale di cui si è dato conto, larilevanza urbanistica del territorio.1.9. Va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto secondo cui ladestinazione funzionale e produttiva di un'unità immobiliare va accertata,ai fini catastali, in riferimento alle sue potenzialità di utilizzo ed alle suecaratteristiche, in conformità alla - e non a prescindere dalla - normativaurbanistica, attribuendo rilevanza, in base al dettato normativo, allecaratteristiche tipologiche e costruttive del bene, e non al concreto edifferente uso che dello stesso venga fatto.1.10. Con particolare riguardo al caso in esame, occorre, quindi,evidenziare che le categorie catastali C/1 e C/3 si distinguonoprincipalmente per la destinazione d'uso e le caratteristiche costruttivedegli immobili censiti, in quanto la categoria C/1 riguarda "negozi ebotteghe", ovvero locali destinati prevalentemente all'attività commercialeal dettaglio, come negozi, botteghe artigiane e simili, mentre la categoriaC/3 è riservata ai "laboratori per arti e mestieri", cioè locali destinati adopifici industriali (gruppo D).1.11. Dal punto di vista costruttivo, i locali C/1 sono generalmentecaratterizzati da spazi destinati alla vendita diretta al pubblico, con vetrinesu strada e accessi facilitati, mentre i locali C/3 sono laboratori chepossono presentare caratteristiche costruttive più funzionali allaproduzione, come spazi di lavoro, magazzini e aree di stoccaggio, senzanecessariamente avere vetrine o accessi diretti al pubblico.1.12. Nel caso oggetto della pronuncia impugnata, non è dato evidenziareNumero registro generale 5047/2024Numero sezionale 5111/2026Numero di raccolta generale 21721/2026Data pubblicazione 25/06/2026alcuna erroneità nella motivazione della decisione, la quale ha, perl'appunto, negato che l’immobile potesse ricondursi alla categoria C/1valorizzando l’assenza di spazi diretti alla vendita diretta al pubblico,l’assenza di vetrine su strada, il posizionamento al primo piano dellostabile comunale con accesso del tutto identico a quello della altre unità,ritenendo, invece, che esso avesse le caratteristiche di un laboratorioartigianale, correttamente proposto dai contribuenti nella DOFCA inCategoria C/3, in ragione del modifiche apportate all’unità che l’avevanotrasformata in una struttura a vocazione artigianale, tra l’altro, conformealla pacifica destinazione urbanistica del Comune di ubicazione.1.13. Il che giustifica ampiamente l’infondatezza della doglianza.2. In definitiva il ricorso va rigettato.3. Nulla per le spese di legittimità in difetto di deposito di difese daparte delle parti intimate.4. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 24/6/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]