CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11036/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Potenza il 14 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di Matera il 19 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso fino al 13 febbraio 2018, in conseguenza condannandola, con !e circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante riconosciuta sussistente, alla pena di giustizia. 2. L'imputata si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego di messa alla prova, che era stata richiesta nell'interesse della donna. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti il non accoglimento della richiesta di messa alla prova è corredato da appropriata motivazione, che si rinviene alla p. 5 della sentenza della Corte territoriale, motivazione basata sia sul valore del danno arrecato alla persona offesa, di 4.000,00 euro, sia sulla mancanza di qualsiasi concreta volontà della donna di voler riparare o risarcire il nocumento. E rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La doglianza risulta, peraltro, meramente reiterativa di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i