Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28103/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, adducendo l'illogicità motivazionale del rigetto di richiesta di accertamento peritale sulle condizioni psichiche della imputata a fronte di una motivazione del tutto congrua fornita dalla Corte d'appello con puntuale riferimento alla documentazione fornita dalla difesa, alle concrete condizioni della imputata nonché alle modalità del fatto; osservato che l'automatismo dell'ammissione della perizia, sostanzialmente preteso dalla difesa, non ha alcun fondamento alla luce della stessa giurisprudenza citata (Sez.

U, n. 9163 del 25/01/2005 [OSCURATO:PERSONA]. 230317 - 01) che fa riferimento a parametri ("consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere") che richiedono comunque la prudente valutazione del giudice, non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata; considerato che il secondo motivo di ricorso (concernente la modalità di calcolo delle concesse attenuanti, ritenute prevalenti fin dal primo grado) non era stato formulato con l'atto di appello, che si era (erroneamente) concentrato sulla richiesta di applicazione di circostanze di favore in realtà già concesse (seppure in misura inferiore al massimo), e non è quindi consentito in questa sede, poiché non si tratta di questione rilevabile d'ufficio né di questione sollevabile in ogni stato e grado del processo (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), con conseguente rottura della catena devolutiva; osservato, ulteriormente, che la pena non è illegale, e quindi non è consentito un intervento autonomo di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, adducendo l'illogicità motivazionale del rigetto di richiesta di accertamento peritale sulle condizioni psichiche della imputata a fronte di una motivazione del tutto congrua fornita dalla Corte d'appello con puntuale riferimento alla documentazione fornita dalla difesa, alle concrete condizioni della imputata nonché alle modalità del fatto; osservato che l'automatismo dell'ammissione della perizia, sostanzialmente preteso dalla difesa, non ha alcun fondamento alla luce della stessa giurisprudenza citata (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005 [OSCURATO:PERSONA]. 230317 - 01) che fa riferimento a parametri ("consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere") che richiedono comunque la prudente valutazione del giudice, non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata; considerato che il secondo motivo di ricorso (concernente la modalità di calcolo delle concesse attenuanti, ritenute prevalenti fin dal primo grado) non era stato formulato con l'atto di appello, che si era (erroneamente) concentrato sulla richiesta di applicazione di circostanze di favore in realtà già concesse (seppure in misura inferiore al massimo), e non è quindi consentito in questa sede, poiché non si tratta di questione rilevabile d'ufficio né di questione sollevabile in ogni stato e grado del processo (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), con conseguente rottura della catena devolutiva; osservato, ulteriormente, che la pena non è illegale, e quindi non è consentito un intervento autonomo di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 28103/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris