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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36210/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cosenza, in qualità di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] e da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Cosenza, in data, 12.9.2019, aveva condannato ciascuno dei suddetti imputati alla sola pena pecuniaria della multa, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, perché presentato in violazione del disposto dell'art. 37, co. 1, d.lgs. 274/2000, che prevede l'inappellabilità per l'imputato delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria, a meno che l'impugnazione non sia stata presentata anche in ordine al capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

2. Avverso la sentenza del giudice di appello, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, con il quale articolano due motivi di ricorso, comuni a entrambi.

Con il primo motivo, i prevenuti eccepiscono la violazione del disposto dell'art. 568, co. 5, c.p.p., perché il tribunale, una volta preso atto della improponibilità dell'appello avverso la sentenza del giudice di pace, avrebbe dovuto qualificare il proposto gravame come ricorso per Cassazione, con relativa trasmissione degli atti, senza operare alcuna valutazione in ordine alla inammissibilità del gravame stesso, non essendo necessario, all'uopo, adottare uno specifico provvedimento di inammissibilità, che, se adottato, va qualificato come abnorme, competendo solo al giudice di legittimità compete la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano la violazione del disposto dell'art. 580, c.p.p., per mancata conversione del ricorso per cassazione in appello, principio che opera, quando contro la stessa sentenza siano proposti mezzi di impugnazione diversi, anche se la sentenza sia inappellabile per la parte che ha proposto il ricorso.

4. Il ricorso è fondato e va accolto.

Per una migliore comprensione della vicenda processuale che ci occupa, si osserva che il giudice di pace di Cosenza aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 300,00 di multa, per il reato ex artt. 81, cpv., 612, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 per i reati ex artt. 612 e 582, c.p., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA].

I due ricorrenti non venivano condannati al risarcimento dei danni derivanti da reato nei confronti delle indicate persone offese, che, a loro volta, essendo imputate nel medesimo procedimento, venivano condannate dal giudice di pace nella stessa sentenza, ciascuno alla pena (pecuniaria) ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 581, c.p., commessi in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle suddette persone offese, costituite parti civili; sentenza che veniva parzialmente riformata sul punto dal giudice di appello, il quale assolveva il Crocco dai reati di minaccia e di percosse, con la formula perché il fatto non sussiste.

Ciò posto ritiene il Collegio di aderire all'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221), secondo cui in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Conf.

SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

Orientamento ribadito da una serie di condivisibili arresti successivi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Rv. 243888; Cass., Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Cass., Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Rv. 280168).Come è stato chiarito, infatti, spetta solo al giudice competente a conoscere dell'impugnazione la valutazione sui requisiti di ammissibilità dell'atto (vedi anche Cass., Sez.

U. n. 31297/04).

Di tali principi il giudice di secondo grado non ha fatto buon governo, dichiarando l'inammissibilità dell'appello dei ricorrenti sul duplice presupposto che la sentenza del giudice di pace non sia appellabile dagli imputati, non essendo stati questi ultimi condannati anche al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle persone offese (unica condizione che avrebbe legittimato l'appello in presenza di una condanna a sola pena pecuniaria: cfr. ex plurimis, Cass., sez.

V, 23/09/2016, n. 42779) e che i motivi articolati nell'impugnazione non integrassero vizi denunciabili innanzi alla Corte di Cassazione, perché versati in fatto e aspecifici, in tal modo esprimendo una valutazione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione che non competeva al detto giudice.

L'appello dei ricorrenti va, pertanto, qualificato come ricorso per cassazione, con conseguente fondatezza del secondo motivo di ricorso, che può essere scrutinato in questa sede, proprio in virtù ella corretta qualificazione dell'impugnazione proposta dai ricorrenti avverso la sentenza del giudice di pace di Cosenza.

Ed invero, come si è detto, risulta dagli atti che questi ultimi, nella loro qualità di imputati e di parti civili, nonché gli altri coimputati ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]) hanno proposto appello avverso la stessa sentenza del giudice di pace.

Si è, pertanto, in presenza di un concorso di mezzi di impugnazione eterogenei.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con condivisibile decisione (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15667 del 18/02/2020, Rv. 279177), la proposizione di rimedi eterogenei in un processo con imputazioni reciproche è disciplinata dall'art. 580, c.p.p., norma che ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione avverso una stessa decisione relativa a reati legati da connessione ai sensi dell'art. 12, c.p.p., dia luogo ad esiti processuali incompatibili, attraverso lo strumento della conversione del ricorso in appello, nell'ipotesi in cui alcune delle parti abbiano proposto tale ultimo mezzo di impugnazione ed anche qualora sussistano per una parte limiti o esclusioni del diritto di appello (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 12792 del 21/2/2019, Rv. 276137; Cass., Sez. 4, n.18656 del 27/2/2018, Rv. 273252; Cass., Sez. 4, n. 17153 del 12/3/2015, Rv. 263442).

Le citate pronunce della Quarta Sezione Penale, dando seguito ad un orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, affermano entrambe il principio anche in caso di proposizione di rimedi eterogenei avverso una sentenza con un unico capo d'imputazione, espandendo la portata della norma di cui all'art. 580, c.p.p., in una condivisibile interpretazione di sistema.

Medesima soluzione deve essere adottata anche in caso di imputazioni reciproche, decise con una sola sentenza e commesse in uno stesso contesto di azione -reazione, come nel caso che ci occupa.

Ed infatti, l'art. 580 del codice di rito deve essere combinato alla norma di cui all'art., 569, comma 2, dello stesso codice, che prevede, qualora contro ia stessa sentenza siano stati proposti entrambi i rimedi, la conversione del ricorso per cassazione in appello.

Tale principio di conversione in appello del ricorso per cassazione deve essere affermato, viepiù, nel caso di specie, in cui appello e ricorso provengono dalle medesime persone nella duplice veste di imputati e parti civili (cfr., sebbene nella vigenza del precedente codice di rito, Cass., Sez. 4, n. 13 del 22/9/1987, Rv. 177322).

Il ricorso presentato da D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, previo annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso, perché resa in violazione di legge, deve essere convertito in appello e gli atti trasmessi al giudice competente per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Cosenza, in qualità di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] e da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Cosenza, in data, 12.9.2019, aveva condannato ciascuno dei suddetti imputati alla sola pena pecuniaria della multa, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, perché presentato in violazione del disposto dell'art. 37, co. 1, d.lgs. 274/2000, che prevede l'inappellabilità per l'imputato delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria, a meno che l'impugnazione non sia stata presentata anche in ordine al capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza del giudice di appello, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, con il quale articolano due motivi di ricorso, comuni a entrambi. Con il primo motivo, i prevenuti eccepiscono la violazione del disposto dell'art. 568, co. 5, c.p.p., perché il tribunale, una volta preso atto della improponibilità dell'appello avverso la sentenza del giudice di pace, avrebbe dovuto qualificare il proposto gravame come ricorso per Cassazione, con relativa trasmissione degli atti, senza operare alcuna valutazione in ordine alla inammissibilità del gravame stesso, non essendo necessario, all'uopo, adottare uno specifico provvedimento di inammissibilità, che, se adottato, va qualificato come abnorme, competendo solo al giudice di legittimità compete la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano la violazione del disposto dell'art. 580, c.p.p., per mancata conversione del ricorso per cassazione in appello, principio che opera, quando contro la stessa sentenza siano proposti mezzi di impugnazione diversi, anche se la sentenza sia inappellabile per la parte che ha proposto il ricorso. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. Per una migliore comprensione della vicenda processuale che ci occupa, si osserva che il giudice di pace di Cosenza aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 300,00 di multa, per il reato ex artt. 81, cpv., 612, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA]; D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 per i reati ex artt. 612 e 582, c.p., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. I due ricorrenti non venivano condannati al risarcimento dei danni derivanti da reato nei confronti delle indicate persone offese, che, a loro volta, essendo imputate nel medesimo procedimento, venivano condannate dal giudice di pace nella stessa sentenza, ciascuno alla pena (pecuniaria) ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 581, c.p., commessi in danno di D'[OSCURATO:PERSONA] e di D'[OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle suddette persone offese, costituite parti civili; sentenza che veniva parzialmente riformata sul punto dal giudice di appello, il quale assolveva il Crocco dai reati di minaccia e di percosse, con la formula perché il fatto non sussiste. Ciò posto ritiene il Collegio di aderire all'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221), secondo cui in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Conf. SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Orientamento ribadito da una serie di condivisibili arresti successivi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Rv. 243888; Cass., Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Cass., Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Rv. 280168).Come è stato chiarito, infatti, spetta solo al giudice competente a conoscere dell'impugnazione la valutazione sui requisiti di ammissibilità dell'atto (vedi anche Cass., Sez. U. n. 31297/04). Di tali principi il giudice di secondo grado non ha fatto buon governo, dichiarando l'inammissibilità dell'appello dei ricorrenti sul duplice presupposto che la sentenza del giudice di pace non sia appellabile dagli imputati, non essendo stati questi ultimi condannati anche al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle persone offese (unica condizione che avrebbe legittimato l'appello in presenza di una condanna a sola pena pecuniaria: cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 23/09/2016, n. 42779) e che i motivi articolati nell'impugnazione non integrassero vizi denunciabili innanzi alla Corte di Cassazione, perché versati in fatto e aspecifici, in tal modo esprimendo una valutazione sui requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione che non competeva al detto giudice. L'appello dei ricorrenti va, pertanto, qualificato come ricorso per cassazione, con conseguente fondatezza del secondo motivo di ricorso, che può essere scrutinato in questa sede, proprio in virtù ella corretta qualificazione dell'impugnazione proposta dai ricorrenti avverso la sentenza del giudice di pace di Cosenza. Ed invero, come si è detto, risulta dagli atti che questi ultimi, nella loro qualità di imputati e di parti civili, nonché gli altri coimputati ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]) hanno proposto appello avverso la stessa sentenza del giudice di pace. Si è, pertanto, in presenza di un concorso di mezzi di impugnazione eterogenei. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con condivisibile decisione (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15667 del 18/02/2020, Rv. 279177), la proposizione di rimedi eterogenei in un processo con imputazioni reciproche è disciplinata dall'art. 580, c.p.p., norma che ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione avverso una stessa decisione relativa a reati legati da connessione ai sensi dell'art. 12, c.p.p., dia luogo ad esiti processuali incompatibili, attraverso lo strumento della conversione del ricorso in appello, nell'ipotesi in cui alcune delle parti abbiano proposto tale ultimo mezzo di impugnazione ed anche qualora sussistano per una parte limiti o esclusioni del diritto di appello (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 12792 del 21/2/2019, Rv. 276137; Cass., Sez. 4, n.18656 del 27/2/2018, Rv. 273252; Cass., Sez. 4, n. 17153 del 12/3/2015, Rv. 263442). Le citate pronunce della Quarta Sezione Penale, dando seguito ad un orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, affermano entrambe il principio anche in caso di proposizione di rimedi eterogenei avverso una sentenza con un unico capo d'imputazione, espandendo la portata della norma di cui all'art. 580, c.p.p., in una condivisibile interpretazione di sistema. Medesima soluzione deve essere adottata anche in caso di imputazioni reciproche, decise con una sola sentenza e commesse in uno stesso contesto di azione -reazione, come nel caso che ci occupa. Ed infatti, l'art. 580 del codice di rito deve essere combinato alla norma di cui all'art., 569, comma 2, dello stesso codice, che prevede, qualora contro ia stessa sentenza siano stati proposti entrambi i rimedi, la conversione del ricorso per cassazione in appello. Tale principio di conversione in appello del ricorso per cassazione deve essere affermato, viepiù, nel caso di specie, in cui appello e ricorso provengono dalle medesime persone nella duplice veste di imputati e parti civili (cfr., sebbene nella vigenza del precedente codice di rito, Cass., Sez. 4, n. 13 del 22/9/1987, Rv. 177322). Il ricorso presentato da D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, previo annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso, perché resa in violazione di legge, deve essere convertito in appello e gli atti trasmessi al giudice competente per il relativo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e di
Sentenza Cassazione n. 36210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris