CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 01137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dell'Il marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha rigettato il ricorso avverso la decisione del Tribunale in sede del 12 febbraio 2021, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi, con prescrizioni accessorie e l'imposizione di cauzione. 2. Avverso il predetto provvedimento della Corte d'appello di Torino ha proposto ricorso il Rosa, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in riferimento all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, nei termini delineati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019. In particolare, evidenzia il ricorrente come la lettura tassativizzante resa dalla Consulta in relazione agli indici di riferimento della pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) digs. 159/2011, imponga una valutazione di abitualità derivante dalla realizzazione di un'attività delittuosa non episodica, bensì caratterizzante un significativo intervallo temporale dell'esistenza del proposto, tale da connotarne lo stile di vita in termini di consapevole scelta del crimine quale pratica comune e consolidata, mentre la Corte territoriale ha omesso di svolgere la duplice verifica dell'autonoma qualificazione temporale del periodo di sospetto di pericolosità e dell'incidenza relazionale rispetto alla "vita del proposto". 3. Con requisitoria scritta in data 18 luglio 2021, il Procuratore generale ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In premessa, è opportuno soffermarsi sulla specifica qualificazione di pericolosità generica, delineata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, che viene in rilievo nel caso in esame. 1.1. Con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura». In questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, e) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito». In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d. Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145; n. 27263 del 2019, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888). 1.2. Nel quadro così delineato, il provvedimento impugnato resta indenne dalle censure mosse dal ricorrente. Con specifico riferimento a tutti gli indicatori enunciati, i conformi provvedimenti di merito hanno analiticamente disaminato i reati commessi dal proposto che, per tipologia e frequenza, sono stati reputati espressione dì una vera e propria abitualità, produttivi di reddito illecito in misura quantomeno preponderante rispetto alle risorse lecite del ricorrente, tenuto conto delle allegazioni delle parti. Risultano, a tal fine, presi in esame almeno tre reati contro il patrimonio, consumati tra il 2015 ed il 2016 e produttivi di illecite risorse (nel 2015 una truffa determinante la percezione del profitto di C, 2500; nel 2016 il furto di valori e documenti, uno dei quali trovato in possesso di altro soggetto, arrestato in flagranza; altra truffa nel 2016, dalla quale risulta che il Rosa abbia lucrato C. 1.500), in un arco temporale reputato significativo rispetto all'età del proposto (nato nel 1997), e dai quali risulta che il medesimo abbia tratto profitti costituenti, in maniera rilevante, la propria base reddituale, anche tenuto conto della percezione del solo reddito di cittadinanza e del disinteresse mostrato per la presa in carico da parte del centro per l'impiego; elementi rappresentati attraverso un percorso giustificativo aderente al dettato normativo, che non evidenzia vizi sindacabili in questa sede. Né il ricorso deduce l'entità dei redditi leciti percepiti dal proposto, sì da confutare le valutazioni svolte sul punto, connotandosi in tal modo di genericità, La (ri)valutazione di pericolosità s'appalesa, pertanto, rispondente al postulato dell'attualità, imposto a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen,, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, oltre al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che stimasi equo determinare in C. 3000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 ottobre 2021 Il Consigliere e