CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41171/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenutoche il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 707, cod. pen., nonché al trattamento sanzionatorio, precisamente per diniego di applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis, cod. pen., sono non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia); che, del resto, la corte del merito ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di questa corte, giacché, in relazione alla fattispecie contestata, ha correttamente aderito all’indirizzo per cui, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui. (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 - 01), mentre in relazione all’art. 62-bis, cod. pen., ha fondato il proprio convincimento su elementi ritenuti decisivi e rilevanti, nella specie consistiti nella gravità del fatto, dedotta da numero e consistenza degli attrezzi, e nella personalità dell’imputato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/202