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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42852/2022

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la seguente ORDINANZA Rilevato che nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 22 febbraio 2022 nel proc. n. 7665/2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, come corretto con ordinanza di questa Corte n. 744 del 28 giugno 2022, è stato disposto, per quanto rileva in questa Sede, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato contestato al capo 19, non potendosi procedere per precedente giudicato; rilevato che, per mero errore materiale, è stato omesso, successivamente alla parola "giudicato", il conseguenziale rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena per le residue imputazioni; ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo inserito nel ruolo dell'udienza del 22 febbraio 2022, relativo al procedimento n. 7665/2021, nel senso che dopo la parola "giudicato", siano aggiunte le seguenti "e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena per le residue im putazioni".

Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'atto.

Così deciso il 28 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Rilevato che nel dispositivo della sentenza emessa da questa Corte il 22 febbraio 2022 nel proc. n. 7665/2021 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, come corretto con ordinanza di questa Corte n. 744 del 28 giugno 2022, è stato disposto, per quanto rileva in questa Sede, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato contestato al capo 19, non potendosi procedere per precedente giudicato; rilevato che, per mero errore materiale, è stato omesso, successivamente alla parola "giudicato", il conseguenziale rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena per le residue imputazioni; ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo inserito nel ruolo dell'udienza del 22 febbraio 2022, relativo al procedimento n. 7665/2021, nel senso che dopo la parola "giudicato", siano aggiunte le seguenti "e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione della pena per le residue im putazioni". Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'atto. Così deciso il 28 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42852/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris