CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 settembre 2022, il Tribunale di Velletri, in riforma della sentenza di assoluzione del locale Giudice di pace ed in accoglimento dell'appello proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati al medesimo ascritti - ai sensi degli artt. 582 e 612 cod. pen. - irrogando una pena pecuniaria complessiva di euro 1.500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle indicate parti civili, da liquidarsi in separato giudizio. 1.1. Il Tribunale osservava quanto segue. Rilevava, innanzitutto, come l'imputato avesse rinunciato ad avvalersi della prescrizione dopo che il termine era interamente decorso. Considerava, poi, che il Giudice di pace aveva totalmente omesso di valutare la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che si rivelava, invece, decisiva in quanto costituiva un valido riscontro alla ricostruzione offerta dalle persone offese, così anche confermandone l'attendibilità, di cui il primo giudice aveva erroneamente dubitato per il solo fatto che le stesse, costituitesi parti civili, nutrivano un interesse economico all'esito del giudizio, per la pregressa conflittualità con l'imputato e per le contraddizioni nel loro narrato (che erano, in realtà, minimali) Peraltro, il primo giudice non aveva neppure considerato che le emergenze del certificato medico prodotto dalla persona offesa del delitto di lesioni personali ) [OSCURATO:PERSONA]/ riscontravano, a loro volta, il narrato della medesima (e, nel contempo, dell'altra persona offesa [OSCURATO:PERSONA]). 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge per la condanna patita dall'imputato, in sede penale, nonostante la sentenza di assoluzione fosse stata impugnata dalle sole parti civili. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con nota scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato agli effetti penali. 4. Il difensore delle parti civili ha chiesto, con memoria, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. 1. E', infatti, evidente come il Tribunale non potesse riformare la sentenza assolutoria del Giudice di pace anche agli effetti penali, avendo presentato appello la sola parte civile (che non aveva richiesto la citazione a giudizio dell'imputato così da poter impugnare anche agli effetti penali ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 274/2000). 2. Quanto alle statuizioni civili, le stesse non vengono attinte dalla censura del tutto incomprensibile, posta a chiusura dell'argomentazione del ricorso in cui si aggiunge "nel caso di specie oltre alla reformatio in peius (delle statuizioni penali) il giudice di secondo grado non ha provveduto, pur avendone il potere, sulla domanda di risarcimento, rinviando al giudice civile ogni decisione al riguardo", quasi che l'imputato ricorrente lamentasse il fatto di non essere stato condannato a risarcire una somma già determinata a vantaggio della parte civile. 3. Il ricorso, esclusivamente argomentato agli effetti penali, non coinvolge le ragioni della parte civile, che comunque non potrebbe essere liquidata perché si è limitata a inviare le proprie conclusioni senza contribuire in alcun modo alla presente decisione (vd Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni penali che elimina. Nulla sulle spese di parte civile. Così dec