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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35524/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo del 16 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro ottocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-bis, lett. b), C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa esclu- sione della circostanza aggravante contestata.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanziona- torio.

3. Il ricorso è inammissibile.

In relazione ad entrambi i motivi di impugnazione, va osservato che la Corte territoriale ha illustrato con motivazione lineare e coerente le ragioni della configura- bilità della contestata aggravante e dell'entità della pena irrogata.

Il ricorrente si duole esclusivamente dell'illogicità e dell'inadeguatezza del per- corso argomentativo della sentenza impugnata sotto entrambi tali profili, senza arti- colare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati e senza collegarle alla fat- tispecie concreta.

Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, c( determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo del 16 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto ed euro ottocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-bis, lett. b), C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa esclu- sione della circostanza aggravante contestata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanziona- torio. 3. Il ricorso è inammissibile. In relazione ad entrambi i motivi di impugnazione, va osservato che la Corte territoriale ha illustrato con motivazione lineare e coerente le ragioni della configura- bilità della contestata aggravante e dell'entità della pena irrogata. Il ricorrente si duole esclusivamente dell'illogicità e dell'inadeguatezza del per- corso argomentativo della sentenza impugnata sotto entrambi tali profili, senza arti- colare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati e senza collegarle alla fat- tispecie concreta. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, c( determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 a
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