CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32616/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta tardiva la memoria inviata in limine; sottolineato innanzi tutto che i motivi 6 e 7 di ricorso, relativi rispettivamente alla mancanza di motivazione ed al trattamento sanzionatorio, attengono a profili non trattati in secondo grado e quindi non consentiti in questa sede (cfr. art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) per violazione della catena devolutiva; considerato che i residui motivi di ricorso (1, 2, 3, 4 e 5) sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità richiesta dall'art. 581 lett. c) in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello, e quindi non offrendo una critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello; deve concludersi pertanto che si tratti di motivi ripetitivi e non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogica giustificazione della propria decisione sui relativi punti; rilevato, infatti, che a pg. 6 e 7 della sentenza vengono smentite, in quanto non verosimili, le ricostruzioni alternative dirette a escludere la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], a trasformare il concorso in favoreggiamento, o anche solo a svalutare il ruolo dell'imputato nella prospettiva del conseguimento della circostanza attenuante dell'art. 114 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec