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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2017/2021

ECLI:EU:C:2021:689
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0226

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 2 settembre 2021 ( 1 ) Causa C‑226/20 P [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier, AISBL contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 – Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati – Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articoli 3, paragrafo 4, lettera a) e 9, paragrafi 2 e 3 – Accertamento dell’esistenza di un pregiudizio – Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese – Carattere “trascurabile” del volume di importazioni provenienti da un determinato paese – Chiusura del procedimento – Articolo 20, paragrafo 2 – Violazione dei diritti della difesa»

1. In un’inchiesta antidumping, può la [OSCURATO:PERSONA] europea considerare come «trascurabile» un volume di importazioni nell’Unione europea, provenienti da un determinato paese, che rappresenta una quota di mercato pari all’1,04% e quindi superiore, anche se di poco, alla soglia dell’1%? In tali circostanze, può la [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, decidere di non valutare gli effetti delle importazioni provenienti da tale paese, cumulativamente con le importazioni degli altri paesi oggetto dell’inchiesta e, pertanto, decidere di chiudere l’inchiesta riguardo alle importazioni provenienti dal suddetto paese?

2. Queste sono in sostanza le questioni che dovrà trattare la Corte nella presente causa che concerne un’impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier, AISBL (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), mediante cui questo ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diretto all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento controverso») con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso l’inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della [OSCURATO:PERSONA].

I. Contesto normativo

3. L’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 4 ), rubricato «Accertamento di un pregiudizio» ai suoi paragrafi 3 e 4 prevede: «3.

Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione.

Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti.

Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4. Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che: a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile».

4. L’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base prevede: «Ai fini della decisione relativa all’apertura di un’inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell’esistenza del dumping e del pregiudizio.

La denuncia è respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta.

Non sono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all’1%, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3% del consumo dell’Unione.»

5. L’articolo 9 del regolamento di base dispone ai suoi paragrafi 2 e 3: «2.

Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l’inchiesta o il procedimento sono chiusi. (…)

3. Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all’articolo 5, paragrafo

7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo all’esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l’inchiesta quando il margine è inferiore al 2% per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un’ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell’articolo 11».

6. L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base dispone: «1.

I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie.

Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie».

II. Fatti e regolamento controverso

7. I fatti di causa sono esposti ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, cui rinvio per maggiori dettagli.

Ai fini del presente procedimento, mi limito a ricordare che in seguito ad una denuncia presentata il 23 maggio 2016 da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ucraina.

L’inchiesta ha riguardato il periodo tra il 1 o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 (in prosieguo: «il periodo dell’inchiesta»).

8. Tale inchiesta si è conclusa con l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 5 ottobre 2017, del regolamento controverso.

9. Risulta dai considerando da 232 a 236 del regolamento controverso, ripresi ai punti da 52 a 58 della sentenza impugnata, che in tale regolamento la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato i volumi delle importazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] come «trascurabili» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base in ragione del fatto che tale volume era diminuito nel periodo dell’inchiesta ed era pari ad una quota di mercato di appena l’1,04%.

Al riguardo al considerando 232 del regolamento controverso la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato quanto segue: «[è] prassi della [OSCURATO:PERSONA] considerare una quota di mercato “trascurabile” quando è al di sotto della soglia dell’1%, stabilita dal regolamento di base, nella fase di apertura.

Tuttavia, nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che un valore di 1,04% è ancora trascurabile in quanto lo 0,04% dovrebbe essere considerato irrilevante, in particolare quando, in termini relativi, i volumi delle importazioni serbe sono notevolmente inferiori ai volumi di ciascuno degli altri quattro paesi.

Infatti, i volumi delle importazioni della [OSCURATO:PERSONA] erano quasi la metà dei volumi del Brasile, paese al penultimo posto in termini di volumi delle importazioni.»

10. [OSCURATO:PERSONA] ha poi respinto l’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] con cui questa faceva valere che le importazioni serbe avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente con quelle degli altri paesi in quanto avevano superato la soglia minima dell’1%.

A tale riguardo, al considerando 234 del regolamento controverso, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato quanto segue: «La decisione relativa alla valutazione cumulativa o meno delle importazioni deve essere basata su tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non attribuisce alcun peso particolare a nessuno di questi criteri individuali.

Se è vero che le importazioni provenienti da un paese non possono essere cumulate se il loro volume è trascurabile, il contrario non implica che esse debbano di per sé essere cumulate. [OSCURATO:PERSONA], il regolamento di base non stabilisce esplicitamente alcuna soglia di trascurabilità.

Sebbene l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base possa fungere da orientamento per quanto riguarda i volumi delle importazioni trascurabili, l’articolo 3, paragrafo 4, non rinvia a tali soglie.

La formulazione offre invece alla [OSCURATO:PERSONA] una sufficiente flessibilità per effettuare un’analisi caso per caso, tenendo conto del fatto che i volumi “supplementari”, pari allo 0,04%, erano irrilevanti.»

11. [OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato al considerando 235 del regolamento controverso che i prezzi all’esportazione serbi erano diversi dai prezzi all’esportazione degli altri quattro paesi interessati, in quanto, da un lato, «sebbene anche i prezzi di vendita medi serbi [fossero] diminuiti nel periodo in esame, il prezzo medio di vendita durante il periodo dell’inchiesta [era] il più alto registrato nel periodo dell’inchiesta ed [era] notevolmente superiore ai prezzi medi di vendita per il Brasile, l’Iran, la Russia e l’Ucraina», e, dall’altro, «i prezzi medi di vendita serbi erano notevolmente superiori ai prezzi medi di vendita degli altri quattro paesi interessati».

12. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto, al considerando 236 del regolamento impugnato, che «la politica dei prezzi, combinata con il volume trascurabile, suggeri[va] che per il prodotto in esame il produttore esportatore serbo segu[iva] l’andamento dei prezzi più che determinarlo».

A suo avviso «[ne era] un esempio anche il fatto che il calo dei suoi prezzi tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta è più basso anche in termini relativi, se paragonato al calo dei prezzi degli altri quattro paesi interessati».

13. L’articolo 2 del regolamento dispone che «[i]l procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della [OSCURATO:PERSONA] è chiuso a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base».

III. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

14. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso con cui ha chiesto l’annullamento dell’articolo 2 del regolamento controverso.

15. Con ordinanza del 12 luglio 2018, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Steel LLC Belgrade (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»).

16. Dinanzi al Tribunale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di ricorso.

Nel suo primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver erroneamente deciso di non cumulare le importazioni serbe conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

Nel suo secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver erroneamente ritenuto che non fossero necessarie misure di difesa contro la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

Nel suo terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere la violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, la violazione del suo diritto di informazione e dei suoi diritti della difesa, nonché la violazione del diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di comunicare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo.

17. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha, innanzitutto, riguardo agli argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] concernenti la ricevibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, nel caso di specie, fosse giustificato esaminare il rigetto del ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità, in applicazione della giurisprudenza riconducibile alla sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer ( C‑23/00 P , EU:C:2002:118 ; in prosieguo: la «sentenza Boehringer»).

18. Nel merito il Tribunale ha respinto ciascuno dei tre motivi di ricorso dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e ha, pertanto, rigettato il ricorso nella sua integralità.

IV. La procedura dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti

19. Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata; di annullare l’articolo 2 del regolamento controverso; in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

20. [OSCURATO:PERSONA] chiede di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado; di respingere l’impugnazione, e di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese sia del procedimento di primo grado, sia di quello d’impugnazione.

21. [OSCURATO:PERSONA] chiede di respingere l’impugnazione e di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] sia nel procedimento di primo grado, sia in quello d’impugnazione.

22. Con ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/20 P , non pubblicata, EU:C:2020:669 ), è stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accordare un trattamento riservato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alle informazioni contenute nell’allegato A.4 dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti a quelle che hanno già beneficiato di un trattamento riservato e contenute in allegato al ricorso di primo grado presentato da [OSCURATO:PERSONA].

V. Analisi dell’impugnazione

23. A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] solleva quattro motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] possa considerare come «trascurabile» un volume di importazioni che rappresenti una quota di mercato superiore all’1%.

Nel suo secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sia viziata da errori e da uno snaturamento degli elementi di prova la valutazione del Tribunale secondo cui il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] era «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

Nel suo terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso diversi errori riguardo alla constatazione secondo cui non era necessaria nessuna «misura di difesa» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base.

Nel suo quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto constando che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a comunicarle i dati riguardanti la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto.

24. Prima di esaminare nel merito i motivi di impugnazione sollevati da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza impugnata, occorre analizzare alcuni argomenti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e da questa già sollevati dinanzi al Tribunale riguardo alla ricevibilità del ricorso di primo grado.

A. Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado

25. Nella sua comparsa di risposta, a titolo preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dinanzi al Tribunale essa aveva dedotto che il ricorso in primo grado è irricevibile.

Tale istituzione ricorda i propri argomenti secondo cui detto ricorso è irricevibile per due ordini di ragioni: da un lato, l’articolo 2 del regolamento controverso non sarebbe separabile dal resto delle disposizioni di tale regolamento ( 5 ); dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] in quanto associazione senza scopo di lucro costituita secondo il diritto belga, non avrebbe dimostrato a sufficienza di essere direttamente ed individualmente interessata dal regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

26. Considerando che le parti abbiano già avuto modo di discutere sufficientemente dinanzi al Tribunale riguardo alle questioni di ricevibilità da essa sollevate, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di statuire su tali questioni, su cui il Tribunale non ha statuito, e di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado.

27. A tale riguardo, occorre rilevare che ai punti da 31 a 33 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esplicitamente deciso, in applicazione della giurisprudenza riconducibile alla sentenza Boehringer, che nel caso di specie fosse giustificato esaminare nel merito il ricorso senza statuire sulla ricevibilità.

28. Quanto alla domanda della [OSCURATO:PERSONA] di annullare la sentenza impugnata, nella misura in cui essa debba essere intesa come un’impugnazione incidentale, essa è, a mio avviso, irricevibile.

Questo non solo per difetto di forma ( 6 ), ma anche in quanto, come ho già avuto modo recentemente di rilevare, qualora il Tribunale decida in applicazione della sentenza Boehringer, di non statuire sulla ricevibilità del ricorso di primo grado, esso non adotta nessuna decisione impugnabile, neanche tacita riguardo alla ricevibilità di modo che non è esperibile al riguardo alcun ricorso, né in via principale, né in via incidentale ( 7 ).

29. Nella misura in cui la domanda della [OSCURATO:PERSONA] debba essere, invece, intesa come una domanda di sostituzione dei motivi o come un invito alla Corte a rilevare d’ufficio l’irricevibilità del ricorso di primo grado, ricordo che risulta da giurisprudenza costante, che la Corte, investita di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è tenuta a pronunciarsi, se necessario d’ufficio, sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento e, di conseguenza, sul motivo di ordine pubblico vertente sulla violazione della condizione, posta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui un ricorrente può chiedere l’annullamento di una decisione di cui non è il destinatario solo se essa lo concerne direttamente e individualmente ( 8 ).

30. Risulta, tuttavia, altresì dalla giurisprudenza che spetta alla Corte valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, di respingere nel merito il ricorso senza statuire sulle questioni di ricevibilità ( 9 ).

31. Nella presente fattispecie, ritengo che tale giustificazione relativa a considerazioni di economia procedurale sussista.

Risulta, infatti, dalle considerazioni che seguono riguardo al merito dell’impugnazione che, a mio avviso, essa deve essere respinta e, più in particolare, che non si tratta di un caso in cui sia necessario che la Corte, dopo aver accolto l’impugnazione e annullato la sentenza impugnata, decida di avocare la causa dinanzi al Tribunale e di statuire sul merito del ricorso accogliendolo ( 10 ).

B. Sul merito

1. Sul primo motivo d’impugnazione relativo ad un’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base

32. Con il suo primo motivo di impugnazione, volto a contestare i punti da 67 a 80 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] possa considerare come «trascurabile», ai sensi di tale disposizione, un volume di importazioni, proveniente da un determinato paese, che rappresenti una quota di mercato superiore all’1%. a) La sentenza impugnata

33. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente deciso di non valutare le importazioni serbe cumulativamente con quelle degli altri paesi interessati, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, considerandole trascurabili ai sensi della lettera a), di tale disposizione, benché esse rappresentassero una quota di mercato superiore all’1%.

34. A tale proposito, il Tribunale ha, anzitutto, rilevato, da un lato, che per quanto riguarda la seconda condizione prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base – ossia la condizione secondo cui il volume delle importazioni non deve essere trascurabile – tale disposizione non opera alcun rinvio né all’articolo 5, paragrafo 7, né ad alcun’altra disposizione dello stesso regolamento.

Dall’altro, il Tribunale ha rilevato che l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base verte su una fase dell’inchiesta diversa da quella di cui all’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento.

La prima disposizione si riferisce, infatti, ad una situazione in cui il procedimento non è neanche ancora aperto, mentre la seconda riguarda una situazione in cui l’inchiesta è già stata avviata ( 11 ).

35. Il Tribunale ne ha dedotto che, sebbene l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base possa fungere da orientamento per quanto riguarda i volumi delle importazioni che possono essere considerati come trascurabili, ciò non significa tuttavia che, nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento, importazioni provenienti da un determinato paese, che rappresentano una quota di mercato superiore all’1%, non possano essere considerate come avente carattere trascurabile ( 12 ).

36. Il Tribunale ha poi ritenuto che né la prassi decisionale anteriore delle istituzioni dell’Unione, né una nota esplicativa della [OSCURATO:PERSONA] del 2000, indirizzata all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ( 13 ), entrambe invocate da [OSCURATO:PERSONA], fossero decisive per rimettere in causa la legittimità del regolamento controverso ( 14 ).

37. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che, nel caso di specie, il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] restasse trascurabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, e ciò malgrado l’aumento del livello di tali importazioni dallo 0,48% nel 2013 all’1,04% durante il periodo dell’inchiesta ( 15 ). b) Argomenti delle parti

38. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il suesposto ragionamento del Tribunale è viziato in quanto si fonderebbe su un’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4 e dell’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni, interpretate in modo corretto, non concederebbero alla [OSCURATO:PERSONA] nessuna discrezionalità per considerare come «trascurabili» importazioni che rappresentano una quota di mercato superiore all’1%.

39. In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che risulta dalla giurisprudenza che sussiste un rapporto di complementarità tra l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base nel senso che la seconda disposizione sarebbe volta a chiarire le circostanze in cui la quota delle importazioni nell’Unione è troppo esigua per potere ritenere che tali importazioni siano all’origine di un dumping ( 16 ).

Ne risulterebbe che una corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base presupporrebbe che la soglia dell’1% prevista dall’articolo 5, paragrafo 7, del medesimo regolamento costituisce una soglia vincolante ai fini della valutazione del carattere «trascurabile» del volume delle importazioni.

Tale interpretazione sarebbe confermata sia dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], menzionata negli esempi citati ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, sia dalla summenzionata nota esplicativa del 2000.

40. In secondo luogo, nella sentenza impugnata il Tribunale non fornirebbe nessuna ragione convincente per l’interpretazione da esso adottata.

La mancanza di un rinvio esplicito tra le due disposizioni non comporterebbe che esse non possano essere interpretate in combinato disposto.

La circostanza che l’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base si applica all’inizio del procedimento non sarebbe una ragione logica per cui la soglia dell’1% non dovrebbe applicarsi in una fase successiva.

Sarebbe invece più logico che le stesse regole si applichino ad entrambe le fasi del procedimento, come sarebbe il caso per altre disposizioni del regolamento di base.

Quanto all’invocazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione della determinazione se le importazioni provenienti da un paese particolare eccedano o meno la soglia dell’1% sarebbe binaria e non comporterebbe un’analisi complessa.

I due casi menzionati dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata a sostegno della sua interpretazione sarebbero diversi dal caso di specie e quindi non potrebbero supportare l’analisi del Tribunale.

41. In terzo luogo, l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata secondo cui volumi di importazioni rappresentanti una quota di mercato superiore all’1% possono essere considerati come «trascurabili» sarebbe contrario al principio della certezza del diritto.

Se, come giudicato dal Tribunale, la soglia per considerare trascurabile un volume di importazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base non fosse completamente in linea con quella prevista nell’articolo 5, paragrafo 7, dello stesso regolamento, in quanto esse si riferiscono a fasi diverse del procedimento, allora sussisterebbe incertezza anche sull’applicabilità della soglia del 3% prevista da tale ultima disposizione, ciò che potrebbe portare alla conseguenza assurda che un’inchiesta potrebbe essere avviata, ma non essere chiusa. [OSCURATO:PERSONA] una soglia su cui la [OSCURATO:PERSONA] gode di ampia discrezionalità e riguardo alla quale il controllo giudiziario è limitato porterebbe ad una situazione di incertezza in quanto non sarebbe chiaro dove si colloca il limite per constatare il carattere «trascurabile» del volume delle importazioni, ciò che porterebbe altresì ad un aumento del rischio di ingerenze politiche nelle inchieste antidumping.

42. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è inconferente.

Per il resto, tale istituzione e [OSCURATO:PERSONA] contestano nel merito gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA]. c) Valutazione

43. Occorre anzitutto osservare che, come rilevato dal Tribunale ( 17 ), l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, di cui [OSCURATO:PERSONA] deduce l’erronea interpretazione nel suo primo motivo di impugnazione, prevede, nelle sue lettere a) e b), tre condizioni che devono essere tutte soddisfatte affinché sia consentita una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese che sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping ai fini dell’accertamento del pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione.

In primo luogo, il margine di dumping deve essere superiore al livello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base; in secondo luogo, il volume delle importazioni da ciascun paese non deve essere trascurabile; e, in terzo luogo, la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping deve essere opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza.

Per contro, è sufficiente che una di queste tre condizioni non sia soddisfatta affinché la valutazione cumulativa sia esclusa.

44. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la seconda di tali condizioni, ossia il carattere trascurabile del volume di importazioni.

A suo avviso, la disposizione che prevede tale condizione – ossia la seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base – dovrebbe essere letta in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, che prevede che non siano avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all’1%.

Ne conseguirebbe che non potrebbero essere considerati come «trascurabili» volumi di importazioni superiori all’1%.

45. Anzitutto, ritengo debba essere respinta l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il primo motivo d’impugnazione sarebbe inconferente in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato i punti da 63 a 66 della sentenza impugnata, dove il Tribunale avrebbe determinato l’interpretazione di tale disposizione.

In effetti, benché nella sua impugnazione [OSCURATO:PERSONA] menzioni esplicitamente solo i punti da 67 a 80 della sentenza impugnata come oggetto delle sue contestazioni, è indubbio che, nel quadro del suo primo motivo di impugnazione, essa intenda contestare l’integralità del ragionamento del Tribunale contenuto nella sentenza impugnata riguardo all’interpretazione della disposizione in causa.

46. Ciò detto, non condivido però l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base dedotta da [OSCURATO:PERSONA] e ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto interpretando tale disposizione nella sentenza impugnata.

47. Al riguardo occorre, anzitutto, rilevare, da un punto di vista letterale, che come giustamente osservato dal Tribunale e del resto riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] stessa ( 18 ), la seconda parte dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, relativa alla seconda condizione, non effettua alcun rinvio esplicito a nessun’altra disposizione del regolamento di base ed esige semplicemente, affinché la condizione sia soddisfatta, che il volume delle importazioni proveniente da ciascun paese non sia «trascurabile», senza definire in modo più preciso quest’ultimo termine.

48. Se è vero che tale constatazione letterale, pur indicativa, non esclude necessariamente di per sé stessa che la disposizione in causa possa essere interpretata in combinato disposto con un’altra disposizione del regolamento di base, essa tuttavia acquisisce rilevanza alla luce della constatazione, di carattere sistematico, che a differenza di tale disposizione la prima parte dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, la quale definisce la prima condizione (ossia quella relativa al margine di dumping), effettua invece un rinvio esplicito al livello minimo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, ossia il 2%.

49. Tali considerazioni di carattere letterale e sistematico mostrano, a mio avviso, la volontà del legislatore di lasciare un certo margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione del carattere o meno trascurabile del volume delle importazioni per permettere una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese che sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping.

50. Del resto, il riconoscimento di un certo margine di discrezionalità al riguardo è, come osservato giustamente dal Tribunale ( 19 ), coerente con il potere discrezionale riconosciuto dalla giurisprudenza costante della Corte alle istituzioni dell’Unione in materia di politica commerciale comune, specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che esse devono esaminare ( 20 ).

Come ho avuto modo di ricordare ancora di recente, la Corte ha esplicitamente riconosciuto che tale ampio potere discrezionale sussiste con riguardo, in particolare, alla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria dell’Unione ( 21 ).

51. Occorre peraltro aggiungere che l’esistenza di tale margine di discrezionalità non significa che esso sia illimitato.

Come rilevato dal Tribunale ai punti 67 e 78 della sentenza impugnata – e come risulta del resto dalla prassi decisionale delle istituzioni dell’Unione menzionata ai punti 73, 74, 75 e 79 della sentenza impugnata – la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base può fornire orientamenti e funzionare da punto di riferimento per determinare il carattere trascurabile o meno del volume delle importazioni ai fini della valutazione cumulativa degli effetti a sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non può, in linea di principio, discostarsene in maniera rilevante e deve comunque giustificare le ragioni per cui, in un caso specifico, le circostanze del caso giustificavano un discostamento da tale soglia.

Da ciò non si desume però, a mio avviso, che tale soglia orientativa costituisca una soglia rigida e rigorosa al di là della quale sia giuridicamente impedito alla [OSCURATO:PERSONA] concludere che le importazioni facenti l’oggetto dell’inchiesta antidumping provenienti da un determinato paese sono trascurabili.

52. È in tal senso che deve essere, secondo me, interpretato il rapporto di complementarità tra le due disposizioni in questione rilevato nella sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (

T‑512/09 RENV

, EU:T:2017:26 ) cui si è riferita [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ).

In tale sentenza il Tribunale ha concluso che il Consiglio non era incorso in nessun errore di diritto «prendendo in considerazione» la soglia dell’1% menzionata all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base al fine di interpretare il requisito attinente al carattere non trascurabile delle importazioni figurante all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

Tale sentenza conferma quindi che la soglia dell’1% è una soglia indicativa da «prendere in considerazione» e non necessariamente un’indicazione perentoria.

53. Tale interpretazione è del resto corroborata dalla circostanza, messa giustamente in evidenza dal Tribunale nella sentenza impugnata, che le due disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 4 e all’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base, perseguono finalità procedurali diverse, dovendosi infatti applicare in fasi diverse del procedimento, ciò che milita a favore del riconoscimento di un rapporto di complementarità non rigido tra le due disposizioni.

54. La correttezza dell’interpretazione adotta dal Tribunale della disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base non è, a mio avviso, rimessa in discussione dagli altri argomenti sollevati da [OSCURATO:PERSONA].

55. In primo luogo, rilevo che le considerazioni del Tribunale riguardo alla prassi decisionale contenute al punto 76 della sentenza impugnata sono coerenti con la giurisprudenza della Corte al riguardo, da cui risulta che la legittimità di un regolamento che, come nel caso di specie, chiude il procedimento senza istituire dazi antidumping deve essere valutata alla luce delle norme giuridiche pertinenti ed, in particolare, delle disposizioni del regolamento di base e non sulla base dell’asserita prassi decisionale anteriore delle istituzioni dell’Unione ( 23 ).

56. [OSCURATO:PERSONA], le constatazioni del Tribunale quanto alla portata della nota esplicativa del 2000 sono anch’esse prive di errore e coerenti con la giurisprudenza ( 24 ).

Infatti, il Tribunale ha a giusto titolo rilevato che tale documento non costituisce un atto con cui la [OSCURATO:PERSONA] intendeva autolimitarsi nell’esercizio del suo potere discrezionale.

57. In secondo luogo, gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’interpretazione adottata dal Tribunale darebbe luogo a problemi di certezza del diritto non sono convincenti.

Da un lato, come rilevato al precedente paragrafo 51, il potere discrezionale di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base non è illimitato e la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere in considerazione la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base come punto di riferimento.

Dall’altro lato, occorre rilevare che, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], è piuttosto l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base proposta da [OSCURATO:PERSONA] che mette a rischio l’effetto utile di tale disposizione.

In effetti, come rilevato dal tale istituzione, se la disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base dovesse applicarsi esclusivamente a volumi d’importazioni provenienti da un determinato paese che si situano al di sotto della soglia dell’1%, essa non si applicherebbe praticamente mai perché il procedimento riguardo a tali importazioni non potrebbe nemmeno essere iniziato.

58. Risulta da tutte le considerazioni che precedono che, a mio avviso, il primo motivo di impugnazione sollevato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

2. Sul secondo motivo di impugnazione relativo alla valutazione secondo cui il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] era «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base

59. Nel secondo motivo di impugnazione, che si suddivide in tre capi ed è volto a contestare i punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto, un errore manifesto di valutazione e una denaturazione degli elementi di prova confermando la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nella presente fattispecie, il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] era «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. a) La sentenza impugnata

60. Nella sentenza impugnata, nel quadro dell’analisi del primo motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in errori manifesti di valutazione ritenendo che il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] restasse «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base malgrado esso superasse la soglia dell’1% – il Tribunale ha considerato che, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva «potuto giustamente ritenere, al considerando 248 del regolamento impugnato, che il fatto che i prezzi medi di vendita serbi durante il periodo dell’inchiesta fossero significativamente superiori a quelli degli altri quattro paesi interessati [fosse] un’altra indicazione del fatto che il volume modesto delle importazioni non [poteva] causare pregiudizio all’industria dell’Unione» ( 25 ).

61. Il Tribunale ha ritenuto che la questione del carattere trascurabile di un volume delle importazioni non si riduca a quella della semplice quantità di tale volume, ma si estenda a quella della sua qualità, vale a dire agli altri elementi indicativi degli effetti che tali importazioni possono produrre.

Pertanto, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva a giusto titolo considerato che, nel caso in cui i prezzi associati alle importazioni provenienti da un paese, il cui volume corrisponde ad una quota di mercato poco rilevante, siano elevati, tale fatto di per sé, e senza che sia necessario analizzare detti prezzi in modo più approfondito, come richiesto da [OSCURATO:PERSONA], poteva avvalorare il carattere trascurabile di tali importazioni ( 26 ). b) Argomenti delle parti

62. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale analisi.

Nel primo capo del secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto includendo elementi relativi al prezzo nella valutazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni, il quale riguarderebbe solo una valutazione quantitativa relativa al volume delle importazioni.

L’analisi dei prezzi non giocherebbe alcun ruolo in tale analisi, ma solo nell’analisi della terza condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, ossia quella relativa alle condizioni di concorrenza.

Il regolamento di base avrebbe chiaramente distinto questi due elementi e la giurisprudenza confermerebbe tale approccio.

63. Nel secondo capo, sollevato in via subordinata nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che l’analisi dei prezzi svolga un ruolo nella determinazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in ogni caso, il Tribunale abbia comunque commesso un errore di diritto omettendo di prendere in considerazione altri fattori che avrebbero indicato in modo più preciso gli effetti potenzialmente pregiudizievoli che le importazioni serbe avrebbero potuto avere sull’industria dell’Unione.

Più specificamente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato nella sua analisi la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto, le quali come risulta dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base sarebbero elementi rilevanti nell’analisi. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi preso in considerazione tutti gli elementi di prova pertinenti, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza.

Di conseguenza, confermando l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.

64. Nel terzo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e avrebbe snaturato gli elementi di prova constatando che i prezzi medi associati al volume corrispondente ad una quota di mercato poco rilevante supportavano la constatazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni in causa.

In effetti, secondo [OSCURATO:PERSONA], benché sia vero che il prezzo medio delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] sia stato superiore a quello delle importazioni provenienti da altri paesi, risulterebbe tuttavia dagli elementi di prova versati agli atti che il prezzo medio dell’unico produttore-esportatore serbo oggetto dell’inchiesta sarebbe stato praticamente identico a quello praticato da un esportatore russo e da uno brasiliano nei confronti dei quali, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe istituito dazi antidumping.

Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore manifesto di valutazione e uno snaturamento degli elementi di prova fondando la sua analisi sui prezzi medi e nascondendo la circostanza che la sottoquotazione e le vendite sottocosto del produttore serbo sarebbero state simili a quelle dei due suddetti produttori.

65. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo d’impugnazione è inconferente nella sua integralità e che il terzo capo è parzialmente irricevibile.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano tale motivo nel merito. c) Valutazione

66. Occorre anzitutto analizzare l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il secondo motivo d’impugnazione sarebbe inconferente nella sua integralità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che i punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, avverso cui detto motivo è volto, conterrebbero un ragionamento svolto meramente ad abundantiam che non sarebbe necessario a fondare la legittimità della constatazione da parte del Tribunale secondo cui le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere considerate come trascurabili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

Ciò sarebbe dimostrato dall’uso dei termini «inoltre» e «avvalorare» ai punti, rispettivamente, 81 e 83 della sentenza impugnata.

67. A tale riguardo, rilevo che, come risulta dal precedente paragrafo 61, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la questione del carattere trascurabile di un volume delle importazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base non si riduca a quella della semplice quantità di tale volume, ma si estenda a quella della sua qualità , vale a dire ad altri elementi indicativi degli effetti che tali importazioni possono produrre.

68. Nel suo secondo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione, in sostanza, sia la legittimità di tale approccio sia, quod non, la sua applicazione.

69. Nel primo capo, [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione la legittimità di tale approccio sostenendo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto includendo elementi «qualitativi» relativi al prezzo nella valutazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni, il quale riguarderebbe, a suo avviso, solo una valutazione «quantitativa» relativa al volume delle importazioni.

70. Al riguardo, tuttavia, risulta dall’analisi del primo motivo di ricorso che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto concludendo al punto 80 della sentenza impugnata che è senza incorrere in errori manifesti di valutazione che la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del margine di discrezionalità di cui gode, ha potuto ritenere che, nel caso di specie, il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] restasse trascurabile malgrado il loro livello fosse quantitativamente pari allo 1,04% durante il periodo dell’inchiesta.

71. Di conseguenza, anche se il primo capo dovesse essere accolto e la Corte dovesse stabilire che l’analisi del carattere trascurabile del volume delle importazioni che la [OSCURATO:PERSONA] deve svolgere ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base dovesse essere limitato ad un’analisi meramente quantitativa, e che quindi il Tribunale ha commesso un errore al riguardo ai punti da 81 a 84 della sentenza, tale constatazione non rimetterebbe in discussione la summenzionata conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata.

72. Ne consegue a mio avviso che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], il primo capo è effettivamente inconferente.

73. Tale capo è comunque, a mio avviso, in ogni caso, altresì non fondato.

In effetti, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base non prevede un metodo particolare d’analisi per la determinazione del carattere trascurabile delle importazioni provenienti da un paese al fine della valutazione cumulativa dei loro effetti insieme a quello delle importazioni provenienti da altri paesi simultaneamente oggetto di inchieste antidumping.

74. Ne consegue che, nell’ambito del margine di discrezionalità di cui la [OSCURATO:PERSONA] gode in virtù della giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 50, la [OSCURATO:PERSONA] è libera di valutare i fattori che essa considera pertinenti al fine della determinazione di detto carattere trascurabile in un caso specifico. 75.

Ne consegue che la suddetta affermazione del Tribunale contenuta al punto 82 della sentenza impugnata secondo cui tale analisi può estendersi ad elementi qualitativi riguardo al volume delle importazioni in questione e quindi includere l’esame di altri fattori indicativi degli effetti che tali importazioni possono produrre non è inficiata da alcun errore di diritto.

76. Per ciò che riguarda invece il secondo e il terzo capo del secondo motivo, ritengo che essi non siano inconferenti.

In effetti, una volta appurato che l’analisi del carattere trascurabile del volume delle importazioni da svolgere ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base può estendersi ad elementi qualitativi relativi a fattori connessi ai prezzi di tali importazioni, non è escluso che la constatazione di un errore da parte del Tribunale nella valutazione di detta analisi svolta nel caso concreto dalla [OSCURATO:PERSONA] possa portare all’annullamento della sentenza impugnata.

77. Ciò detto ritengo, però, che sia il secondo sia il terzo capo debbano essere respinti nel merito.

78. Per ciò che riguarda il secondo capo, [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per non aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare nella sua analisi la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto.

Tuttavia, al riguardo, rilevo, da un lato, che niente nella disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento di base indica l’esistenza di un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di analizzare la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto per determinare il carattere trascurabile del volume delle importazioni provenienti da un determinato paese al fine della valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese che siano simultaneamente oggetto di inchieste antidumping.

Dall’altro, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’analisi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, riguardo alla possibilità di effettuare detta valutazione cumulativa, costituisce una fase precedente all’analisi vera e propria del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base.

Ne risulta che il riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base non è pertinente in questo contesto.

79. Ne consegue che a mio avviso, il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto quando ha giudicato, al punto 83 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del suo potere discrezionale riconosciuto dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 50, avesse potuto considerare che, nel caso in cui i prezzi associati alle importazioni provenienti da un paese, il cui volume corrisponde ad una quota di mercato poco rilevante, siano elevati, tale fatto di per sé, può avvalorare il carattere trascurabile di detto volume, senza che sia necessario analizzare detti prezzi in modo più approfondito.

80. Per ciò che riguarda il terzo capo del secondo motivo d’impugnazione esso contiene due censure, una relativa ad un errore manifesto di valutazione e l’altra relativa ad uno snaturamento degli elementi di prova.

81. Quanto alla prima censura, secondo cui risulta dagli elementi di prova versati agli atti che il prezzo medio dell’unico produttore-esportatore serbo sarebbe stato praticamente identico a quello praticato da un esportatore russo e da uno brasiliano, ritengo che, nella misura in cui esso sia volto a rimettere in dubbio l’analisi delle prove effettuata dal Tribunale esso debba essere considerato come irricevibile in sede d’impugnazione.

In effetti risulta da costante giurisprudenza che, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte.

La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte ( 27 ).

82. Nella misura in cui detta prima censura debba essere, invece, intesa nel senso che [OSCURATO:PERSONA] contesta un’erronea qualificazione giuridica dei fatti e delle conseguenze di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto da essi, in quanto essa non avrebbe imposto dazi antidumping in situazioni fattualmente analoghe ( 28 ), esso è non fondato nel merito.

Infatti, il fatto che un produttore-esportatore russo e uno brasiliano abbiano esportato nell’Unione il prodotto in esame a prezzi analoghi al prezzo medio dell’esportatore unico serbo non toglie nulla alla circostanza che, a livello del paese, i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Russia e dal Brasile fossero inferiori a quelli serbi, ciò che non è contestato da [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ) e ha permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di giungere a conclusioni differenti riguardo alle importazioni provenienti da tali paesi.

83. Per ciò che riguarda la seconda censura, occorre ricordare che risulta da giurisprudenza costante che uno snaturamento degli elementi di prova sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta.

Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento ( 30 ).

84. Al riguardo rilevo che gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del terzo capo del suo secondo motivo non dimostrano nessuno snaturamento degli elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione in alcun modo le constatazioni fattuali tratte dagli elementi di prova presenti agli atti, ossia i prezzi medi dei tre produttori in questione. [OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare la valutazione di tali fatti, la quale, come già rilevato, non è ammissibile in sede d’impugnazione.

La seconda censura del terzo capo è quindi anch’essa non fondata.

85. Risulta da quanto precede che, a mio avviso, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte inconferente, in parte irricevibile ed in parte non fondato.

3. Sul terzo motivo d’impugnazione relativo alla constatazione della non necessità di adottare misure di difesa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base

86. Nel suo terzo motivo d’impugnazione, che si suddivide in due capi ed è volto a contestare i punti da 109 a 121 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nell’analisi con cui ha confermato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non era necessario adottare misure di difesa per le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base. a) La sentenza impugnata

87. Nella sentenza impugnata, nel quadro dell’analisi del secondo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato che la decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 2 del regolamento controverso secondo cui non era necessario adottare misure di difesa nei confronti delle importazioni serbe ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base non era illegittima.

88. Il Tribunale ha, anzitutto, considerato che, poiché tale disposizione del regolamento di base non precisa le circostanze in cui non si devono ritenere necessarie le misure di difesa, essa lasci un certo margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA] ( 31 ).

Il Tribunale ha poi osservato che, in linea di principio, la decisione sulla necessità di istituire un dazio antidumping deve fondarsi su un’analisi dettagliata, in particolare, dell’esistenza di un dumping e dell’esistenza di un pregiudizio.

Esso ha tuttavia considerato che risultasse dal testo del regolamento di base, ed in particolare del suo articolo 9, paragrafo 3, che una siffatta analisi dettagliata non è sempre necessaria e che la chiusura di un’inchiesta può imporsi, in particolare, anche soltanto sulla base del margine di dumping o dei volumi delle importazioni ( 32 ).

89. Il Tribunale ha poi considerato che, nel caso di specie, risultasse dalla lettura del regolamento controverso che, da un lato, era proprio uno di tali elementi, vale a dire il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva svolto un ruolo centrale nell’iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Dall’altro lato, il Tribunale ha constatato che la conclusione secondo cui non era necessario adottare misure di difesa nei confronti delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] non era fondata unicamente sul livello minimo dei volumi di tali importazioni, bensì anche sull’interazione tra tale elemento e la circostanza che i prezzi di vendita medi serbi erano più elevati di quelli degli altri quattro paesi interessati, ciò che costituiva un’altra indicazione del fatto che il volume modesto delle importazioni non potesse causare pregiudizio all’industria dell’Unione ( 33 ).

90. Da tali considerazioni il Tribunale ha tratto la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse ecceduto il margine di discrezionalità di cui disponeva nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base ( 34 ). b) Argomenti delle parti

91. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale analisi.

Nel primo capo del suo terzo motivo di impugnazione, essa fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva concludere l’indagine riguardo alle importazioni serbe senza effettuare un’analisi del pregiudizio potenziale causato da tali importazioni. [OSCURATO:PERSONA], benché l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base non specifichi le circostanze in cui misure di difesa debbano essere considerate come non necessarie, il considerando 16 dello stesso regolamento fornirebbe chiari orientamenti al riguardo.

Risulterebbe da tale considerando, alla luce del quale la disposizione in questione dovrebbe essere interpretata, che le inchieste devono essere chiuse «quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile».

92. L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base non cambierebbe niente al riguardo.

Esso prevedrebbe solo due «zone di sicurezza» (safe harbours), una relativa al margine di dumping e una relativa al volume delle importazioni.

Tuttavia, nella presente fattispecie le importazioni serbe non sarebbero rientrate in nessuno di tali due casi.

Il margine antidumping avrebbe superato notevolmente la soglia de minimis prevista nell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni sarebbe stato superiore alla soglia dell’1% indicata nell’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base.

93. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto concludere che l’adozione di misure di difesa non era necessaria solamente in ragione della natura «trascurabile» del pregiudizio potenziale causato dalle importazioni serbe.

Essa non avrebbe, invece, potuto fondarsi sui volumi delle importazioni i quali oltrepassavano la soglia pertinente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque dovuto valutare se le importazioni serbe, considerate da sole, avrebbero potuto contribuire al pregiudizio all’industria dell’Unione effettuando l’analisi ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base e tenendo conto, in particolare, dell’esistenza di sottoquotazioni sensibili dei prezzi, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo.

94. Nel secondo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto constatando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto il proprio margine di discrezionalità nell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, benché la [OSCURATO:PERSONA] goda di un certo potere discrezionale in tale ambito, ciò non impedisce al Tribunale di verificare se gli elementi di prova sono idonei a fondare le sue conclusioni.

Nella presente fattispecie, da un lato, il volume delle importazioni serbe superava la soglia dell’1% e quindi non rientrava nel «safe harbour» di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

Non si sarebbe potuto pertanto presumere che esse causassero meramente un pregiudizio trascurabile.

Dall’altro lato, il riferimento ai prezzi medi d’importazione sarebbe stato fallace in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva un solo produttore mentre gli altri paesi avevano diversi produttori e sarebbe stato constatato che le vendite di alcuni produttori-esportatori russi e brasiliani avvenivano a prezzi comparabili a quelli del produttore serbo unico. 95. [OSCURATO:PERSONA], la mancata presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di dati rilevanti costituirebbe un errore manifesto. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe costantemente rifiutata di considerare i dati relativi alle sottoquotazioni e alle vendite sottocosto dei prodotti serbi.

Tuttavia tali dati sarebbero stati manifestamente rilevanti per l’analisi.

96. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione è irricevibile.

In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tale motivo è integralmente non fondato nel merito. c) Valutazione

97. Per ciò che riguarda il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, occorre ricordare che ai termini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l’inchiesta o il procedimento sono chiusi.

Risulta dal considerando 16 dello stesso regolamento, invocato a giusto titolo da [OSCURATO:PERSONA] per interpretare tale disposizione, che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile e che è opportuno definire tali situazioni.

98. L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base definisce tali situazioni.

Esso prevede, in particolare, nella sua prima frase, che, per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, dello stesso regolamento – ossia quelli per cui sussistono elementi di prova sufficienti ad iniziare il procedimento –, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all’articolo 5, paragrafo 7, ossia inferiori all’1% ( 35 ).

99. Nel quadro del primo capo del presente motivo, [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di avere erroneamente considerato che la suddetta disposizione di cui alla prima frase dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base fosse applicabile nella presente fattispecie, benché le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero superiori alla suindicata soglia dell’1%.

100. Al riguardo ritengo tuttavia che tale disposizione non debba essere interpretata nel senso che la summenzionata soglia dell’1% costituisce una soglia rigida e rigorosa per cui sia giuridicamente impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] considerare come trascurabile il pregiudizio potenzialmente causato da un volume di importazioni che la oltrepassa, e ciò malgrado questa disposizione, contrariamente alla disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base ( 36 ), effettui un rinvio specifico all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.

101. A tale proposito, in effetti, da un lato, occorre rilevare che l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base utilizza espressamente nel suo testo la locuzione «di norma».

L’uso di tale termine mostra a mio avviso in modo esplicito l’intenzione del legislatore di lasciare un certo margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione del carattere trascurabile o meno del pregiudizio potenziale di importazioni che si avvicinano a tale soglia.

Tale margine di discrezionalità, anche qui coerente con il margine di discrezionalità di cui godono le istituzioni nell’ambito delle misure di difesa commerciale ( 37 ), vale in entrambi i sensi.

Esso permette alla [OSCURATO:PERSONA], se del caso, sia di poter considerare trascurabile il pregiudizio derivante da volumi di importazioni che pur essendo molto vicini a tale soglia la oltrepassano, sia di poter considerare che volumi di importazioni che siano vicini a tale soglia ma restino al di sotto di essa, possano comunque causare un pregiudizio non trascurabile.

102. Dall’altro lato, come risulta esplicitamente dal testo sia del considerando 16 e sia della prima frase dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la questione fondamentale per determinare se l’inchiesta o il procedimento debbano essere chiusi senza che siano necessarie misure di difesa non è il superamento della soglia in quanto tale, ma il carattere trascurabile del pregiudizio.

Ne risulta che, anche interpretando la disposizione dell’articolo in questione alla luce del considerando pertinente, come proposto da [OSCURATO:PERSONA], non risulta che la suindicata soglia dell’1% sia una soglia rigida e rigorosa come da questa dedotto.

103. Risulta dalle considerazioni che precedono che, il mero fatto che il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse superiore alla soglia dell’1% indicata nell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base non impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che non fosse necessario adottare misure di difesa nei confronti delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] fondandosi sul livello minimo dei volumi di tali importazioni e sull’interazione tra tale elemento e la circostanza che i prezzi di vendita medi serbi erano più elevati di quelli degli altri quattro paesi interessati.

Ritengo pertanto che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto confermando l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.

104. Alla luce di quanto precede, a mio avviso, il primo capo del terzo motivo deve essere dichiarato non fondato.

105. Per ciò che riguarda il secondo capo, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] esso non è, a mio avviso, inammissibile in quanto [OSCURATO:PERSONA] contesta meramente questioni di fatto.

In effetti, nei punti da 115 a 121 della sentenza impugnata, contro cui tale capo è volto, il Tribunale ha effettuato considerazioni di diritto ed è contro di esse che l’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] è diretta.

106. Ciò detto ritengo, tuttavia, che anche il secondo capo sia infondato.

107. Per quanto riguarda il primo argomento di tale secondo capo, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ecceduto il proprio margine di discrezionalità in quanto, nella presente fattispecie, il volume delle importazioni serbe superava la soglia dell’1% e quindi non rientrava nel «safe harbour» di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, esso deve essere respinto alla luce delle considerazioni riguardanti il primo capo del presente motivo.

Si deduce in effetti da tali considerazioni che il Tribunale non ha commesso alcun errore ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] potesse, senza eccedere il margine di discrezionalità di cui gode al riguardo, ritenere, alla luce delle circostanze della presente fattispecie, come trascurabile ai sensi di tale disposizione il pregiudizio potenzialmente causato da tali importazioni benché il loro volume oltrepassasse dello 0,04% la soglia dell’1% indicata all’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base.

108. Per quanto riguarda il secondo argomento del secondo capo, relativo alla circostanza che un produttore-esportatore russo e uno brasiliano abbiano esportato nell’Unione il prodotto in esame a prezzi analoghi al prezzo medio dell’esportatore unico serbo, la sua rilevanza è già stata respinta nel quadro dell’analisi del secondo motivo di impugnazione.

Non essendo contestato, come indicato al precedente paragrafo 82, che a livello del paese, i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Russia e dal Brasile fossero inferiori a quelli serbi, la summenzionata circostanza dedotta da [OSCURATO:PERSONA] non è atta a provare in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto il suo margine di discrezionalità.

109. Per quanto riguarda il terzo argomento, relativo alla mancata presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei dati relativi alle sottoquotazioni e alle vendite sottocosto dei prodotti serbi, esso si fonda sul presupposto che, in considerazione del fatto che il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] oltrepassava la soglia dell’1%, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto considerare il pregiudizio potenziale causato da tali importazioni come trascurabile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base e avrebbe dovuto pertanto svolgere un’analisi completa del potenziale pregiudizio che le importazioni serbe avrebbero causato all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

Risulta, tuttavia, dalle considerazioni che precedono che tale presupposto è erroneo e che il Tribunale ha potuto concludere senza commettere errori che, nella presente fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] poteva chiudere il procedimento considerando il pregiudizio trascurabile senza dover svolgere l’analisi complementare invocata da [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che anche il terzo argomento deve essere respinto.

110. Risulta da quanto precede che anche il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione è, a mio avviso, infondato e che quindi tale motivo deve essere respinto nella sua integralità.

4. Sul quarto motivo d’impugnazione relativo all’omessa comunicazione dei dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo

111. Nel quarto motivo di impugnazione, che si suddivide in tre capi ed è volto a contestare i punti da 135 a 148 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto constatando che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a comunicarle i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo. a) La sentenza impugnata

112. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che dal fascicolo risultava che, nell’ambito del procedimento amministrativo, [OSCURATO:PERSONA] era stata informata a diverse riprese delle considerazioni che avevano portato la [OSCURATO:PERSONA] a concludere, da un lato, che le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] non dovevano essere valutate cumulativamente con le importazioni degli altri quattro paesi e, dall’altro lato, che occorreva chiudere il procedimento per quanto riguarda tali importazioni ( 38 ).

Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, [OSCURATO:PERSONA] era stata informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura dell’inchiesta senza l’istituzione di misure riguardo a dette importazioni e che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la possibilità di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista al riguardo di modo che i suoi diritti della difesa erano stati rispettati nel caso di specie ( 39 ).

113. Il Tribunale ha poi considerato che, poiché né [OSCURATO:PERSONA], né i suoi membri si trovavano in una situazione analoga a quella di un’impresa che rischia di vedersi infliggere una sanzione o un dazio antidumping, essa non poteva trarre utilmente argomento dalla giurisprudenza concernente il rispetto dei diritti di difesa nei confronti di tali imprese ( 40 ).

114. Infine, il Tribunale ha respinto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] diretto a far valere una violazione del principio di buona amministrazione.

Il Tribunale ha considerato che risultava dall’analisi del secondo motivo di ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva a giusto titolo deciso di chiudere il procedimento riguardante le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] sul solo fondamento dei volumi delle importazioni e dei dati relativi ai prezzi di vendita medi, senza dover analizzare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

Esso ha poi considerato che questa conclusione non poteva essere rimessa in discussione dai margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto riguardo alle importazioni serbe che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di produrre e che pertanto la domanda di produzione di tali dati dovesse essere parimenti respinta ( 41 ). b) Argomenti delle parti

115. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale analisi del Tribunale.

Nel suo primo capo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che i suoi diritti di difesa non erano stati violati.

I dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo avrebbero costituito informazioni fondamentali che permettevano di mostrare l’effetto sui prezzi delle importazioni ed erano necessari per permettere ad [OSCURATO:PERSONA] di esprimere le proprie posizioni riguardo alla questione se le importazioni serbe causavano pregiudizio all’industria dell’Unione e se la posizione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui esse erano trascurabili, fosse corretta. [OSCURATO:PERSONA] i diritti della difesa non si fonderebbero esclusivamente sulla conoscenza degli elementi su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha costruito il proprio caso, come previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, ma anche sull’accesso ad altri elementi pertinenti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] che possano metterne in dubbio l’analisi.

116. Nel suo secondo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando che essa, in quanto rappresentante dell’industria dell’Unione non potesse fondarsi sui requisiti derivanti dal rispetto dei diritti della difesa, in quanto non rischiava di vedersi imposto un dazio antidumping.

Risulterebbe, al contrario, dalla giurisprudenza che la distinzione tra esportatori e industria dell’Unione a tale riguardo non avrebbe nessuna base giuridica.

117. Nel suo terzo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che il regolamento controverso aveva rispettato il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nel caso in cui il secondo o il terzo motivo di impugnazione dovessero essere accolti, i suoi argomenti relativi alla violazione del principio di buona amministrazione dovrebbero anch’essi essere accolti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rigettando la sua domanda di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre gli elementi di prova relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto.

118. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il secondo capo del presente motivo è inconferente.

In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tale motivo è integralmente non fondato nel merito. c) Valutazione

119. Per ciò che riguarda il primo capo del quarto motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che risulta dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, che le parti di cui al paragrafo 1, in cui rientra nella presente fattispecie [OSCURATO:PERSONA], possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive.

120. Tuttavia, come risulta dai punti 135 e 136 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che [OSCURATO:PERSONA] era stata informata degli elementi che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che non fosse necessario valutare le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] cumulativamente con le importazioni degli altri quattro paesi interessati e che occorresse chiudere il procedimento riguardo a tali importazioni.

121. Risulta, inoltre, dall’analisi dei precedenti motivi d’impugnazione ed in particolare dai paragrafi 78, 79 nonché 109 delle presenti conclusioni, che il Tribunale ha constatato senza commettere errori che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto considerare che nella presente fattispecie, alla luce degli elementi da questa considerati, non fosse necessario approfondire l’analisi dell’eventuale pregiudizio derivante dalle importazioni serbe, né ai fini della constatazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, né ai fini della decisione di chiudere il procedimento ai termini dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3 dello stesso regolamento.

Ne consegue che, poiché i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo non costituivano fatti o considerazioni in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso raccomandare la chiusura dell’inchiesta riguardo alle importazioni serbe senza l’istituzione di misure, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto giudicando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base non comunicando tali dati a [OSCURATO:PERSONA].

122. Nel quadro del primo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene però anche che, indipendentemente dalla disposizione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, i suoi diritti di difesa sarebbero stati violati in quanto tali dati costituivano altri elementi pertinenti presenti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] che potevano metterne in dubbio l’analisi.

Nel quadro del secondo capo essa fa, altresì, valere che essa godrebbe in sostanza degli stessi diritti della difesa riconosciuti dalla giurisprudenza agli esportatori che rischiano di vedersi imporre un dazio antidumping.

123. A tale riguardo, e senza che sia necessario pronunciarsi definitivamente sulla questione dell’applicabilità o meno ad un’entità come [OSCURATO:PERSONA] della giurisprudenza riguardante i diritti della difesa degli esportatori, rilevo che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di un’irregolarità relativa ai diritti della difesa può portare all’annullamento del regolamento controverso solo in quanto esista la possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato differente ( 42 ).

124. Risulta dal precedente paragrafo 121 e dai paragrafi ivi citati che, nella presente fattispecie, da un lato, i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo non erano necessari a fondare le decisioni ai sensi degli articoli 3, paragrafo 4, lettera a) e 9, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad effettuare un’analisi completa del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base per le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] per adottare tali decisioni.

Ne risulta che, in linea di principio, non comunicando i suddetti dati la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna irregolarità.

125. In tali circostanze, [OSCURATO:PERSONA] non può, a mio avviso, invocare una violazione dei diritti della difesa limitandosi a far valere che i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo non le erano stati comunicati, senza specificare in alcun modo perché, se tale comunicazione avesse avuto luogo, essa avrebbe potuto difendersi in modo più efficace e il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato differente.

126. Ne consegue che, a mio avviso, sia il primo che il secondo capo del quarto motivo devono essere respinti.

Ne consegue altresì che, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], in tali circostanze, il Tribunale non era tenuto ad ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre i suddetti dati.

127. Per ciò che riguarda il terzo capo, rilevo che esso non si fonda su argomenti giuridici propri, bensì su un semplice rinvio al secondo e al terzo motivo di impugnazione.

Ne consegue che, dovendo tali motivi essere, a mio avviso, rigettati, tale capo deve essere anch’esso respinto.

128. Risulta da tutte le considerazioni che precedono che, a mio avviso, anche il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto e che, pertanto, l’impugnazione deve essere respinta nella sua integralità.

VI. Sulle spese

129. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

130. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

131. Poiché sia la [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] ne hanno fatto domanda, [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese sostenute da queste.

VII. Conclusione

132. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: – l’impugnazione è respinta; – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier, AISBL è condannata alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Steel LLC Belgrade. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) T‑835/17 , EU:T:2020:96 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2017, L 258, pag. 24 ; rettifica in GU 2017, L 319, pag. 81 ). ( 4 ) GU 2016, L 176, pag. 21 . ( 5 ) Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla sentenza del 9 novembre 2017, SolarWorld/Consiglio ( C‑205/16 P , EU:C:2017:840 , punti 37 e ss.). ( 6 ) In effetti, ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione incidentale deve essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta. ( 7 )

V. al riguardo le mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑174/19 P e C‑175/19 P , EU:C:2021:199 , specificamente, punti 44 e 45). ( 8 )

V. sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:730 , punto 18 ), nonché del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑654/17 P , EU:C:2019:634 , punto 44 ). ( 9 ) Al riguardo v., in applicazione della sentenza Boehringer, sentenze del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑131/15 P , EU:C:2016:989 , punti 67 e 68 ) e del 24 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑293/13 P e C‑294/13 P , EU:C:2015:416 , punto 193 ). ( 10 ) Al riguardo, v. le considerazioni al punto 126 delle mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑51/19 P e C‑64/19 P , EU:C:2021:51 ). ( 11 )

V. punti 65 e 66 della sentenza impugnata. ( 12 )

V. punti 67 e 66 della sentenza impugnata. ( 13 ) Nota esplicativa della [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2000 indirizzata al Comitato per le pratiche antidumping (Gruppo ad hoc sull’attuazione) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: la «nota esplicativa del 2000»).

V. punti 37, 71 e 77 della sentenza impugnata. ( 14 )

V. punti da 71 a 79 della sentenza impugnata. ( 15 )

V. punto 80 della sentenza impugnata. ( 16 ) [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla sentenza del 25 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (

T‑512/09 RENV

, EU:T:2017:26 , punti da 101 a 105 ). ( 17 )

V. punto 51 della sentenza impugnata. ( 18 )

V. punti 63 e 65 della sentenza impugnata. ( 19 )

V. punto 68 della sentenza impugnata. ( 20 ) V., ex multis, sentenza del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑251/18 , EU:C:2019:766 , punto 47 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Al riguardo v. le mie recenti conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑891/19 P , EU:C:2021:533 al paragrafo 29) con riferimento alla sentenza del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:589 , punto 15 e giurisprudenza citata). ( 22 )

V. punti da 101 a 105 di tale sentenza e, più specificamente, il punto

105. ( 23 ) Al riguardo, v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 febbraio 2021, RFA International/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑56/19 P , EU:C:2021:102 , punto 79 e giurisprudenza citata). ( 24 ) V., inter alia, sentenze dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑51/92 P , EU:C:1999:357 , punto 75 ) e del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P – C‑208/02 P e C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , punto 211 ). ( 25 )

V. punto 81 della sentenza impugnata. ( 26 ) V.punti da 82 a 84 della sentenza impugnata. ( 27 ) V., ex multis, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) Ossia, in una situazione in cui i prezzi di importazione, da un lato, dell’esportatore unico serbo e, dall’altro, dei due esportatori, quello russo e quello brasiliano, menzionati da [OSCURATO:PERSONA], erano analoghi.

L’argomento sollevato da [OSCURATO:PERSONA] sembra quasi far valere una violazione del principio di parità di trattamento. ( 29 ) Al riguardo v. la tabella 4 al considerando 235 del regolamento controverso. ( 30 ) V., ex multis, sentenza del 27 febbraio 2020, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑79/19 P , EU:C:2020:129 , punto 71 e giurisprudenza citata). ( 31 )

V. punti da 110 a 112 della sentenza impugnata. ( 32 )

V. punti 113 e 114 della sentenza impugnata. ( 33 )

V. punti da 115 a 119 della sentenza impugnata. ( 34 )

V. punti 120 e 121 della sentenza impugnata. ( 35 ) A meno che i paesi interessati complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3%. ( 36 )

V. supra paragrafi 47 e

48. ( 37 )

V. supra paragrafo

50. ( 38 ) Come già rilevato, tali conclusioni si fondavano su tre considerazioni: in primo luogo, i margini di dumping relativi alle importazioni in questione erano superiori alla soglia de minimis; in secondo luogo, il volume delle importazioni in provenienza dalla [OSCURATO:PERSONA] era considerato come trascurabile; e, in terzo luogo, i prezzi all’esportazione serbi erano differenti da quelli degli altri quattro paesi interessati.

V. punti 52, 135 e 136 della sentenza impugnata. ( 39 )

V. punti 136 e 137 della sentenza impugnata. ( 40 )

V. punti da 140 a 142 della sentenza impugnata. ( 41 )

V. punti da 143 a 148 della sentenza impugnata. ( 42 ) V., inter alia, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP ( C‑191/09 P e C‑200/09 P , EU:C:2012:78 , punto 79 e giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0226 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 2 settembre 2021 ( 1 ) Causa C‑226/20 P [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier, AISBL contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 – Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati – Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della [OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articoli 3, paragrafo 4, lettera a) e 9, paragrafi 2 e 3 – Accertamento dell’esistenza di un pregiudizio – Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese – Carattere “trascurabile” del volume di importazioni provenienti da un determinato paese – Chiusura del procedimento – Articolo 20, paragrafo 2 – Violazione dei diritti della difesa» 1. In un’inchiesta antidumping, può la [OSCURATO:PERSONA] europea considerare come «trascurabile» un volume di importazioni nell’Unione europea, provenienti da un determinato paese, che rappresenta una quota di mercato pari all’1,04% e quindi superiore, anche se di poco, alla soglia dell’1%? In tali circostanze, può la [OSCURATO:PERSONA], di conseguenza, decidere di non valutare gli effetti delle importazioni provenienti da tale paese, cumulativamente con le importazioni degli altri paesi oggetto dell’inchiesta e, pertanto, decidere di chiudere l’inchiesta riguardo alle importazioni provenienti dal suddetto paese? 2. Queste sono in sostanza le questioni che dovrà trattare la Corte nella presente causa che concerne un’impugnazione con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier, AISBL (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), mediante cui questo ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] diretto all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento controverso») con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha chiuso l’inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della [OSCURATO:PERSONA]. I. Contesto normativo 3. L’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 4 ), rubricato «Accertamento di un pregiudizio» ai suoi paragrafi 3 e 4 prevede: «3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell’Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria dell’Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 4.   Se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che: a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile». 4. L’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base prevede: «Ai fini della decisione relativa all’apertura di un’inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell’esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia è respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta. Non sono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all’1%, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3% del consumo dell’Unione.» 5. L’articolo 9 del regolamento di base dispone ai suoi paragrafi 2 e 3: «2.   Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l’inchiesta o il procedimento sono chiusi. (…) 3.   Per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all’articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo all’esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l’inchiesta quando il margine è inferiore al 2% per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un’ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese interessato a norma dell’articolo 11». 6. L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base dispone: «1.   I denuncianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto. 2.   Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie». II. Fatti e regolamento controverso 7. I fatti di causa sono esposti ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, cui rinvio per maggiori dettagli. Ai fini del presente procedimento, mi limito a ricordare che in seguito ad una denuncia presentata il 23 maggio 2016 da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] europea ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ucraina. L’inchiesta ha riguardato il periodo tra il 1 o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 (in prosieguo: «il periodo dell’inchiesta»). 8. Tale inchiesta si è conclusa con l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 5 ottobre 2017, del regolamento controverso. 9. Risulta dai considerando da 232 a 236 del regolamento controverso, ripresi ai punti da 52 a 58 della sentenza impugnata, che in tale regolamento la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato i volumi delle importazioni dalla [OSCURATO:PERSONA] come «trascurabili» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base in ragione del fatto che tale volume era diminuito nel periodo dell’inchiesta ed era pari ad una quota di mercato di appena l’1,04%. Al riguardo al considerando 232 del regolamento controverso la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato quanto segue: «[è] prassi della [OSCURATO:PERSONA] considerare una quota di mercato “trascurabile” quando è al di sotto della soglia dell’1%, stabilita dal regolamento di base, nella fase di apertura. Tuttavia, nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che un valore di 1,04% è ancora trascurabile in quanto lo 0,04% dovrebbe essere considerato irrilevante, in particolare quando, in termini relativi, i volumi delle importazioni serbe sono notevolmente inferiori ai volumi di ciascuno degli altri quattro paesi. Infatti, i volumi delle importazioni della [OSCURATO:PERSONA] erano quasi la metà dei volumi del Brasile, paese al penultimo posto in termini di volumi delle importazioni.» 10. [OSCURATO:PERSONA] ha poi respinto l’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] con cui questa faceva valere che le importazioni serbe avrebbero dovuto essere valutate cumulativamente con quelle degli altri paesi in quanto avevano superato la soglia minima dell’1%. A tale riguardo, al considerando 234 del regolamento controverso, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato quanto segue: «La decisione relativa alla valutazione cumulativa o meno delle importazioni deve essere basata su tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non attribuisce alcun peso particolare a nessuno di questi criteri individuali. Se è vero che le importazioni provenienti da un paese non possono essere cumulate se il loro volume è trascurabile, il contrario non implica che esse debbano di per sé essere cumulate. [OSCURATO:PERSONA], il regolamento di base non stabilisce esplicitamente alcuna soglia di trascurabilità. Sebbene l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base possa fungere da orientamento per quanto riguarda i volumi delle importazioni trascurabili, l’articolo 3, paragrafo 4, non rinvia a tali soglie. La formulazione offre invece alla [OSCURATO:PERSONA] una sufficiente flessibilità per effettuare un’analisi caso per caso, tenendo conto del fatto che i volumi “supplementari”, pari allo 0,04%, erano irrilevanti.» 11. [OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato al considerando 235 del regolamento controverso che i prezzi all’esportazione serbi erano diversi dai prezzi all’esportazione degli altri quattro paesi interessati, in quanto, da un lato, «sebbene anche i prezzi di vendita medi serbi [fossero] diminuiti nel periodo in esame, il prezzo medio di vendita durante il periodo dell’inchiesta [era] il più alto registrato nel periodo dell’inchiesta ed [era] notevolmente superiore ai prezzi medi di vendita per il Brasile, l’Iran, la Russia e l’Ucraina», e, dall’altro, «i prezzi medi di vendita serbi erano notevolmente superiori ai prezzi medi di vendita degli altri quattro paesi interessati». 12. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto, al considerando 236 del regolamento impugnato, che «la politica dei prezzi, combinata con il volume trascurabile, suggeri[va] che per il prodotto in esame il produttore esportatore serbo segu[iva] l’andamento dei prezzi più che determinarlo». A suo avviso «[ne era] un esempio anche il fatto che il calo dei suoi prezzi tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta è più basso anche in termini relativi, se paragonato al calo dei prezzi degli altri quattro paesi interessati». 13. L’articolo 2 del regolamento dispone che «[i]l procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della [OSCURATO:PERSONA] è chiuso a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base». III. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 14. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso con cui ha chiesto l’annullamento dell’articolo 2 del regolamento controverso. 15. Con ordinanza del 12 luglio 2018, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Steel LLC Belgrade (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»). 16. Dinanzi al Tribunale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi di ricorso. Nel suo primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver erroneamente deciso di non cumulare le importazioni serbe conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Nel suo secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver erroneamente ritenuto che non fossero necessarie misure di difesa contro la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Nel suo terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere la violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, la violazione del suo diritto di informazione e dei suoi diritti della difesa, nonché la violazione del diritto ad una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di comunicare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo. 17. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha, innanzitutto, riguardo agli argomenti sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] concernenti la ricevibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, nel caso di specie, fosse giustificato esaminare il rigetto del ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità, in applicazione della giurisprudenza riconducibile alla sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer ( C‑23/00 P , EU:C:2002:118 ; in prosieguo: la «sentenza Boehringer»). 18. Nel merito il Tribunale ha respinto ciascuno dei tre motivi di ricorso dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e ha, pertanto, rigettato il ricorso nella sua integralità. IV. La procedura dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti 19. Con la sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata; di annullare l’articolo 2 del regolamento controverso; in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale. 20. [OSCURATO:PERSONA] chiede di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado; di respingere l’impugnazione, e di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese sia del procedimento di primo grado, sia di quello d’impugnazione. 21. [OSCURATO:PERSONA] chiede di respingere l’impugnazione e di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] sia nel procedimento di primo grado, sia in quello d’impugnazione. 22. Con ordinanza del presidente della Corte del 2 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑226/20 P , non pubblicata, EU:C:2020:669 ), è stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accordare un trattamento riservato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alle informazioni contenute nell’allegato A.4 dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti a quelle che hanno già beneficiato di un trattamento riservato e contenute in allegato al ricorso di primo grado presentato da [OSCURATO:PERSONA]. V. Analisi dell’impugnazione 23. A sostegno della sua impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] solleva quattro motivi d’impugnazione. Con il primo motivo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] possa considerare come «trascurabile» un volume di importazioni che rappresenti una quota di mercato superiore all’1%. Nel suo secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che sia viziata da errori e da uno snaturamento degli elementi di prova la valutazione del Tribunale secondo cui il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] era «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Nel suo terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso diversi errori riguardo alla constatazione secondo cui non era necessaria nessuna «misura di difesa» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base. Nel suo quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto constando che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a comunicarle i dati riguardanti la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto. 24. Prima di esaminare nel merito i motivi di impugnazione sollevati da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza impugnata, occorre analizzare alcuni argomenti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e da questa già sollevati dinanzi al Tribunale riguardo alla ricevibilità del ricorso di primo grado. A. Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado 25. Nella sua comparsa di risposta, a titolo preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dinanzi al Tribunale essa aveva dedotto che il ricorso in primo grado è irricevibile. Tale istituzione ricorda i propri argomenti secondo cui detto ricorso è irricevibile per due ordini di ragioni: da un lato, l’articolo 2 del regolamento controverso non sarebbe separabile dal resto delle disposizioni di tale regolamento ( 5 ); dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] in quanto associazione senza scopo di lucro costituita secondo il diritto belga, non avrebbe dimostrato a sufficienza di essere direttamente ed individualmente interessata dal regolamento controverso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. 26. Considerando che le parti abbiano già avuto modo di discutere sufficientemente dinanzi al Tribunale riguardo alle questioni di ricevibilità da essa sollevate, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di statuire su tali questioni, su cui il Tribunale non ha statuito, e di annullare la sentenza impugnata e di dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado. 27. A tale riguardo, occorre rilevare che ai punti da 31 a 33 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esplicitamente deciso, in applicazione della giurisprudenza riconducibile alla sentenza Boehringer, che nel caso di specie fosse giustificato esaminare nel merito il ricorso senza statuire sulla ricevibilità. 28. Quanto alla domanda della [OSCURATO:PERSONA] di annullare la sentenza impugnata, nella misura in cui essa debba essere intesa come un’impugnazione incidentale, essa è, a mio avviso, irricevibile. Questo non solo per difetto di forma ( 6 ), ma anche in quanto, come ho già avuto modo recentemente di rilevare, qualora il Tribunale decida in applicazione della sentenza Boehringer, di non statuire sulla ricevibilità del ricorso di primo grado, esso non adotta nessuna decisione impugnabile, neanche tacita riguardo alla ricevibilità di modo che non è esperibile al riguardo alcun ricorso, né in via principale, né in via incidentale ( 7 ). 29. Nella misura in cui la domanda della [OSCURATO:PERSONA] debba essere, invece, intesa come una domanda di sostituzione dei motivi o come un invito alla Corte a rilevare d’ufficio l’irricevibilità del ricorso di primo grado, ricordo che risulta da giurisprudenza costante, che la Corte, investita di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è tenuta a pronunciarsi, se necessario d’ufficio, sulla ricevibilità di un ricorso di annullamento e, di conseguenza, sul motivo di ordine pubblico vertente sulla violazione della condizione, posta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui un ricorrente può chiedere l’annullamento di una decisione di cui non è il destinatario solo se essa lo concerne direttamente e individualmente ( 8 ). 30. Risulta, tuttavia, altresì dalla giurisprudenza che spetta alla Corte valutare se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, di respingere nel merito il ricorso senza statuire sulle questioni di ricevibilità ( 9 ). 31. Nella presente fattispecie, ritengo che tale giustificazione relativa a considerazioni di economia procedurale sussista. Risulta, infatti, dalle considerazioni che seguono riguardo al merito dell’impugnazione che, a mio avviso, essa deve essere respinta e, più in particolare, che non si tratta di un caso in cui sia necessario che la Corte, dopo aver accolto l’impugnazione e annullato la sentenza impugnata, decida di avocare la causa dinanzi al Tribunale e di statuire sul merito del ricorso accogliendolo ( 10 ). B. Sul merito 1. Sul primo motivo d’impugnazione relativo ad un’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base 32. Con il suo primo motivo di impugnazione, volto a contestare i punti da 67 a 80 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] possa considerare come «trascurabile», ai sensi di tale disposizione, un volume di importazioni, proveniente da un determinato paese, che rappresenti una quota di mercato superiore all’1%. a) La sentenza impugnata 33. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente deciso di non valutare le importazioni serbe cumulativamente con quelle degli altri paesi interessati, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, considerandole trascurabili ai sensi della lettera a), di tale disposizione, benché esse rappresentassero una quota di mercato superiore all’1%. 34. A tale proposito, il Tribunale ha, anzitutto, rilevato, da un lato, che per quanto riguarda la seconda condizione prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base – ossia la condizione secondo cui il volume delle importazioni non deve essere trascurabile – tale disposizione non opera alcun rinvio né all’articolo 5, paragrafo 7, né ad alcun’altra disposizione dello stesso regolamento. Dall’altro, il Tribunale ha rilevato che l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base verte su una fase dell’inchiesta diversa da quella di cui all’articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento. La prima disposizione si riferisce, infatti, ad una situazione in cui il procedimento non è neanche ancora aperto, mentre la seconda riguarda una situazione in cui l’inchiesta è già stata avviata ( 11 ). 35. Il Tribunale ne ha dedotto che, sebbene l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base possa fungere da orientamento per quanto riguarda i volumi delle importazioni che possono essere considerati come trascurabili, ciò non significa tuttavia che, nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento, importazioni provenienti da un determinato paese, che rappresentano una quota di mercato superiore all’1%, non possano essere considerate come avente carattere trascurabile ( 12 ). 36. Il Tribunale ha poi ritenuto che né la prassi decisionale anteriore delle istituzioni dell’Unione, né una nota esplicativa della [OSCURATO:PERSONA] del 2000, indirizzata all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ( 13 ), entrambe invocate da [OSCURATO:PERSONA], fossero decisive per rimettere in causa la legittimità del regolamento controverso ( 14 ). 37. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che, nel caso di specie, il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] restasse trascurabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, e ciò malgrado l’aumento del livello di tali importazioni dallo 0,48% nel 2013 all’1,04% durante il periodo dell’inchiesta ( 15 ). b) Argomenti delle parti 38. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il suesposto ragionamento del Tribunale è viziato in quanto si fonderebbe su un’erronea interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4 e dell’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni, interpretate in modo corretto, non concederebbero alla [OSCURATO:PERSONA] nessuna discrezionalità per considerare come «trascurabili» importazioni che rappresentano una quota di mercato superiore all’1%. 39. In primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che risulta dalla giurisprudenza che sussiste un rapporto di complementarità tra l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base nel senso che la seconda disposizione sarebbe volta a chiarire le circostanze in cui la quota delle importazioni nell’Unione è troppo esigua per potere ritenere che tali importazioni siano all’origine di un dumping ( 16 ). Ne risulterebbe che una corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base presupporrebbe che la soglia dell’1% prevista dall’articolo 5, paragrafo 7, del medesimo regolamento costituisce una soglia vincolante ai fini della valutazione del carattere «trascurabile» del volume delle importazioni. Tale interpretazione sarebbe confermata sia dalla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], menzionata negli esempi citati ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, sia dalla summenzionata nota esplicativa del 2000. 40. In secondo luogo, nella sentenza impugnata il Tribunale non fornirebbe nessuna ragione convincente per l’interpretazione da esso adottata. La mancanza di un rinvio esplicito tra le due disposizioni non comporterebbe che esse non possano essere interpretate in combinato disposto. La circostanza che l’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base si applica all’inizio del procedimento non sarebbe una ragione logica per cui la soglia dell’1% non dovrebbe applicarsi in una fase successiva. Sarebbe invece più logico che le stesse regole si applichino ad entrambe le fasi del procedimento, come sarebbe il caso per altre disposizioni del regolamento di base. Quanto all’invocazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione della determinazione se le importazioni provenienti da un paese particolare eccedano o meno la soglia dell’1% sarebbe binaria e non comporterebbe un’analisi complessa. I due casi menzionati dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata a sostegno della sua interpretazione sarebbero diversi dal caso di specie e quindi non potrebbero supportare l’analisi del Tribunale. 41. In terzo luogo, l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata secondo cui volumi di importazioni rappresentanti una quota di mercato superiore all’1% possono essere considerati come «trascurabili» sarebbe contrario al principio della certezza del diritto. Se, come giudicato dal Tribunale, la soglia per considerare trascurabile un volume di importazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base non fosse completamente in linea con quella prevista nell’articolo 5, paragrafo 7, dello stesso regolamento, in quanto esse si riferiscono a fasi diverse del procedimento, allora sussisterebbe incertezza anche sull’applicabilità della soglia del 3% prevista da tale ultima disposizione, ciò che potrebbe portare alla conseguenza assurda che un’inchiesta potrebbe essere avviata, ma non essere chiusa. [OSCURATO:PERSONA] una soglia su cui la [OSCURATO:PERSONA] gode di ampia discrezionalità e riguardo alla quale il controllo giudiziario è limitato porterebbe ad una situazione di incertezza in quanto non sarebbe chiaro dove si colloca il limite per constatare il carattere «trascurabile» del volume delle importazioni, ciò che porterebbe altresì ad un aumento del rischio di ingerenze politiche nelle inchieste antidumping. 42. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo d’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è inconferente. Per il resto, tale istituzione e [OSCURATO:PERSONA] contestano nel merito gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA]. c) Valutazione 43. Occorre anzitutto osservare che, come rilevato dal Tribunale ( 17 ), l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, di cui [OSCURATO:PERSONA] deduce l’erronea interpretazione nel suo primo motivo di impugnazione, prevede, nelle sue lettere a) e b), tre condizioni che devono essere tutte soddisfatte affinché sia consentita una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese che sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping ai fini dell’accertamento del pregiudizio a danno dell’industria dell’Unione. In primo luogo, il margine di dumping deve essere superiore al livello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base; in secondo luogo, il volume delle importazioni da ciascun paese non deve essere trascurabile; e, in terzo luogo, la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping deve essere opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza. Per contro, è sufficiente che una di queste tre condizioni non sia soddisfatta affinché la valutazione cumulativa sia esclusa. 44. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la seconda di tali condizioni, ossia il carattere trascurabile del volume di importazioni. A suo avviso, la disposizione che prevede tale condizione – ossia la seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base – dovrebbe essere letta in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, che prevede che non siano avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all’1%. Ne conseguirebbe che non potrebbero essere considerati come «trascurabili» volumi di importazioni superiori all’1%. 45. Anzitutto, ritengo debba essere respinta l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il primo motivo d’impugnazione sarebbe inconferente in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato i punti da 63 a 66 della sentenza impugnata, dove il Tribunale avrebbe determinato l’interpretazione di tale disposizione. In effetti, benché nella sua impugnazione [OSCURATO:PERSONA] menzioni esplicitamente solo i punti da 67 a 80 della sentenza impugnata come oggetto delle sue contestazioni, è indubbio che, nel quadro del suo primo motivo di impugnazione, essa intenda contestare l’integralità del ragionamento del Tribunale contenuto nella sentenza impugnata riguardo all’interpretazione della disposizione in causa. 46. Ciò detto, non condivido però l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base dedotta da [OSCURATO:PERSONA] e ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto interpretando tale disposizione nella sentenza impugnata. 47. Al riguardo occorre, anzitutto, rilevare, da un punto di vista letterale, che come giustamente osservato dal Tribunale e del resto riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] stessa ( 18 ), la seconda parte dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, relativa alla seconda condizione, non effettua alcun rinvio esplicito a nessun’altra disposizione del regolamento di base ed esige semplicemente, affinché la condizione sia soddisfatta, che il volume delle importazioni proveniente da ciascun paese non sia «trascurabile», senza definire in modo più preciso quest’ultimo termine. 48. Se è vero che tale constatazione letterale, pur indicativa, non esclude necessariamente di per sé stessa che la disposizione in causa possa essere interpretata in combinato disposto con un’altra disposizione del regolamento di base, essa tuttavia acquisisce rilevanza alla luce della constatazione, di carattere sistematico, che a differenza di tale disposizione la prima parte dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, la quale definisce la prima condizione (ossia quella relativa al margine di dumping), effettua invece un rinvio esplicito al livello minimo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, ossia il 2%. 49. Tali considerazioni di carattere letterale e sistematico mostrano, a mio avviso, la volontà del legislatore di lasciare un certo margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione del carattere o meno trascurabile del volume delle importazioni per permettere una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese che sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping. 50. Del resto, il riconoscimento di un certo margine di discrezionalità al riguardo è, come osservato giustamente dal Tribunale ( 19 ), coerente con il potere discrezionale riconosciuto dalla giurisprudenza costante della Corte alle istituzioni dell’Unione in materia di politica commerciale comune, specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che esse devono esaminare ( 20 ). Come ho avuto modo di ricordare ancora di recente, la Corte ha esplicitamente riconosciuto che tale ampio potere discrezionale sussiste con riguardo, in particolare, alla determinazione dell’esistenza di un pregiudizio causato all’industria dell’Unione ( 21 ). 51. Occorre peraltro aggiungere che l’esistenza di tale margine di discrezionalità non significa che esso sia illimitato. Come rilevato dal Tribunale ai punti 67 e 78 della sentenza impugnata – e come risulta del resto dalla prassi decisionale delle istituzioni dell’Unione menzionata ai punti 73, 74, 75 e 79 della sentenza impugnata – la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base può fornire orientamenti e funzionare da punto di riferimento per determinare il carattere trascurabile o meno del volume delle importazioni ai fini della valutazione cumulativa degli effetti a sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia non può, in linea di principio, discostarsene in maniera rilevante e deve comunque giustificare le ragioni per cui, in un caso specifico, le circostanze del caso giustificavano un discostamento da tale soglia. Da ciò non si desume però, a mio avviso, che tale soglia orientativa costituisca una soglia rigida e rigorosa al di là della quale sia giuridicamente impedito alla [OSCURATO:PERSONA] concludere che le importazioni facenti l’oggetto dell’inchiesta antidumping provenienti da un determinato paese sono trascurabili. 52. È in tal senso che deve essere, secondo me, interpretato il rapporto di complementarità tra le due disposizioni in questione rilevato nella sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑512/09 RENV , EU:T:2017:26 ) cui si è riferita [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ). In tale sentenza il Tribunale ha concluso che il Consiglio non era incorso in nessun errore di diritto «prendendo in considerazione» la soglia dell’1% menzionata all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base al fine di interpretare il requisito attinente al carattere non trascurabile delle importazioni figurante all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Tale sentenza conferma quindi che la soglia dell’1% è una soglia indicativa da «prendere in considerazione» e non necessariamente un’indicazione perentoria. 53. Tale interpretazione è del resto corroborata dalla circostanza, messa giustamente in evidenza dal Tribunale nella sentenza impugnata, che le due disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 4 e all’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base, perseguono finalità procedurali diverse, dovendosi infatti applicare in fasi diverse del procedimento, ciò che milita a favore del riconoscimento di un rapporto di complementarità non rigido tra le due disposizioni. 54. La correttezza dell’interpretazione adotta dal Tribunale della disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base non è, a mio avviso, rimessa in discussione dagli altri argomenti sollevati da [OSCURATO:PERSONA]. 55. In primo luogo, rilevo che le considerazioni del Tribunale riguardo alla prassi decisionale contenute al punto 76 della sentenza impugnata sono coerenti con la giurisprudenza della Corte al riguardo, da cui risulta che la legittimità di un regolamento che, come nel caso di specie, chiude il procedimento senza istituire dazi antidumping deve essere valutata alla luce delle norme giuridiche pertinenti ed, in particolare, delle disposizioni del regolamento di base e non sulla base dell’asserita prassi decisionale anteriore delle istituzioni dell’Unione ( 23 ). 56. [OSCURATO:PERSONA], le constatazioni del Tribunale quanto alla portata della nota esplicativa del 2000 sono anch’esse prive di errore e coerenti con la giurisprudenza ( 24 ). Infatti, il Tribunale ha a giusto titolo rilevato che tale documento non costituisce un atto con cui la [OSCURATO:PERSONA] intendeva autolimitarsi nell’esercizio del suo potere discrezionale. 57. In secondo luogo, gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’interpretazione adottata dal Tribunale darebbe luogo a problemi di certezza del diritto non sono convincenti. Da un lato, come rilevato al precedente paragrafo 51, il potere discrezionale di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base non è illimitato e la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere in considerazione la soglia di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base come punto di riferimento. Dall’altro lato, occorre rilevare che, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], è piuttosto l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base proposta da [OSCURATO:PERSONA] che mette a rischio l’effetto utile di tale disposizione. In effetti, come rilevato dal tale istituzione, se la disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base dovesse applicarsi esclusivamente a volumi d’importazioni provenienti da un determinato paese che si situano al di sotto della soglia dell’1%, essa non si applicherebbe praticamente mai perché il procedimento riguardo a tali importazioni non potrebbe nemmeno essere iniziato. 58. Risulta da tutte le considerazioni che precedono che, a mio avviso, il primo motivo di impugnazione sollevato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 2. Sul secondo motivo di impugnazione relativo alla valutazione secondo cui il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] era «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base 59. Nel secondo motivo di impugnazione, che si suddivide in tre capi ed è volto a contestare i punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto, un errore manifesto di valutazione e una denaturazione degli elementi di prova confermando la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nella presente fattispecie, il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] era «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. a) La sentenza impugnata 60. Nella sentenza impugnata, nel quadro dell’analisi del primo motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in errori manifesti di valutazione ritenendo che il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] restasse «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base malgrado esso superasse la soglia dell’1% – il Tribunale ha considerato che, inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] aveva «potuto giustamente ritenere, al considerando 248 del regolamento impugnato, che il fatto che i prezzi medi di vendita serbi durante il periodo dell’inchiesta fossero significativamente superiori a quelli degli altri quattro paesi interessati [fosse] un’altra indicazione del fatto che il volume modesto delle importazioni non [poteva] causare pregiudizio all’industria dell’Unione» ( 25 ). 61. Il Tribunale ha ritenuto che la questione del carattere trascurabile di un volume delle importazioni non si riduca a quella della semplice quantità di tale volume, ma si estenda a quella della sua qualità, vale a dire agli altri elementi indicativi degli effetti che tali importazioni possono produrre. Pertanto, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva a giusto titolo considerato che, nel caso in cui i prezzi associati alle importazioni provenienti da un paese, il cui volume corrisponde ad una quota di mercato poco rilevante, siano elevati, tale fatto di per sé, e senza che sia necessario analizzare detti prezzi in modo più approfondito, come richiesto da [OSCURATO:PERSONA], poteva avvalorare il carattere trascurabile di tali importazioni ( 26 ). b) Argomenti delle parti 62. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale analisi. Nel primo capo del secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto includendo elementi relativi al prezzo nella valutazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni, il quale riguarderebbe solo una valutazione quantitativa relativa al volume delle importazioni. L’analisi dei prezzi non giocherebbe alcun ruolo in tale analisi, ma solo nell’analisi della terza condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, ossia quella relativa alle condizioni di concorrenza. Il regolamento di base avrebbe chiaramente distinto questi due elementi e la giurisprudenza confermerebbe tale approccio. 63. Nel secondo capo, sollevato in via subordinata nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che l’analisi dei prezzi svolga un ruolo nella determinazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in ogni caso, il Tribunale abbia comunque commesso un errore di diritto omettendo di prendere in considerazione altri fattori che avrebbero indicato in modo più preciso gli effetti potenzialmente pregiudizievoli che le importazioni serbe avrebbero potuto avere sull’industria dell’Unione. Più specificamente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato nella sua analisi la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto, le quali come risulta dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base sarebbero elementi rilevanti nell’analisi. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi preso in considerazione tutti gli elementi di prova pertinenti, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza. Di conseguenza, confermando l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. 64. Nel terzo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e avrebbe snaturato gli elementi di prova constatando che i prezzi medi associati al volume corrispondente ad una quota di mercato poco rilevante supportavano la constatazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni in causa. In effetti, secondo [OSCURATO:PERSONA], benché sia vero che il prezzo medio delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] sia stato superiore a quello delle importazioni provenienti da altri paesi, risulterebbe tuttavia dagli elementi di prova versati agli atti che il prezzo medio dell’unico produttore-esportatore serbo oggetto dell’inchiesta sarebbe stato praticamente identico a quello praticato da un esportatore russo e da uno brasiliano nei confronti dei quali, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe istituito dazi antidumping. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore manifesto di valutazione e uno snaturamento degli elementi di prova fondando la sua analisi sui prezzi medi e nascondendo la circostanza che la sottoquotazione e le vendite sottocosto del produttore serbo sarebbero state simili a quelle dei due suddetti produttori. 65. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo d’impugnazione è inconferente nella sua integralità e che il terzo capo è parzialmente irricevibile. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano tale motivo nel merito. c) Valutazione 66. Occorre anzitutto analizzare l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il secondo motivo d’impugnazione sarebbe inconferente nella sua integralità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che i punti da 81 a 84 della sentenza impugnata, avverso cui detto motivo è volto, conterrebbero un ragionamento svolto meramente ad abundantiam che non sarebbe necessario a fondare la legittimità della constatazione da parte del Tribunale secondo cui le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere considerate come trascurabili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Ciò sarebbe dimostrato dall’uso dei termini «inoltre» e «avvalorare» ai punti, rispettivamente, 81 e 83 della sentenza impugnata. 67. A tale riguardo, rilevo che, come risulta dal precedente paragrafo 61, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la questione del carattere trascurabile di un volume delle importazioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base non si riduca a quella della semplice quantità di tale volume, ma si estenda a quella della sua qualità , vale a dire ad altri elementi indicativi degli effetti che tali importazioni possono produrre. 68. Nel suo secondo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione, in sostanza, sia la legittimità di tale approccio sia, quod non, la sua applicazione. 69. Nel primo capo, [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione la legittimità di tale approccio sostenendo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto includendo elementi «qualitativi» relativi al prezzo nella valutazione del carattere trascurabile del volume delle importazioni, il quale riguarderebbe, a suo avviso, solo una valutazione «quantitativa» relativa al volume delle importazioni. 70. Al riguardo, tuttavia, risulta dall’analisi del primo motivo di ricorso che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto concludendo al punto 80 della sentenza impugnata che è senza incorrere in errori manifesti di valutazione che la [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del margine di discrezionalità di cui gode, ha potuto ritenere che, nel caso di specie, il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] restasse trascurabile malgrado il loro livello fosse quantitativamente pari allo 1,04% durante il periodo dell’inchiesta. 71. Di conseguenza, anche se il primo capo dovesse essere accolto e la Corte dovesse stabilire che l’analisi del carattere trascurabile del volume delle importazioni che la [OSCURATO:PERSONA] deve svolgere ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base dovesse essere limitato ad un’analisi meramente quantitativa, e che quindi il Tribunale ha commesso un errore al riguardo ai punti da 81 a 84 della sentenza, tale constatazione non rimetterebbe in discussione la summenzionata conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata. 72. Ne consegue a mio avviso che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], il primo capo è effettivamente inconferente. 73. Tale capo è comunque, a mio avviso, in ogni caso, altresì non fondato. In effetti, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base non prevede un metodo particolare d’analisi per la determinazione del carattere trascurabile delle importazioni provenienti da un paese al fine della valutazione cumulativa dei loro effetti insieme a quello delle importazioni provenienti da altri paesi simultaneamente oggetto di inchieste antidumping. 74. Ne consegue che, nell’ambito del margine di discrezionalità di cui la [OSCURATO:PERSONA] gode in virtù della giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 50, la [OSCURATO:PERSONA] è libera di valutare i fattori che essa considera pertinenti al fine della determinazione di detto carattere trascurabile in un caso specifico. 75. Ne consegue che la suddetta affermazione del Tribunale contenuta al punto 82 della sentenza impugnata secondo cui tale analisi può estendersi ad elementi qualitativi riguardo al volume delle importazioni in questione e quindi includere l’esame di altri fattori indicativi degli effetti che tali importazioni possono produrre non è inficiata da alcun errore di diritto. 76. Per ciò che riguarda invece il secondo e il terzo capo del secondo motivo, ritengo che essi non siano inconferenti. In effetti, una volta appurato che l’analisi del carattere trascurabile del volume delle importazioni da svolgere ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase del regolamento di base può estendersi ad elementi qualitativi relativi a fattori connessi ai prezzi di tali importazioni, non è escluso che la constatazione di un errore da parte del Tribunale nella valutazione di detta analisi svolta nel caso concreto dalla [OSCURATO:PERSONA] possa portare all’annullamento della sentenza impugnata. 77. Ciò detto ritengo, però, che sia il secondo sia il terzo capo debbano essere respinti nel merito. 78. Per ciò che riguarda il secondo capo, [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per non aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto considerare nella sua analisi la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto. Tuttavia, al riguardo, rilevo, da un lato, che niente nella disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento di base indica l’esistenza di un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di analizzare la sottoquotazione dei prezzi e le vendite sottocosto per determinare il carattere trascurabile del volume delle importazioni provenienti da un determinato paese al fine della valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese che siano simultaneamente oggetto di inchieste antidumping. Dall’altro, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’analisi di cui all’articolo 3, paragrafo 4, riguardo alla possibilità di effettuare detta valutazione cumulativa, costituisce una fase precedente all’analisi vera e propria del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base. Ne risulta che il riferimento fatto da [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base non è pertinente in questo contesto. 79. Ne consegue che a mio avviso, il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto quando ha giudicato, al punto 83 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del suo potere discrezionale riconosciuto dalla giurisprudenza menzionata al precedente paragrafo 50, avesse potuto considerare che, nel caso in cui i prezzi associati alle importazioni provenienti da un paese, il cui volume corrisponde ad una quota di mercato poco rilevante, siano elevati, tale fatto di per sé, può avvalorare il carattere trascurabile di detto volume, senza che sia necessario analizzare detti prezzi in modo più approfondito. 80. Per ciò che riguarda il terzo capo del secondo motivo d’impugnazione esso contiene due censure, una relativa ad un errore manifesto di valutazione e l’altra relativa ad uno snaturamento degli elementi di prova. 81. Quanto alla prima censura, secondo cui risulta dagli elementi di prova versati agli atti che il prezzo medio dell’unico produttore-esportatore serbo sarebbe stato praticamente identico a quello praticato da un esportatore russo e da uno brasiliano, ritengo che, nella misura in cui esso sia volto a rimettere in dubbio l’analisi delle prove effettuata dal Tribunale esso debba essere considerato come irricevibile in sede d’impugnazione. In effetti risulta da costante giurisprudenza che, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte ( 27 ). 82. Nella misura in cui detta prima censura debba essere, invece, intesa nel senso che [OSCURATO:PERSONA] contesta un’erronea qualificazione giuridica dei fatti e delle conseguenze di diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto da essi, in quanto essa non avrebbe imposto dazi antidumping in situazioni fattualmente analoghe ( 28 ), esso è non fondato nel merito. Infatti, il fatto che un produttore-esportatore russo e uno brasiliano abbiano esportato nell’Unione il prodotto in esame a prezzi analoghi al prezzo medio dell’esportatore unico serbo non toglie nulla alla circostanza che, a livello del paese, i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Russia e dal Brasile fossero inferiori a quelli serbi, ciò che non è contestato da [OSCURATO:PERSONA] ( 29 ) e ha permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di giungere a conclusioni differenti riguardo alle importazioni provenienti da tali paesi. 83. Per ciò che riguarda la seconda censura, occorre ricordare che risulta da giurisprudenza costante che uno snaturamento degli elementi di prova sussiste quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento ( 30 ). 84. Al riguardo rilevo che gli argomenti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del terzo capo del suo secondo motivo non dimostrano nessuno snaturamento degli elementi di prova. [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione in alcun modo le constatazioni fattuali tratte dagli elementi di prova presenti agli atti, ossia i prezzi medi dei tre produttori in questione. [OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare la valutazione di tali fatti, la quale, come già rilevato, non è ammissibile in sede d’impugnazione. La seconda censura del terzo capo è quindi anch’essa non fondata. 85. Risulta da quanto precede che, a mio avviso, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto in parte inconferente, in parte irricevibile ed in parte non fondato. 3. Sul terzo motivo d’impugnazione relativo alla constatazione della non necessità di adottare misure di difesa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base 86. Nel suo terzo motivo d’impugnazione, che si suddivide in due capi ed è volto a contestare i punti da 109 a 121 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nell’analisi con cui ha confermato la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non era necessario adottare misure di difesa per le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base. a) La sentenza impugnata 87. Nella sentenza impugnata, nel quadro dell’analisi del secondo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha considerato che la decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 2 del regolamento controverso secondo cui non era necessario adottare misure di difesa nei confronti delle importazioni serbe ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base non era illegittima. 88. Il Tribunale ha, anzitutto, considerato che, poiché tale disposizione del regolamento di base non precisa le circostanze in cui non si devono ritenere necessarie le misure di difesa, essa lasci un certo margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA] ( 31 ). Il Tribunale ha poi osservato che, in linea di principio, la decisione sulla necessità di istituire un dazio antidumping deve fondarsi su un’analisi dettagliata, in particolare, dell’esistenza di un dumping e dell’esistenza di un pregiudizio. Esso ha tuttavia considerato che risultasse dal testo del regolamento di base, ed in particolare del suo articolo 9, paragrafo 3, che una siffatta analisi dettagliata non è sempre necessaria e che la chiusura di un’inchiesta può imporsi, in particolare, anche soltanto sulla base del margine di dumping o dei volumi delle importazioni ( 32 ). 89. Il Tribunale ha poi considerato che, nel caso di specie, risultasse dalla lettura del regolamento controverso che, da un lato, era proprio uno di tali elementi, vale a dire il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva svolto un ruolo centrale nell’iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, il Tribunale ha constatato che la conclusione secondo cui non era necessario adottare misure di difesa nei confronti delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] non era fondata unicamente sul livello minimo dei volumi di tali importazioni, bensì anche sull’interazione tra tale elemento e la circostanza che i prezzi di vendita medi serbi erano più elevati di quelli degli altri quattro paesi interessati, ciò che costituiva un’altra indicazione del fatto che il volume modesto delle importazioni non potesse causare pregiudizio all’industria dell’Unione ( 33 ). 90. Da tali considerazioni il Tribunale ha tratto la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse ecceduto il margine di discrezionalità di cui disponeva nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base ( 34 ). b) Argomenti delle parti 91. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale analisi. Nel primo capo del suo terzo motivo di impugnazione, essa fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la [OSCURATO:PERSONA] poteva concludere l’indagine riguardo alle importazioni serbe senza effettuare un’analisi del pregiudizio potenziale causato da tali importazioni. [OSCURATO:PERSONA], benché l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base non specifichi le circostanze in cui misure di difesa debbano essere considerate come non necessarie, il considerando 16 dello stesso regolamento fornirebbe chiari orientamenti al riguardo. Risulterebbe da tale considerando, alla luce del quale la disposizione in questione dovrebbe essere interpretata, che le inchieste devono essere chiuse «quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile». 92. L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base non cambierebbe niente al riguardo. Esso prevedrebbe solo due «zone di sicurezza» (safe harbours), una relativa al margine di dumping e una relativa al volume delle importazioni. Tuttavia, nella presente fattispecie le importazioni serbe non sarebbero rientrate in nessuno di tali due casi. Il margine antidumping avrebbe superato notevolmente la soglia de minimis prevista nell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni sarebbe stato superiore alla soglia dell’1% indicata nell’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base. 93. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto concludere che l’adozione di misure di difesa non era necessaria solamente in ragione della natura «trascurabile» del pregiudizio potenziale causato dalle importazioni serbe. Essa non avrebbe, invece, potuto fondarsi sui volumi delle importazioni i quali oltrepassavano la soglia pertinente. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque dovuto valutare se le importazioni serbe, considerate da sole, avrebbero potuto contribuire al pregiudizio all’industria dell’Unione effettuando l’analisi ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base e tenendo conto, in particolare, dell’esistenza di sottoquotazioni sensibili dei prezzi, ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo. 94. Nel secondo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto constatando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto il proprio margine di discrezionalità nell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2 del regolamento di base. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, benché la [OSCURATO:PERSONA] goda di un certo potere discrezionale in tale ambito, ciò non impedisce al Tribunale di verificare se gli elementi di prova sono idonei a fondare le sue conclusioni. Nella presente fattispecie, da un lato, il volume delle importazioni serbe superava la soglia dell’1% e quindi non rientrava nel «safe harbour» di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Non si sarebbe potuto pertanto presumere che esse causassero meramente un pregiudizio trascurabile. Dall’altro lato, il riferimento ai prezzi medi d’importazione sarebbe stato fallace in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva un solo produttore mentre gli altri paesi avevano diversi produttori e sarebbe stato constatato che le vendite di alcuni produttori-esportatori russi e brasiliani avvenivano a prezzi comparabili a quelli del produttore serbo unico. 95. [OSCURATO:PERSONA], la mancata presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di dati rilevanti costituirebbe un errore manifesto. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe costantemente rifiutata di considerare i dati relativi alle sottoquotazioni e alle vendite sottocosto dei prodotti serbi. Tuttavia tali dati sarebbero stati manifestamente rilevanti per l’analisi. 96. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione è irricevibile. In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tale motivo è integralmente non fondato nel merito. c) Valutazione 97. Per ciò che riguarda il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, occorre ricordare che ai termini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l’inchiesta o il procedimento sono chiusi. Risulta dal considerando 16 dello stesso regolamento, invocato a giusto titolo da [OSCURATO:PERSONA] per interpretare tale disposizione, che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile e che è opportuno definire tali situazioni. 98. L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base definisce tali situazioni. Esso prevede, in particolare, nella sua prima frase, che, per i procedimenti avviati a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, dello stesso regolamento – ossia quelli per cui sussistono elementi di prova sufficienti ad iniziare il procedimento –, il pregiudizio si considera di norma trascurabile se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all’articolo 5, paragrafo 7, ossia inferiori all’1% ( 35 ). 99. Nel quadro del primo capo del presente motivo, [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di avere erroneamente considerato che la suddetta disposizione di cui alla prima frase dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base fosse applicabile nella presente fattispecie, benché le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero superiori alla suindicata soglia dell’1%. 100. Al riguardo ritengo tuttavia che tale disposizione non debba essere interpretata nel senso che la summenzionata soglia dell’1% costituisce una soglia rigida e rigorosa per cui sia giuridicamente impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] considerare come trascurabile il pregiudizio potenzialmente causato da un volume di importazioni che la oltrepassa, e ciò malgrado questa disposizione, contrariamente alla disposizione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base ( 36 ), effettui un rinvio specifico all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. 101. A tale proposito, in effetti, da un lato, occorre rilevare che l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base utilizza espressamente nel suo testo la locuzione «di norma». L’uso di tale termine mostra a mio avviso in modo esplicito l’intenzione del legislatore di lasciare un certo margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione del carattere trascurabile o meno del pregiudizio potenziale di importazioni che si avvicinano a tale soglia. Tale margine di discrezionalità, anche qui coerente con il margine di discrezionalità di cui godono le istituzioni nell’ambito delle misure di difesa commerciale ( 37 ), vale in entrambi i sensi. Esso permette alla [OSCURATO:PERSONA], se del caso, sia di poter considerare trascurabile il pregiudizio derivante da volumi di importazioni che pur essendo molto vicini a tale soglia la oltrepassano, sia di poter considerare che volumi di importazioni che siano vicini a tale soglia ma restino al di sotto di essa, possano comunque causare un pregiudizio non trascurabile. 102. Dall’altro lato, come risulta esplicitamente dal testo sia del considerando 16 e sia della prima frase dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la questione fondamentale per determinare se l’inchiesta o il procedimento debbano essere chiusi senza che siano necessarie misure di difesa non è il superamento della soglia in quanto tale, ma il carattere trascurabile del pregiudizio. Ne risulta che, anche interpretando la disposizione dell’articolo in questione alla luce del considerando pertinente, come proposto da [OSCURATO:PERSONA], non risulta che la suindicata soglia dell’1% sia una soglia rigida e rigorosa come da questa dedotto. 103. Risulta dalle considerazioni che precedono che, il mero fatto che il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse superiore alla soglia dell’1% indicata nell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base non impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che non fosse necessario adottare misure di difesa nei confronti delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] fondandosi sul livello minimo dei volumi di tali importazioni e sull’interazione tra tale elemento e la circostanza che i prezzi di vendita medi serbi erano più elevati di quelli degli altri quattro paesi interessati. Ritengo pertanto che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto confermando l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. 104. Alla luce di quanto precede, a mio avviso, il primo capo del terzo motivo deve essere dichiarato non fondato. 105. Per ciò che riguarda il secondo capo, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] esso non è, a mio avviso, inammissibile in quanto [OSCURATO:PERSONA] contesta meramente questioni di fatto. In effetti, nei punti da 115 a 121 della sentenza impugnata, contro cui tale capo è volto, il Tribunale ha effettuato considerazioni di diritto ed è contro di esse che l’argomentazione di [OSCURATO:PERSONA] è diretta. 106. Ciò detto ritengo, tuttavia, che anche il secondo capo sia infondato. 107. Per quanto riguarda il primo argomento di tale secondo capo, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ecceduto il proprio margine di discrezionalità in quanto, nella presente fattispecie, il volume delle importazioni serbe superava la soglia dell’1% e quindi non rientrava nel «safe harbour» di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, esso deve essere respinto alla luce delle considerazioni riguardanti il primo capo del presente motivo. Si deduce in effetti da tali considerazioni che il Tribunale non ha commesso alcun errore ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] potesse, senza eccedere il margine di discrezionalità di cui gode al riguardo, ritenere, alla luce delle circostanze della presente fattispecie, come trascurabile ai sensi di tale disposizione il pregiudizio potenzialmente causato da tali importazioni benché il loro volume oltrepassasse dello 0,04% la soglia dell’1% indicata all’articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base. 108. Per quanto riguarda il secondo argomento del secondo capo, relativo alla circostanza che un produttore-esportatore russo e uno brasiliano abbiano esportato nell’Unione il prodotto in esame a prezzi analoghi al prezzo medio dell’esportatore unico serbo, la sua rilevanza è già stata respinta nel quadro dell’analisi del secondo motivo di impugnazione. Non essendo contestato, come indicato al precedente paragrafo 82, che a livello del paese, i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Russia e dal Brasile fossero inferiori a quelli serbi, la summenzionata circostanza dedotta da [OSCURATO:PERSONA] non è atta a provare in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto il suo margine di discrezionalità. 109. Per quanto riguarda il terzo argomento, relativo alla mancata presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei dati relativi alle sottoquotazioni e alle vendite sottocosto dei prodotti serbi, esso si fonda sul presupposto che, in considerazione del fatto che il volume delle importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] oltrepassava la soglia dell’1%, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto considerare il pregiudizio potenziale causato da tali importazioni come trascurabile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base e avrebbe dovuto pertanto svolgere un’analisi completa del potenziale pregiudizio che le importazioni serbe avrebbero causato all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 dello stesso regolamento. Risulta, tuttavia, dalle considerazioni che precedono che tale presupposto è erroneo e che il Tribunale ha potuto concludere senza commettere errori che, nella presente fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] poteva chiudere il procedimento considerando il pregiudizio trascurabile senza dover svolgere l’analisi complementare invocata da [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che anche il terzo argomento deve essere respinto. 110. Risulta da quanto precede che anche il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione è, a mio avviso, infondato e che quindi tale motivo deve essere respinto nella sua integralità. 4. Sul quarto motivo d’impugnazione relativo all’omessa comunicazione dei dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo 111. Nel quarto motivo di impugnazione, che si suddivide in tre capi ed è volto a contestare i punti da 135 a 148 della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto constatando che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a comunicarle i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo. a) La sentenza impugnata 112. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che dal fascicolo risultava che, nell’ambito del procedimento amministrativo, [OSCURATO:PERSONA] era stata informata a diverse riprese delle considerazioni che avevano portato la [OSCURATO:PERSONA] a concludere, da un lato, che le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] non dovevano essere valutate cumulativamente con le importazioni degli altri quattro paesi e, dall’altro lato, che occorreva chiudere il procedimento per quanto riguarda tali importazioni ( 38 ). Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, [OSCURATO:PERSONA] era stata informata dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura dell’inchiesta senza l’istituzione di misure riguardo a dette importazioni e che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto la possibilità di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista al riguardo di modo che i suoi diritti della difesa erano stati rispettati nel caso di specie ( 39 ). 113. Il Tribunale ha poi considerato che, poiché né [OSCURATO:PERSONA], né i suoi membri si trovavano in una situazione analoga a quella di un’impresa che rischia di vedersi infliggere una sanzione o un dazio antidumping, essa non poteva trarre utilmente argomento dalla giurisprudenza concernente il rispetto dei diritti di difesa nei confronti di tali imprese ( 40 ). 114. Infine, il Tribunale ha respinto l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] diretto a far valere una violazione del principio di buona amministrazione. Il Tribunale ha considerato che risultava dall’analisi del secondo motivo di ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva a giusto titolo deciso di chiudere il procedimento riguardante le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] sul solo fondamento dei volumi delle importazioni e dei dati relativi ai prezzi di vendita medi, senza dover analizzare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto. Di conseguenza, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Esso ha poi considerato che questa conclusione non poteva essere rimessa in discussione dai margini di sottoquotazione e di vendita sottocosto riguardo alle importazioni serbe che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di produrre e che pertanto la domanda di produzione di tali dati dovesse essere parimenti respinta ( 41 ). b) Argomenti delle parti 115. [OSCURATO:PERSONA] contesta tale analisi del Tribunale. Nel suo primo capo, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che i suoi diritti di difesa non erano stati violati. I dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo avrebbero costituito informazioni fondamentali che permettevano di mostrare l’effetto sui prezzi delle importazioni ed erano necessari per permettere ad [OSCURATO:PERSONA] di esprimere le proprie posizioni riguardo alla questione se le importazioni serbe causavano pregiudizio all’industria dell’Unione e se la posizione della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui esse erano trascurabili, fosse corretta. [OSCURATO:PERSONA] i diritti della difesa non si fonderebbero esclusivamente sulla conoscenza degli elementi su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha costruito il proprio caso, come previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, ma anche sull’accesso ad altri elementi pertinenti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] che possano metterne in dubbio l’analisi. 116. Nel suo secondo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando che essa, in quanto rappresentante dell’industria dell’Unione non potesse fondarsi sui requisiti derivanti dal rispetto dei diritti della difesa, in quanto non rischiava di vedersi imposto un dazio antidumping. Risulterebbe, al contrario, dalla giurisprudenza che la distinzione tra esportatori e industria dell’Unione a tale riguardo non avrebbe nessuna base giuridica. 117. Nel suo terzo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che il regolamento controverso aveva rispettato il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nel caso in cui il secondo o il terzo motivo di impugnazione dovessero essere accolti, i suoi argomenti relativi alla violazione del principio di buona amministrazione dovrebbero anch’essi essere accolti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rigettando la sua domanda di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre gli elementi di prova relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto. 118. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il secondo capo del presente motivo è inconferente. In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tale motivo è integralmente non fondato nel merito. c) Valutazione 119. Per ciò che riguarda il primo capo del quarto motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che risulta dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, che le parti di cui al paragrafo 1, in cui rientra nella presente fattispecie [OSCURATO:PERSONA], possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure definitive. 120. Tuttavia, come risulta dai punti 135 e 136 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che [OSCURATO:PERSONA] era stata informata degli elementi che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che non fosse necessario valutare le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] cumulativamente con le importazioni degli altri quattro paesi interessati e che occorresse chiudere il procedimento riguardo a tali importazioni. 121. Risulta, inoltre, dall’analisi dei precedenti motivi d’impugnazione ed in particolare dai paragrafi 78, 79 nonché 109 delle presenti conclusioni, che il Tribunale ha constatato senza commettere errori che la [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto considerare che nella presente fattispecie, alla luce degli elementi da questa considerati, non fosse necessario approfondire l’analisi dell’eventuale pregiudizio derivante dalle importazioni serbe, né ai fini della constatazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, né ai fini della decisione di chiudere il procedimento ai termini dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3 dello stesso regolamento. Ne consegue che, poiché i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo non costituivano fatti o considerazioni in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso raccomandare la chiusura dell’inchiesta riguardo alle importazioni serbe senza l’istituzione di misure, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto giudicando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base non comunicando tali dati a [OSCURATO:PERSONA]. 122. Nel quadro del primo capo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene però anche che, indipendentemente dalla disposizione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, i suoi diritti di difesa sarebbero stati violati in quanto tali dati costituivano altri elementi pertinenti presenti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] che potevano metterne in dubbio l’analisi. Nel quadro del secondo capo essa fa, altresì, valere che essa godrebbe in sostanza degli stessi diritti della difesa riconosciuti dalla giurisprudenza agli esportatori che rischiano di vedersi imporre un dazio antidumping. 123. A tale riguardo, e senza che sia necessario pronunciarsi definitivamente sulla questione dell’applicabilità o meno ad un’entità come [OSCURATO:PERSONA] della giurisprudenza riguardante i diritti della difesa degli esportatori, rilevo che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza, l’esistenza di un’irregolarità relativa ai diritti della difesa può portare all’annullamento del regolamento controverso solo in quanto esista la possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato differente ( 42 ). 124. Risulta dal precedente paragrafo 121 e dai paragrafi ivi citati che, nella presente fattispecie, da un lato, i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo non erano necessari a fondare le decisioni ai sensi degli articoli 3, paragrafo 4, lettera a) e 9, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad effettuare un’analisi completa del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base per le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] per adottare tali decisioni. Ne risulta che, in linea di principio, non comunicando i suddetti dati la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcuna irregolarità. 125. In tali circostanze, [OSCURATO:PERSONA] non può, a mio avviso, invocare una violazione dei diritti della difesa limitandosi a far valere che i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alle vendite sottocosto per l’esportatore serbo non le erano stati comunicati, senza specificare in alcun modo perché, se tale comunicazione avesse avuto luogo, essa avrebbe potuto difendersi in modo più efficace e il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato differente. 126. Ne consegue che, a mio avviso, sia il primo che il secondo capo del quarto motivo devono essere respinti. Ne consegue altresì che, contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA], in tali circostanze, il Tribunale non era tenuto ad ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre i suddetti dati. 127. Per ciò che riguarda il terzo capo, rilevo che esso non si fonda su argomenti giuridici propri, bensì su un semplice rinvio al secondo e al terzo motivo di impugnazione. Ne consegue che, dovendo tali motivi essere, a mio avviso, rigettati, tale capo deve essere anch’esso respinto. 128. Risulta da tutte le considerazioni che precedono che, a mio avviso, anche il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto e che, pertanto, l’impugnazione deve essere respinta nella sua integralità. VI. Sulle spese 129. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. 130. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 131. Poiché sia la [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] ne hanno fatto domanda, [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese sostenute da queste. VII. Conclusione 132. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: – l’impugnazione è respinta; – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de l’Acier, AISBL è condannata alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea e da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Steel LLC Belgrade. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( 2 ) T‑835/17 , EU:T:2020:96 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2017, L 258, pag. 24 ; rettifica in GU 2017, L 319, pag. 81 ). ( 4 ) GU 2016, L 176, pag. 21 . ( 5 ) Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla sentenza del 9 novembre 2017, SolarWorld/Consiglio ( C‑205/16 P , EU:C:2017:840 , punti 37 e ss.). ( 6 ) In effetti, ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione incidentale deve essere proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta. ( 7 ) V. al riguardo le mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑174/19 P e C‑175/19 P , EU:C:2021:199 , specificamente, punti 44 e 45). ( 8 ) V. sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:730 , punto 18 ), nonché del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑654/17 P , EU:C:2019:634 , punto 44 ). ( 9 ) Al riguardo v., in applicazione della sentenza Boehringer, sentenze del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑131/15 P , EU:C:2016:989 , punti 67 e 68 ) e del 24 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑293/13 P e C‑294/13 P , EU:C:2015:416 , punto 193 ). ( 10 ) Al riguardo, v. le considerazioni al punto 126 delle mie conclusioni nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑51/19 P e C‑64/19 P , EU:C:2021:51 ). ( 11 ) V. punti 65 e 66 della sentenza impugnata. ( 12 ) V. punti 67 e 66 della sentenza impugnata. ( 13 ) Nota esplicativa della [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2000 indirizzata al Comitato per le pratiche antidumping (Gruppo ad hoc sull’attuazione) dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: la «nota esplicativa del 2000»). V. punti 37, 71 e 77 della sentenza impugnata. ( 14 ) V. punti da 71 a 79 della sentenza impugnata. ( 15 ) V. punto 80 della sentenza impugnata. ( 16 ) [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla sentenza del 25 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑512/09 RENV , EU:T:2017:26 , punti da 101 a 105 ). ( 17 ) V. punto 51 della sentenza impugnata. ( 18 ) V. punti 63 e 65 della sentenza impugnata. ( 19 ) V. punto 68 della sentenza impugnata. ( 20 ) V., ex multis, sentenza del 19 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑251/18 , EU:C:2019:766 , punto 47 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Al riguardo v. le mie recenti conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑891/19 P , EU:C:2021:533 al paragrafo 29) con riferimento alla sentenza del 10 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑345/18 P , non pubblicata, EU:C:2019:589 , punto 15 e giurisprudenza citata). ( 22 ) V. punti da 101 a 105 di tale sentenza e, più specificamente, il punto 105. ( 23 ) Al riguardo, v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 febbraio 2021, RFA International/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑56/19 P , EU:C:2021:102 , punto 79 e giurisprudenza citata). ( 24 ) V., inter alia, sentenze dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑51/92 P , EU:C:1999:357 , punto 75 ) e del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P – C‑208/02 P e C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , punto 211 ). ( 25 ) V. punto 81 della sentenza impugnata. ( 26 ) V.punti da 82 a 84 della sentenza impugnata. ( 27 ) V., ex multis, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑466/19 P , EU:C:2021:76 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). ( 28 ) Ossia, in una situazione in cui i prezzi di importazione, da un lato, dell’esportatore unico serbo e, dall’altro, dei due esportatori, quello russo e quello brasiliano, menzionati da [OSCURATO:PERSONA], erano analoghi. L’argomento sollevato da [OSCURATO:PERSONA] sembra quasi far valere una violazione del principio di parità di trattamento. ( 29 ) Al riguardo v. la tabella 4 al considerando 235 del regolamento controverso. ( 30 ) V., ex multis, sentenza del 27 febbraio 2020, Lituania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑79/19 P , EU:C:2020:129 , punto 71 e giurisprudenza citata). ( 31 ) V. punti da 110 a 112 della sentenza impugnata. ( 32 ) V. punti 113 e 114 della sentenza impugnata. ( 33 ) V. punti da 115 a 119 della sentenza impugnata. ( 34 ) V. punti 120 e 121 della sentenza impugnata. ( 35 ) A meno che i paesi interessati complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3%. ( 36 ) V. supra paragrafi 47 e 48. ( 37 ) V. supra paragrafo 50. ( 38 ) Come già rilevato, tali conclusioni si fondavano su tre considerazioni: in primo luogo, i margini di dumping relativi alle importazioni in questione erano superiori alla soglia de minimis; in secondo luogo, il volume delle importazioni in provenienza dalla [OSCURATO:PERSONA] era considerato come trascurabile; e, in terzo luogo, i prezzi all’esportazione serbi erano differenti da quelli degli altri quattro paesi interessati. V. punti 52, 135 e 136 della sentenza impugnata. ( 39 ) V. punti 136 e 137 della sentenza impugnata. ( 40 ) V. punti da 140 a 142 della sentenza impugnata. ( 41 ) V. punti da 143 a 148 della sentenza impugnata. ( 42 ) V., inter alia, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NTRP ( C‑191/09 P e C‑200/09 P , EU:C:2012:78 , punto 79 e giurisprudenza citata).