CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 19526/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11681-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 753/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 947/2018; [OSCURATO:PERSONA] – mansioni- rapporto privato R.G.N. 11 681 /20 2 0 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 753/2019, la Corte di Appello di Firenze respingeva il gravame proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Siena che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] -giornalista pubblicista ex art. 36 CCNLG, con contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) presso la Redazione di Siena della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.-all’inquadramento a far data dal 23.3.2015 quale giornalista redattrice professionista ex art. 1 CCNLG, con condanna della società al relativo inquadramento ed ad ogni conseguente trattamento, oltre che al pagamento delle relative differenze retributive, nella misura ridotta in corso di causa conformemente all’orario part-time, oltre accessori; che avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; chel’intimata ha resistito con controricorso; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO chenelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per la controricorrente, per essere stata la controversia conciliata con un accordo transattivo; chesussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,