CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 17827/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14952/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), BORZOMI' NICOLA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2335/2014 depositata il 02/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.la srl [OSCURATO:PERSONA] ricorreva, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui dalla CTR della Toscana, in causa su avviso di liquidazione di maggior INVIM conseguente a rettifica del valore finale di un immobile per equiparazione del valore al prezzo dichiarato ai fini Iva con disconoscimento di spese per opere di restauro che la venditrice si era impegnata a compiere, aveva avallato la determinazione dell’ufficio evidenziando che la contribuente non aveva “documentato al momento della denuncia INVIM” le spese né le stesse potevano essere ritenute alla luce del fatto che “l’Amministrazione non ne aveva contestato l’effettività … in quanto l’Amministrazione ha negato in radice che l’impegno assunto dalla venditrice di eseguire le opere in questione potesse riverberarsi sul valore finale del bene e quindi non ha avuto alcuna ragione per valutarne effettività e deducibilità”; 2. l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; 3. il 30 maggio 2022, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 5. secondo l’art. 1, comma 194, della citata legge n. 197/2022, come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n.34, conv. dalla l. 26 maggio 2023, n.56, “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell' articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall' dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”; ai sensi del successivo comma 195, “Entro il30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato”; in base all’art.1, comma 197, della citata legge n. 197/2022: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022, modificato dal d.l. 34 del 2023 “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il30 settembre 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”; 5. pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo; P. Q. M.