CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 07838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA /2017 sul ricorso 19371/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce a ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 429/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/05/2017; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19371/2017 Numero sezionale 450/2022 Numero di raccolta generale 7838/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/02/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e Figli ricorre a questa Corte onde sentir cassare l'impugnata decisione d'appello con cui la Corte d'Appello di Cagliari, respingendone il gravame, ha confermato il giudicato di rigetto in prima istanza della domanda da essa proposta nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA] ed intesa alla ripetizione delle somme da questo incamerate in relazione all'intrattenuto rapporto di conto corrente a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta conto e capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Ribadendo i convincimenti già esternati dal primo giudice – che «aveva correttamente individuato la pretesa della società attrice come volta ad ottenere la rideterminazione del saldo del conto e la ripetizione delle poste passive asseritamente indebitamente percepite dalla banca» – la Corte territoriale ha nuovamente fatto rilevare che «in siffatta ipotesi ... non è la banca a dover dimostrare la sussistenza ed entità del proprio credito ... ma è invece l'attrice che deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda», provvedendo alla produzione del sottostante contratto di conto corrente, nonché degli estratti conto in forma continuativa, produzioni risultate invece nel caso specie del tutto manchevoli (contratto di conto corrente) o altrimenti lacunose (estratti conto mancanti per alcuni anni). Né, peraltro, ha osservato ancora la Corte decidente, era possibile supplire a ciò frazionando i singoli periodi di indebito in relazione ai documenti disponibili «atteso che l'appellante non ha mai limitato la sua domanda alla ricostruzione dell'esatto dare e avere per una frazione temporale»; ovvero accogliendo l'istanza di esibizione, non procedibile «senza che la parte, in RG 19371/17 Loche-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19371/2017 Numero sezionale 450/2022 Numero di raccolta generale 7838/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 precedenza e stragiudizialmente abbia mai chiesto alla banca la documentazione mancante, secondo quanto previsto dall'art. 119 TUB»; o ancora disponendo CTU, non esperibile «in mancanza della necessaria documentazione bancaria attestante l'andamento dei rapporti bancari». Il proposto ricorso si vale di cinque motivi di doglianza; ad essi resiste con controricorso la banca. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, mercé i quali la Loche deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ., perché, avendo essa promosso un'azione di accertamento negativo del credito e non di indebito, l'onere probatorio sarebbe ricaduto sulla banca, onde erroneamente ne era stata gravata essa ricorrente, cui si era addebitata, facendo di ciò ragione di rigetto della domanda, la mancata produzione del contratto e la parziale produzione degli estratti conto, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, in disparte dalle obiezioni preclusive che vi muove la controricorrente, sono infondati, postulando essi indirettamente una rimeditazione della qualificazione giuridica della fattispecie operata dal giudice di merito a mezzo di una valutazione che non è sindacabile in questa sede. Qualificando infatti la domanda proposta dalla ricorrente in termini di ripetizione di indebito, i giudici di merito, non solo hanno proceduto ad esercitare, con le ricadute di cui si dirà, il potere di interpretazione della domanda che solo ad essi compete in quanto giudici del fatto sostanziale, ma hanno anche coerentemente impostato e risolto il problema probatorio che è oggetto delle rimostranze ricorrenti. Una volta per vero ricondotta la specie in esame al campo della ripetizione di indebito, del tutto obbligata si è resa l'applicazione delle regole che in questo campo sovrintendono all'onere della prova, di modo che RG 19371/17 Loche-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19371/2017 Numero sezionale 450/2022 Numero di raccolta generale 7838/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 non può suscitare obiezione di sorta il fatto che in sede di merito, come prefigura lo schema della condictio indebiti e come si afferma stabilmente in giurisprudenza, si sia ritenuto che debba essere il solvens a provare il carattere indebito della prestazione da lui effettuata. 3. Inattaccabile dunque sotto questa angolazione la tesi enunciata nei gradi di merito, la ricorrente ha inteso ripiegare sul diverso registro dell'errata interpretazione della specie di fatto, asserendo che l'azione da essa esercitata non era intesa a ripetere le somme indebitamente corrisposte alla banca per effetto delle pattuizione illecite riportate dal contratto di conto corrente, ma era invece volta a far accertare l'insussistenza delle ragioni di credito vantate dalla sua corrispondente, integrando in buona sostanza un'azione di accertamento negativo del credito, qualificazione in adesione alla quale il problema probatorio avrebbe indotto a sposare una soluzione diversa da quella fatta propria dal giudice di merito. Così ragionando, però, la ricorrente mette in discussione la qualificazione giuridica della specie in discorso compiuta nelle sedi merito ed incorre perciò in una preclusione più vistosa di quella riscontrabile in relazione ai soli profili probatori. E' infatti appena il caso di ricordare che secondo un assunto stratificatosi nel tempo l'interpretazione della domanda a cui il giudice procede, scrutinando i fatti come dedotti dall'istante e conferendo loro la veste giuridica che reputa appropriata, è fonte di un accertamento in fatto che compete solo a lui operare (Cass., Sez. III, 20/10/2005, n. 20322; Cass., Sez. IV, 5/02/2004, n. 2148; Cass., Sez. IV, 19/08/2000, 11010) e che non è suscettibile di rimeditazioni in sede di legittimità se non quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 cod. proc. civ.), RG 19371/17 Loche-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19371/2017 Numero sezionale 450/2022 Numero di raccolta generale 7838/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass., Sez. III, 10/10/2014, n. 21421; Cass., Sez. IV, 22/07/2009, n. 17109; Cass., Sez. IV, 24/06/2004, n. 11755). Ora, poiché le doglianze ricorrenti esulano manifestamente da questa cornice, lamentando la ricorrente non già che l'errore addebitato alla sentenza impugnata avrebbe comportato un'alterazione del quadro fattuale della domanda tale da esserne travisato il contenuto e da comportare una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o del principio di devoluzione, l'oggetto della denuncia che traspare dai motivi in disamina è proprio la qualificazione giuridica della fattispecie a cui hanno proceduto i giudici del merito. E poiché, l'accertamento in parola è insindacabile in questa sede, le articolate doglianze, ferma restando appunto la qualificazione della specie come ripetizione di indebito, risultano perciò infondate. 4. Peraltro la declaratoria de qua non è fine a sé stessa poiché ne restano all'evidenza travolti tutti i susseguenti motivi di ricorso, che vanno perciò dichiarati assorbiti. Posto invero che a cagione della sua incensurabilità in questa sede l'operata qualificazione della fattispecie non si presta ad essere riveduta, ne deriva, per naturale effetto, come si è detto, l'inattaccabilità della soluzione accolta in sede di merito riguardo alla distribuzione dell'onere della prova. A questo riguardo merita considerare che in sede di merito si è fatto rilevare che, non assolvendo corrispondentemente l'onere su di essa a tal fine gravante, la ricorrente non aveva, tra l'altro, proceduto a produrre il contratto di conto corrente regolante le condizioni del rapporto, in tal modo precludendo ogni giudizio non solo in ordine all'allegata RG 19371/17 Loche-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19371/2017 Numero sezionale 450/2022 Numero di raccolta generale 7838/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 insussistenza di condizioni penalizzanti, ma pure in ordine al carattere illecito delle stesse ove effettivamente presenti. La conseguenza di questo rilievo è non solo la caducazione di ogni pretesa per difetto di prova come giustamente decretato in sede di merito, ma anche, per quel che qui rileva, la non conducenza delle obiezioni che la ricorrente muove alla sentenza impugnata con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, tutti indifferentemente presupponendo che fosse dimostrabile il carattere indebito delle rimesse operate dalla ricorrente, dimostrazione a cui la ricorrente non avrebbe potuto procedere se non offrendosi di produrre il contratto riportante le condizioni del rapporto. E' infatti di intuitiva evidenza che intanto si sarebbe potuto procedere – ove, beninteso, l'opzione si fosse resa praticabile – a quantificare l'indebita percezione per periodi frazionati, come si deduce con il terzo motivo di ricorso, a dar seguito all'istanza di esibizione – ammesso che anch'essa fosse predicabile in presenza dell'art. 119 TUB – come si deduce con il quarto motivo di ricorso e, ancora, a disporre la CTU, come si deduce con il quinto motivo di ricorso, solo se fosse stato possibile appurare, mediante appunto il contratto, l'illiceità delle rimesse operate in favore della banca. 5. Il ricorso va dunque respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro RG 19371/17 Loche-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19371/2017 Numero sezionale 450/2022 Numero di raccolta generale 7838/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 19371/17 Loche-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0