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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 07417/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fabbri contro la sentenza n. 586/2020, con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 6 ter co.1

I. 401/1989, si deduce vizio di motivazione: in merito all'accertamento del fatto per l'insufficienza della prova fotografica, ed in merito al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.3 c.p. e delle attenuanti generiche La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nel giudizio di appello, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.

Si deve rammentare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica.

Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, e specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata.

Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità.

Analoga genericità caratterizza le altre censure relative alle circostanze attenuanti sopra specificate che devono pertanto ritenersi inammissibili oltre che manifestamente infondate per le corrette osservazioni svolte nella sentenza di appello.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022 Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rdo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fabbri contro la sentenza n. 586/2020, con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 6 ter co.1 I. 401/1989, si deduce vizio di motivazione: in merito all'accertamento del fatto per l'insufficienza della prova fotografica, ed in merito al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.3 c.p. e delle attenuanti generiche La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nel giudizio di appello, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato. Si deve rammentare che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 cod. proc. pen., articolati in maniera specifica. Devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza, e specificare gli aspetti di illogicità della motivazione censurata. Ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità. Analoga genericità caratterizza le altre censure relative alle circostanze attenuanti sopra specificate che devono pertanto ritenersi inammissibili oltre che manifestamente infondate per le corrette osservazioni svolte nella sentenza di appello. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rdo
Sentenza Cassazione n. 07417/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris