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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 32005/2026

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ll’interesse diXXXXXXXXXXXXX,ritenuto che l’unico motivo, con cui si deduce il vizio di mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dellarichiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica, presentata dalla difesa perl’accertamento della capacità d’intendere e di volere del ricorrente, autore delreato di cui agli artt. 629, comma primo, e 61, n. 1, n. 11 quater e 99, commaquarto, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); il motivo è anchemanifestamente infondato, perché censura vizi che non emergono dal testo dellasentenza impugnata, la quale, per contro, ha tracciato un persuasivo percorsoargomentativo sul rigetto della richiesta presentata dalla difesa, atteso che gliaccertamenti peritali non risultano incompleti, bensì fondati su elementiadeguatamente argomentati in relazione ai quali la difesa non ha peraltroformulato puntuali confutazioni (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata,ove la corte d’appello illustra l’irrilevanza dei profili d’incompletezza del materialeesaminato ai fini della formulazione del giudizio peritale);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’interesse diXXXXXXXXXXXXX,ritenuto che l’unico motivo, con cui si deduce il vizio di mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dellarichiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica, presentata dalla difesa perl’accertamento della capacità d’intendere e di volere del ricorrente, autore delreato di cui agli artt. 629, comma primo, e 61, n. 1, n. 11 quater e 99, commaquarto, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianzegià dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); il motivo è anchemanifestamente infondato, perché censura vizi che non emergono dal testo dellasentenza impugnata, la quale, per contro, ha tracciato un persuasivo percorsoargomentativo sul rigetto della richiesta presentata dalla difesa, atteso che gliaccertamenti peritali non risultano incompleti, bensì fondati su elementiadeguatamente argomentati in relazione ai quali la difesa non ha peraltroformulato puntuali confutazioni (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata,ove la corte d’appello illustra l’irrilevanza dei profili d’incompletezza del materialeesaminato ai fini della formulazione del giudizio peritale);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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