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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 21200/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 11031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - COMTO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso l'ordinanza del 29 marzo 2021 del Tribunale di Crotone, in R.G. n. 2281 del 2020, esponendo che con la stessa era stato accolto il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione coattiva presso terzi promossa dallo stesso riscossore in forza di una cartella di pagamento emessa, a sua volta, per la ripetizione di aiuti eurounitari indicati come indebitamente percepiti; nessuna difesa è stata svolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe pronunciato con un magistrato, il Presidente relatore, che aveva l'obbligo di astensione avendo pronunciato, quale giudice unico, il rigetto dell'opposizione alla cartella presupposta dall'opposto pignoramento presso terzi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946, cod. civ., poiché il Tribunale non avrebbe specificato il computo della prescrizione dedotta con l'opposizione, esclusa vagliando documenti non prodotti davanti al giudice dell'esecuzione e tardivamente esibiti in sede di reclamo, fermo rimanendo che tra l'anno di maturazione del credito, 2000, e il primo atto valutato interruttivo, costituito da una sentenza penale del Tribunale di Crotone del 2011, era trascorso più del decennio previsto ai fini in discussione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, cod. proc. civ., poiché il Tribunale, come descritto nella seconda censura, avrebbe comunque mal interpretato la documentazione versata in atti; con il quarto motivo si prospetta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale motivando illogicamente in ordine alla utilizzabilità dei documenti RG n 11031 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] eca attestanti i pretesi atti interruttivi della prescrizione, considerando che era stata valorizzata, a tal fine, una sentenza del Tribunale di Crotone, del 2020, pubblicata successivamente alla fase davanti al giudice dell'esecuzione, che però, non essendo divenuta definitiva, non aveva efficacia vincolante, e perché la sopravvenuta pubblicazione non aveva comunque impedito all'Agente per la riscossione di esibire la documentazione tenuta in conto dalla suddetta pronuncia ed invocata nei sensi in discussione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà, per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva (Cass., 10/10/2019, n. 25411); non deve disporsi sulle spese attesa la mancanza di difesa di parte intimata; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Ro , 11 maggio 2022 Il fiaziaman';r n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 11031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - COMTO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso l'ordinanza del 29 marzo 2021 del Tribunale di Crotone, in R.G. n. 2281 del 2020, esponendo che con la stessa era stato accolto il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso un provvedimento di sospensione dell'esecuzione coattiva presso terzi promossa dallo stesso riscossore in forza di una cartella di pagamento emessa, a sua volta, per la ripetizione di aiuti eurounitari indicati come indebitamente percepiti; nessuna difesa è stata svolta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe pronunciato con un magistrato, il Presidente relatore, che aveva l'obbligo di astensione avendo pronunciato, quale giudice unico, il rigetto dell'opposizione alla cartella presupposta dall'opposto pignoramento presso terzi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946, cod. civ., poiché il Tribunale non avrebbe specificato il computo della prescrizione dedotta con l'opposizione, esclusa vagliando documenti non prodotti davanti al giudice dell'esecuzione e tardivamente esibiti in sede di reclamo, fermo rimanendo che tra l'anno di maturazione del credito, 2000, e il primo atto valutato interruttivo, costituito da una sentenza penale del Tribunale di Crotone del 2011, era trascorso più del decennio previsto ai fini in discussione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, cod. proc. civ., poiché il Tribunale, come descritto nella seconda censura, avrebbe comunque mal interpretato la documentazione versata in atti; con il quarto motivo si prospetta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale motivando illogicamente in ordine alla utilizzabilità dei documenti RG n 11031 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] eca attestanti i pretesi atti interruttivi della prescrizione, considerando che era stata valorizzata, a tal fine, una sentenza del Tribunale di Crotone, del 2020, pubblicata successivamente alla fase davanti al giudice dell'esecuzione, che però, non essendo divenuta definitiva, non aveva efficacia vincolante, e perché la sopravvenuta pubblicazione non aveva comunque impedito all'Agente per la riscossione di esibire la documentazione tenuta in conto dalla suddetta pronuncia ed invocata nei sensi in discussione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà, per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva (Cass., 10/10/2019, n. 25411); non deve disporsi sulle spese attesa la mancanza di difesa di parte intimata; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Ro , 11 maggio 2022 Il fiaziaman';r n
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