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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 34583/2025

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iato la seguente SENTENZA sulricorso 16769-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.16769/2024 Cron.

Rep.

Ud.24/09/2025 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1163/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 3122/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] esponeva in premessa quanto segue: aveva adito il tribunale di Roma, chiedendo di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, dal 15.11.94 al 30.4.2008, con mansioni di redattore addetto capo stampa fino al 30.4.96 e di addetto stampa redattore negli anni successivi, e di condannare il citato [OSCURATO:PERSONA], e, in solido, il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica succeduto al primo dal 29.4.08, ei presidenti pro tempore succedutisi negli anni suddetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nonché i medesimi, anche quali soggetti che avevano agito in nome e per contro dei gruppi parlamentari ai sensi dell'art. 38 cod. civ., al pagamento delle differenze retributive; di accertare il demansionamento e il mobbing posti in essere dal 1 ° .4.06 al 30.4.08 e di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; di annullare il licenziamento intimatogliil 30.4.08, e quello successivo del 30.10.08, con le conseguenti tutele di cui all'art. 18, St.

Lav..

Il Tribunale di Roma aveva respinto tutte le domande.

La Corte d’appello di Roma, investita del gravame, aveva respinto l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] D Popolo della Libertà.

La Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità (Cass.n. 11207 del 2009; n. 12817 del 2014) secondo cui il gruppo parlamentare, che ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ., si costituisce all'inizio di ogni legislatura e cessa al termine della stessa, residuando unicamente una responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., a carico di colui che agisce in nome e per conto del gruppo parlamentare, aveva ritenuto privo di legittimazione passiva il [OSCURATO:PERSONA], citato in giudizio "senza riferimento ai diversi soggetti giuridici succedutisi nel corso delle distinte legislature dal 1994 al 2008"; poi, pur riconoscendo la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] della Libertà costituitosi il 29.4.2008; aveva respinto le domande di risarcimento dei danni per demansionamento e mobbing, proposte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali autori di condotte illecite, rilevando che l'istruttoria svolta non aveva fornito adeguato riscontro alle allegazioni di parte appellante e che non vi fossero i presupposti per l'operare del principio di non contestazione; ha escluso che fosse sorto in data 9.5.2008 un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e il [OSCURATO:PERSONA] della Libertà costituito in seno alla XVI legislatura, non essendovi stato alcun incontro di volontà tra le parti, ma unicamente un errore di comunicazione al Centro per l'Impiego, prontamente corretto.

Aveva quindi escluso che potesse essere intervenuto un licenziamento in data

30.10.08. [OSCURATO:PERSONA] tale decisione, il Giudice di legittimità, con ordinanza n. 20398/2021, aveva cassato con la sentenza della corte territoriale, enunciando il seguente principio di diritto: Sussiste la legittimazione passiva dei singoli [OSCURATO:PERSONA] (nel caso di specie presso il Senato della Repubblica) che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole Legislature, citati in giudizio in persona dei presidenti pro tempore che si sono succeduti nelle singole Legislature.

Tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 38 cod. civ.".

Alla luce del menzionato principio questa S.C. escludeva che esistesse un unico Gruppo parlamentare, trattandosi di gruppi costituiti all’inizio di ogni legislatura e che terminano con il cessare di essa; escludeva inoltre che sussistesse un vincolo successorio tra i diversi Gruppi succedutisi nelle legislature, stante l’autonoma vita degli stessi, e dunque escludendone la legittimazione in tal senso individuata rispetto alle domande, restando, peraltro,impregiudicata “ la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato proposta anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in persona dei presidenti pro tempore, di volta in volta esistito in coincidenza con le singole legislature”.

Con la sentenza attualmente impugnata la corte di appello di Roma,pronunciando in sede di rinvio, accertava la sussistenza dei rapporti di lavoro di natura subordinata del Tucci con i singoli Gruppi, nonché l’avvenuto svolgimento di mansioni di natura giornalistica, e ciò sino alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato in data 1°.4.2006.

Condannava i singoli Gruppi succedutisi nelle legislature interessate al pagamento delle diverse somme accertate all’esito di CTU contabile, come indicate nella parte dispositiva della decisione.

La corte di merito rigettava, invece,le domande proposte nei confronti dei Presidenti dei Gruppi in questione; in particolare riteneva irrilevante l’eventuale responsabilità del senatore Maceratini, deceduto nelle more del giudizio, atteso che la sua vedova (lucia Nolano) aveva rinunciato all’eredità del coniuge con atto notarile del 18.11.2020; quanto al senatore Nania, chiamato in causa ai sensi dell’art. 38 c.c., la Corte di rinvio ne riteneva indimostrata la responsabilità personale, in quanto non c’era prova che avesse in concreto gestito in prima persona il rapporto di lavoro con il Tucci, a tal fine ciò non risultando sufficiente la sottoscrizione, da parte del senatore medesimodei contratti di collaborazione stipulati prima del contratto di assunzione a tempo indeterminato.

In breve, i giudici del rinvio non ritenevano che l’iniziale sottoscrizione di tali contratti di collaborazione fosse in rapporto di diretta causalità con la concreta gestione del rapporto di lavoro successivamente realizzatosi.

Inoltre, la corte d’appello, per quanto ancora di interesse, rigettava la domanda di pagamento dell’indennità di preavviso, essendo ascrivibile l’estinzione dei singoli rapporti di lavoro alla cessazione del Gruppo per effetto della cessazione della singola legislatura.

Con riguardo alla dequalificazione professionale, denunciata dal Tucci in riferimento al raffronto tra le mansioni giornalistiche svolte sino alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato e quelle svolte in ragione di quest’ultimo, la corte evidenziava che il Tucci non poteva pretendere di mantenere le mansioni giornalistiche, perché, una volta intervenuto un nuovo contratto, slegato dai precedenti, nulla impediva un mutamento di inquadramento e mansioni.

Il giudice di rinvio rigettava anche la domanda risarcitoria relativa alle asserite condotte mobbizzanti e vessatorie, specificando di pronunciarsi solo rispetto a quelle invocate rispetto ai Gruppi e non ai [OSCURATO:PERSONA] in proprio, per le quali era intervenuto un giudicato a seguito della citata Cass. n. 20398/2021.

Con riferimento, poi, al licenziamento intimato dal Gruppo parlamentare di AN, la corte di rinvio ravvisava una carenza di interesse in capo all’odierno ricorrente, in quanto diretto al ripristino del rapporto con una organizzazione di tendenza, evidenziando altresì che il licenziamento era intervenuto il 30.4.2008, allorché la XV^ legislatura era già finita con l’estinzione per legge del Gruppo; la vicenda risolutivaera, poi, irrielevante anche alla luce della succes siva costituzione, nella XVI legislatura, del nuovo Gruppo (IlPopolo della Libertà).

Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] con dodici motivi cui resistevano con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( vedova Maceratini ) , nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eFederico Matteoli, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] che era stato Presidente pro tempore del [OSCURATO:PERSONA] – Senato della Repubblica per il periodo dal 28.04.06 al

6.04.08. Erano, poi, depositate memorie successive da ricorrente e controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Si riportano i motivi di ricorso come sintetizzati dal ricorrente: 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 324, 383, 384 e394 c.p.c. e degli artt. 36, 37 e 38 c.c. in relazione agli artt.2094, 2043, 2059, 2087, 2013 c.c.

Con tale censura si lamenta l’esclusione della responsabilità ex articolo 38 c.c. di coloro che hanno agito in nome per conto del Gruppo parlamentare (ovvero i senatori Maceratini, Nania e Matteoli) circa le condotte dequalificanti, vessatorie e mobbizzanti causative di danni alla professionalità e all’integrità psicofisica del ricorrente: a riguardo, prosegue il motivo, la corte di meritoaveva erroneamente ritenuto che, con la citata Cass.n. 20398/2021, su tali questioni si fosse ormai fo rmato un giudicato negativo.

Il motivo va respinto per l’assorbente rilievo che la sentenza impugnata ha in punto di fatto escluso che i suddetti senatori avessero in concreto agito in nome e per conto del gruppo parlamentare.Trattandosi di accertamento di merito, esso non può essere sindacato in sede di legittimità. 2)-Con la seconda censura si deduce la violazione degli artt. 392, 394, 416, 436, c.p.c. per errata valutazione circa la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto dal ricorrente in favore del Gruppo nella XII, XIII e [OSCURATO:PERSONA], valutazione basata su documenti tardivamente prodotti dal senatore Nania.

Il motivo va disatteso: premesso che l’onere di allegare e provare l’esatta modalità e consistenza del lavoro straordinario incombe su chi nechieda l’accertamento, nel caso in esame la corte territoriale (pag. 32 sentenza) ha escluso -con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità - che il lavoratore abbia fornito la prova di siffatta prestazione (al pari del lavoro asseritamente svolto durante ferie e festività); dunque, l’utilizzo del materiale documentale prodotto dalla difesa del senatore Nania hasemplicemente avvalorato la già constatata mancanza di prova del lavoro straordinario. 3)-Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 2118 c.c. 36, 37 e38 e 2094 c.c., nonché degli artt. 115 e116 c.p.c. in rapporto all’erroneo rigetto della domanda di pagamento all’indennità sostitutiva del periodo di preavviso.

Il motivo è privo di fondamento: l’indennità sostitutiva del preavviso trova la propria ratio nell’affidamento sulla durata indeterminata del rapporto di lavoro, mentre nel caso di specie il rapporto era ab origine a tempo determinato perché la sua durata era comunque agganciata a quella della legislatura. 4)-Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 392, 394, 416, 436, c.p.c. , in relazione agli artt. 38, 519 e 2714 c.c nella parte in cui la Corte di Appello di Roma, stante la presenza in atti della rinuncia all’eredità da parte della vedova del senatore Maceratini, ha ritenuto irrilevante vagliare la responsabilità ex articolo 38 c.c. che sarebbe stata astrattamente ascrivibile al suddetto senatore, nonostante che – in realtà – la rinuncia fosse priva d i qualsivoglia firma analogica o digitale e d i asseverazione di conformità, nonché sprovvista della prova di richiesta di inserimento nel registro delle successioni del Tribunale di Roma e della prova asseverante l’avvenuto inserimento nel medesimo registro.

La censura è inammissibile: premesso che la rinuncia era avvenuta il 18.11.2020, ben prima del ricorso in riassunzione (3.3.2022), con tale motivo oggi il ricorrente prospetta una questione nuova richiedente accertamenti in fatto, mentre per costante giurisprudenza di questa S.C. (v. da ultimo e per tutte, Cass. n. 18018/24), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione ditemi di indagine nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. 5)-Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 38 c.c. in relazione all’art. 2094 c.c. ed agli artt. 115, 116, 384, 414 e 416 c.p.c.

La corte di appello aveva escluso la responsabilità solidale del senatore [OSCURATO:PERSONA] – per il periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27.04.2006 - con una statuizione ritenuta dal ricorrente contraria al principio di diritto e al dictum della pronuncia rescindente n. 20398/2021, oltre che agli artt. 38 e 2094 c.c.; ad avviso del ricorrente la decisione sul punto neg a rilievo e valore sia ai contratti di collaborazione continuativa recanti la firma del senatore [OSCURATO:PERSONA], sia alla stabilizzazione della prestazione lavorativa decisa dal medesimo s enatore.

La statuizione sarebbe altresì contraria agli articoli 115, 116, 414 e 416 c.p.c. essendo state disattese le dichiarazioni confessorie rese dal medesimo senatore Nania all’atto della propria costituzione nel procedimento di appello r.g. 9402/2011 sia nel corso dell’interrogatorio formale.

Allo stesso senatore Nania – che ben sapeva chi fosse il Tucci - era pertanto da ascriversi un’inequivocabile e reiterata attività negoziale nei confronti del lavoratoree produttiva di determinati obblighi in primis in capo al [OSCURATO:PERSONA] e, poi, in capo allo stesso senatore, ex articolo 38 c.c.condebitore e fideiussore.

La Corte di Appello di Roma– prosegue il ricorrente – avrebbe dovuto applicare l’art. 38 c.c. in relazione anche alle caratteristiche del lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c. e avrebbe dovuto condannare il senatore Nania al pagamento delle differenze retributive maturate in favore del Tuccinel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del Gruppo dal 30.05.2001 al 27.04.2006.

Il motivo è fondato.

L’art. 38 c.c. occupandosi della titolarità delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, chiarisce che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

La responsabilità di cui all'art. 38 c.c. si riferisce all’ attività negoziale posta in essere da colui che agiscain nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svoltain nome e per conto di essa.

Grava, pertanto, su colui che invochi tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo a tal fine sufficiente il mero ricoprire una carica all'interno dell'ente (Cass.n. 10490/2024; Cass. n. 8752/2017) .

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la locuzione normativa in nome e per conto introduce la responsabilità personale (accanto a quella dell’associazione) di coloro che compiono concrete attività negoziali per conto dell’associazionemedesima ( cfr. Cass. n. 25650/2018; Cass n. 19486/2009; Cass.n. 5746/20079).

Sulla base di tali principi risulta, dunque, doveroso accertare quali atti siano stati compiuti e se questi rientrino in quelle attività che, compiute in nome e per conto, siano qualificanti per l’associazione al punto da esserle imputabili quali modalità di sua diretta espressione e volontà.

Ebbene, la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che nella vicenda in esame fossero attività qualificanti per l’associazione svolte in nome e per conto di essasolo le direttive impartite al ricorrente, provenienti dai singoli senatori, appartenenti al Gruppo, a titolo personale, e il pagamento della retribuzione, materialmente versata dal s enatore Bonatesta e non dal responsabile del Gruppo, senatore Nania.

Al contrario, osserva questa S.C., le attività qualificanti svolte in nome e per conto d’una associazione sono proprio quelle negoziali e non certo quelle meramente materiali o che si limitino alla mera trasmissione di ordini di servizio.

Ed è innegabile che l’avere il senatore Nania sottoscritto i contratti dico.co.co. costituisca attività propriamente negoziale rientrante nel concetto di attività (desumibile dall’art. 38 c.c.) svolta in nome e per conto dell’associazione e fonte d i obbligazione diretta di quest’ultima.

È parimenti innegabile che la stipula di quei contratti effettuata dal senatore Nania abbia valenza assorbente e prioritaria rispetto ai successivi meri atti di concreta esecuzione del rapporto contrattuale che da quei contratti era sorto.

In alte parole, sebbene il contratto di lavoro (autonomo o subordinato che sia), quale contratto di durata, lasci ampi margini allemodalità esecutive del rapporto conseguente e che possono evolversi nel tempo , non può essere trascurata la circostanza della responsabilità assunta dal soggetto sottoscrittore del contratto che è all’origine del rapporto.

Se, infatti, è condivisibile che nel contesto delle associazioni non riconosciute si debba avere riguardo all’effettività della gestione nei singoli atti oggetto di valutazione, nondimeno uno dei più qualificanti atti di gestione è proprio l’assunzione di un dipendente e la sottoscrizione delrelativo contratto di lavoro (o di collaborazione autonoma), attività altamente qualificante per l’associazione, al punto da vincolarla con molteplicità di obbligazioni verso il dipendentemedesimo, anche protratte nel tempo.

Già solo tale considerazione, e quindi l’ accertata sussistenza del vincolo obbligatorio permanente nel tempo, dimostra come la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato o autonomo sia direttamente sus sumibile nel concetto di attività svolta in nome e per conto della associazione e sia dunque riferibile, quanto a diretta responsabilità, al sottoscrittore dei contratti medesimi e ciò indipendentemente dalle successive condizioni lavorative che hanno visto il Tucci eseguire anche direttive provenientida altri appartenenti al Gruppo parlamentare.

Ciò è altresì confermato dall’ulteriore circostanza di fatto richiamata dalla corte territoriale, ma poi erroneamente trascuratadei giudici di rinvio, circa la richiesta rivolta al senatore Nania di procedere alla “stabilizzazione” del Tucci, il che dimostra che, al di là dell’atteggiarsi del rapporto nel corso del tempo, lo stesso era comunque vagliato e gestito, anche successivamente, da colui che in origine aveva agito in nome e per conto del Gruppo parlamentare, ossiadal senatore Nania.

In breve, la sentenza impugnata ha erroneamente trascurato detti rilievi nell’eseguire il giudizio di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta delineata nell’art. 38 c.c., il che integra il più classico errore denunciabile mediante ricorso per cassazione. 6)-Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza.

Con detto motivo ci si duole della mancata motivazione sul rigetto delle domande spiegate dal Tucci nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] XV Legislatura circa il pagamento delle differenze retributive maturate in forza del doveroso inquadramento dell’odierno ricorrente come redattore ai sensi del CCNL Giornalisti - per il p eriodo della stessa legislatura, che andava dal 28.04.2006 al 30.04.2008.

Il motivo deve essere disatteso perché non si confronta con l’accertamento compiuto dal giudice del merito (pag. 24 sentenza) circa la sussistenza, dal 2006, di un contratto di lavoro conmere mansioni di segreteria. 7)-Con il settimo motivo è dedotta violazione dell’art. 132, comma2, n.. 4 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, per il mancato riconoscimento della responsabilità degli eredi del defunto senatore Matteoli che, in qualità di soggetto agente in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA] XV Legislatura per la durata,appunto , della stessa legislatura (ossia dal 28.04.2006 al 30.04.2008), era obbligato per le rivendicate differenze retributive derivanti dal maturato diritto all’inquadramento come redattore ai sensi delCCNL Giornalisti.

Anche tale motivo è da disattendere poiché, come il precedente, non considera che dall’aprile 2006 la corte territoriale ha escluso, in punto di fatto, che il Tucci abbia svolto mansioni giornalistiche. 8)-L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 1427 e 2103 c.c., per avere la corte di merito rigettato le domande spiegate dal ricorrente circa il danno derivante dall’avvenuta dequalificazione professionale; il medesimo motivo denuncia altresì la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. circa la corretta valutazione delle allegazioni delle parti e delle prove acquisitesul punto.

Il motivo va rigettato: lacorte di appello ha accertato che nel 2006 le parti avevano stipulato un contratto a tempo indeterminato, con mere mansioni impiegatizie, rispetto al quale nessuna valenza potevano avere le asserite precedenti mansioni giornalistiche svolte in regime di co.co.co. e in costanza d’un precedente separato rapporto lavorativo, noto essendo che il diritto di mantenere le stesse mansioni (o mansioni equivalenti) non si estende al di là dell’orizzonte temporale del rapporto lavorativo cuidette mansioni ineriscono. 9)-Con il nono e decimo motivo si censura, in sostanza, la valutazione svolta dalla corte territoriale in ordine alle plurime contestazioni circa le mansioni dequalificanti effettuate dal ricorrente, di cui è denunciato l’omesso esame e rispetto alle quali si assume anche la violazione dell’art. 2087 c.c..

Quanto alle prime censure deve rilevarsi che il vizio di omesso esame deve riguardare un ben individuato fatto storico introdotto nel processo e di cui si dimostri la decisività al fine di una differente pronuncia (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016), e non può, invece , essere diretto a censurare l’omessa considerazione di una pluralità di circostanze e/o di argomenti difensivi, poiché in tal modo la doglianza si trasformerebbe in una mera – e inammissibile - sollecitazione affinché il giudice di legittimità rivaluti nel suo insieme l’intero materiale istruttorio.

Risulta, invece, inconferente l’ulteriore censura circa l’omessa valutazione dei comportamenti dequalificanti e vessatori, in quanto, a monte,esclusi da quel che si è sopra osservato circa l’assenza d’un diritto a mantenere anche dopo il 2006 le mansioni giornalistiche.

I motivi devono, quindi,essere disattesi. 11)-Con l’undicesimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 604/1966,degli artt. 7 e 15 della legge n. 300/1970, dell’art. 3 della legge 108/1990, degli artt.36, 37, 1324, 1345, 1418, 2118 e 2119 c.c.., edegli ar tt. 115, 116 e 414 c.p.c., per avere la Corte di Appello rigettato le domande del Tucci circa l’impugnativa del licenziamento nell’erroneo presupposto che l’estinzione del Gruppo parlamentare comportasse la cessazione automatica del rapporto di lavoro senza alcuna conseguenza circa l’avvenuta impugnativa del licenziamento e le domande spiegate in tal senso.

Il motivo va disatteso.

Occorre evidenziare che la corte di merito ha rigettato la domanda relativa al licenziamento perdiverse ragioni: in primo luogo ha rilevato che l’interesse all’impugnativa del licenziamento consisteva nel ripristino del rapporto, ripristino impossibile, attesa la cessazione della legislatura e l’estinzione ex legedel Gruppo parlamentare (cioè della parte datoriale).

Ha poi ulteriormente evidenziato che, a fronte della domanda originaria consistente nella richiesta di reintegrazione o, in subordine, riassunzione nel Gruppo del PDL, non si era verificato alcun fenomeno successorio, al termine della legislatura tra il Gruppo di AN e quello del PDL, e che, pertanto, la tutela richiesta non era concretamente applicabile, con ciò risultando anche infondata la domanda.

Rispetto a tali rationes decidendi, le attuali censure non offrono adeguato contrasto e, comunque, risultano assorbite da quanto sopra evidenziato circa l’inesistenza di fenomeni successori tra i gruppi parlamentari formatisi nell’ambito di differenti legislature, gruppi, peraltro, rinnovatisi anche nella prospettiva politica.

Da ultimo deve anche osservarsi che, nel ricorso del Tucci ( pag. 74), non ènemmeno chiaro come sia stato intimato l’asserito licenziamento, allorché esso risulterebbe datato in epoca successiva alla cessazione della legislatura e, dunque, all’estinzione di ogni Gruppo parlamentare. 12)-Con il dodicesimo e ultimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.c. e conseguente nullità della sentenza, per avere il giudice del rinvio omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata contro gli eredi del defunto s enatore Matteoli – responsabile ex articolo 38 c.c. quale soggetto che aveva agito in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA] della XV Legislatura per il periodo dal 28.04.2006 al 30.04.2008.

Il motivo non ha pregio per le stesse ragioni già esposte riguardo alle censure di cui ai nn. 6)7) e 8).

In conclusionedeve accogliersi solo il quinto motivo, con rigetto dei restanti motivi; per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchédecida in conformità ai principi qui enunciatie provveda anche sulle spese concernenti il rapporto processuale tra il ricorrente e il senatore Nania.

In ragione della peculiare complessità della vicenda si compensano le spese riguardo al contenzioso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (vedova Maceratini)e quelle tra il primo e gli eredi del senatore Matteoli.

P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso 16769-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto R.G.N.16769/2024 Cron. Rep. Ud.24/09/2025 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1163/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 3122/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] esponeva in premessa quanto segue: aveva adito il tribunale di Roma, chiedendo di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, dal 15.11.94 al 30.4.2008, con mansioni di redattore addetto capo stampa fino al 30.4.96 e di addetto stampa redattore negli anni successivi, e di condannare il citato [OSCURATO:PERSONA], e, in solido, il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica succeduto al primo dal 29.4.08, ei presidenti pro tempore succedutisi negli anni suddetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nonché i medesimi, anche quali soggetti che avevano agito in nome e per contro dei gruppi parlamentari ai sensi dell'art. 38 cod. civ., al pagamento delle differenze retributive; di accertare il demansionamento e il mobbing posti in essere dal 1 ° .4.06 al 30.4.08 e di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; di annullare il licenziamento intimatogliil 30.4.08, e quello successivo del 30.10.08, con le conseguenti tutele di cui all'art. 18, St. Lav.. Il Tribunale di Roma aveva respinto tutte le domande. La Corte d’appello di Roma, investita del gravame, aveva respinto l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] D Popolo della Libertà. La Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità (Cass.n. 11207 del 2009; n. 12817 del 2014) secondo cui il gruppo parlamentare, che ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ., si costituisce all'inizio di ogni legislatura e cessa al termine della stessa, residuando unicamente una responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., a carico di colui che agisce in nome e per conto del gruppo parlamentare, aveva ritenuto privo di legittimazione passiva il [OSCURATO:PERSONA], citato in giudizio "senza riferimento ai diversi soggetti giuridici succedutisi nel corso delle distinte legislature dal 1994 al 2008"; poi, pur riconoscendo la legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] della Libertà costituitosi il 29.4.2008; aveva respinto le domande di risarcimento dei danni per demansionamento e mobbing, proposte anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali autori di condotte illecite, rilevando che l'istruttoria svolta non aveva fornito adeguato riscontro alle allegazioni di parte appellante e che non vi fossero i presupposti per l'operare del principio di non contestazione; ha escluso che fosse sorto in data 9.5.2008 un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e il [OSCURATO:PERSONA] della Libertà costituito in seno alla XVI legislatura, non essendovi stato alcun incontro di volontà tra le parti, ma unicamente un errore di comunicazione al Centro per l'Impiego, prontamente corretto. Aveva quindi escluso che potesse essere intervenuto un licenziamento in data 30.10.08. [OSCURATO:PERSONA] tale decisione, il Giudice di legittimità, con ordinanza n. 20398/2021, aveva cassato con la sentenza della corte territoriale, enunciando il seguente principio di diritto: Sussiste la legittimazione passiva dei singoli [OSCURATO:PERSONA] (nel caso di specie presso il Senato della Repubblica) che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole Legislature, citati in giudizio in persona dei presidenti pro tempore che si sono succeduti nelle singole Legislature. Tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 38 cod. civ.". Alla luce del menzionato principio questa S.C. escludeva che esistesse un unico Gruppo parlamentare, trattandosi di gruppi costituiti all’inizio di ogni legislatura e che terminano con il cessare di essa; escludeva inoltre che sussistesse un vincolo successorio tra i diversi Gruppi succedutisi nelle legislature, stante l’autonoma vita degli stessi, e dunque escludendone la legittimazione in tal senso individuata rispetto alle domande, restando, peraltro,impregiudicata “ la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato proposta anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in persona dei presidenti pro tempore, di volta in volta esistito in coincidenza con le singole legislature”. Con la sentenza attualmente impugnata la corte di appello di Roma,pronunciando in sede di rinvio, accertava la sussistenza dei rapporti di lavoro di natura subordinata del Tucci con i singoli Gruppi, nonché l’avvenuto svolgimento di mansioni di natura giornalistica, e ciò sino alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato in data 1°.4.2006. Condannava i singoli Gruppi succedutisi nelle legislature interessate al pagamento delle diverse somme accertate all’esito di CTU contabile, come indicate nella parte dispositiva della decisione. La corte di merito rigettava, invece,le domande proposte nei confronti dei Presidenti dei Gruppi in questione; in particolare riteneva irrilevante l’eventuale responsabilità del senatore Maceratini, deceduto nelle more del giudizio, atteso che la sua vedova (lucia Nolano) aveva rinunciato all’eredità del coniuge con atto notarile del 18.11.2020; quanto al senatore Nania, chiamato in causa ai sensi dell’art. 38 c.c., la Corte di rinvio ne riteneva indimostrata la responsabilità personale, in quanto non c’era prova che avesse in concreto gestito in prima persona il rapporto di lavoro con il Tucci, a tal fine ciò non risultando sufficiente la sottoscrizione, da parte del senatore medesimodei contratti di collaborazione stipulati prima del contratto di assunzione a tempo indeterminato. In breve, i giudici del rinvio non ritenevano che l’iniziale sottoscrizione di tali contratti di collaborazione fosse in rapporto di diretta causalità con la concreta gestione del rapporto di lavoro successivamente realizzatosi. Inoltre, la corte d’appello, per quanto ancora di interesse, rigettava la domanda di pagamento dell’indennità di preavviso, essendo ascrivibile l’estinzione dei singoli rapporti di lavoro alla cessazione del Gruppo per effetto della cessazione della singola legislatura. Con riguardo alla dequalificazione professionale, denunciata dal Tucci in riferimento al raffronto tra le mansioni giornalistiche svolte sino alla stipulazione del contratto a tempo indeterminato e quelle svolte in ragione di quest’ultimo, la corte evidenziava che il Tucci non poteva pretendere di mantenere le mansioni giornalistiche, perché, una volta intervenuto un nuovo contratto, slegato dai precedenti, nulla impediva un mutamento di inquadramento e mansioni. Il giudice di rinvio rigettava anche la domanda risarcitoria relativa alle asserite condotte mobbizzanti e vessatorie, specificando di pronunciarsi solo rispetto a quelle invocate rispetto ai Gruppi e non ai [OSCURATO:PERSONA] in proprio, per le quali era intervenuto un giudicato a seguito della citata Cass. n. 20398/2021. Con riferimento, poi, al licenziamento intimato dal Gruppo parlamentare di AN, la corte di rinvio ravvisava una carenza di interesse in capo all’odierno ricorrente, in quanto diretto al ripristino del rapporto con una organizzazione di tendenza, evidenziando altresì che il licenziamento era intervenuto il 30.4.2008, allorché la XV^ legislatura era già finita con l’estinzione per legge del Gruppo; la vicenda risolutivaera, poi, irrielevante anche alla luce della succes siva costituzione, nella XVI legislatura, del nuovo Gruppo (IlPopolo della Libertà). Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] con dodici motivi cui resistevano con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( vedova Maceratini ) , nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eFederico Matteoli, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] che era stato Presidente pro tempore del [OSCURATO:PERSONA] – Senato della Repubblica per il periodo dal 28.04.06 al 6.04.08. Erano, poi, depositate memorie successive da ricorrente e controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] Si riportano i motivi di ricorso come sintetizzati dal ricorrente: 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 324, 383, 384 e394 c.p.c. e degli artt. 36, 37 e 38 c.c. in relazione agli artt.2094, 2043, 2059, 2087, 2013 c.c. Con tale censura si lamenta l’esclusione della responsabilità ex articolo 38 c.c. di coloro che hanno agito in nome per conto del Gruppo parlamentare (ovvero i senatori Maceratini, Nania e Matteoli) circa le condotte dequalificanti, vessatorie e mobbizzanti causative di danni alla professionalità e all’integrità psicofisica del ricorrente: a riguardo, prosegue il motivo, la corte di meritoaveva erroneamente ritenuto che, con la citata Cass.n. 20398/2021, su tali questioni si fosse ormai fo rmato un giudicato negativo. Il motivo va respinto per l’assorbente rilievo che la sentenza impugnata ha in punto di fatto escluso che i suddetti senatori avessero in concreto agito in nome e per conto del gruppo parlamentare.Trattandosi di accertamento di merito, esso non può essere sindacato in sede di legittimità. 2)-Con la seconda censura si deduce la violazione degli artt. 392, 394, 416, 436, c.p.c. per errata valutazione circa la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto dal ricorrente in favore del Gruppo nella XII, XIII e [OSCURATO:PERSONA], valutazione basata su documenti tardivamente prodotti dal senatore Nania. Il motivo va disatteso: premesso che l’onere di allegare e provare l’esatta modalità e consistenza del lavoro straordinario incombe su chi nechieda l’accertamento, nel caso in esame la corte territoriale (pag. 32 sentenza) ha escluso -con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità - che il lavoratore abbia fornito la prova di siffatta prestazione (al pari del lavoro asseritamente svolto durante ferie e festività); dunque, l’utilizzo del materiale documentale prodotto dalla difesa del senatore Nania hasemplicemente avvalorato la già constatata mancanza di prova del lavoro straordinario. 3)-Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 2118 c.c. 36, 37 e38 e 2094 c.c., nonché degli artt. 115 e116 c.p.c. in rapporto all’erroneo rigetto della domanda di pagamento all’indennità sostitutiva del periodo di preavviso. Il motivo è privo di fondamento: l’indennità sostitutiva del preavviso trova la propria ratio nell’affidamento sulla durata indeterminata del rapporto di lavoro, mentre nel caso di specie il rapporto era ab origine a tempo determinato perché la sua durata era comunque agganciata a quella della legislatura. 4)-Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 392, 394, 416, 436, c.p.c. , in relazione agli artt. 38, 519 e 2714 c.c nella parte in cui la Corte di Appello di Roma, stante la presenza in atti della rinuncia all’eredità da parte della vedova del senatore Maceratini, ha ritenuto irrilevante vagliare la responsabilità ex articolo 38 c.c. che sarebbe stata astrattamente ascrivibile al suddetto senatore, nonostante che – in realtà – la rinuncia fosse priva d i qualsivoglia firma analogica o digitale e d i asseverazione di conformità, nonché sprovvista della prova di richiesta di inserimento nel registro delle successioni del Tribunale di Roma e della prova asseverante l’avvenuto inserimento nel medesimo registro. La censura è inammissibile: premesso che la rinuncia era avvenuta il 18.11.2020, ben prima del ricorso in riassunzione (3.3.2022), con tale motivo oggi il ricorrente prospetta una questione nuova richiedente accertamenti in fatto, mentre per costante giurisprudenza di questa S.C. (v. da ultimo e per tutte, Cass. n. 18018/24), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione ditemi di indagine nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. 5)-Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 38 c.c. in relazione all’art. 2094 c.c. ed agli artt. 115, 116, 384, 414 e 416 c.p.c. La corte di appello aveva escluso la responsabilità solidale del senatore [OSCURATO:PERSONA] – per il periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 27.04.2006 - con una statuizione ritenuta dal ricorrente contraria al principio di diritto e al dictum della pronuncia rescindente n. 20398/2021, oltre che agli artt. 38 e 2094 c.c.; ad avviso del ricorrente la decisione sul punto neg a rilievo e valore sia ai contratti di collaborazione continuativa recanti la firma del senatore [OSCURATO:PERSONA], sia alla stabilizzazione della prestazione lavorativa decisa dal medesimo s enatore. La statuizione sarebbe altresì contraria agli articoli 115, 116, 414 e 416 c.p.c. essendo state disattese le dichiarazioni confessorie rese dal medesimo senatore Nania all’atto della propria costituzione nel procedimento di appello r.g. 9402/2011 sia nel corso dell’interrogatorio formale. Allo stesso senatore Nania – che ben sapeva chi fosse il Tucci - era pertanto da ascriversi un’inequivocabile e reiterata attività negoziale nei confronti del lavoratoree produttiva di determinati obblighi in primis in capo al [OSCURATO:PERSONA] e, poi, in capo allo stesso senatore, ex articolo 38 c.c.condebitore e fideiussore. La Corte di Appello di Roma– prosegue il ricorrente – avrebbe dovuto applicare l’art. 38 c.c. in relazione anche alle caratteristiche del lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c. e avrebbe dovuto condannare il senatore Nania al pagamento delle differenze retributive maturate in favore del Tuccinel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze del Gruppo dal 30.05.2001 al 27.04.2006. Il motivo è fondato. L’art. 38 c.c. occupandosi della titolarità delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, chiarisce che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. La responsabilità di cui all'art. 38 c.c. si riferisce all’ attività negoziale posta in essere da colui che agiscain nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svoltain nome e per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo a tal fine sufficiente il mero ricoprire una carica all'interno dell'ente (Cass.n. 10490/2024; Cass. n. 8752/2017) . La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la locuzione normativa in nome e per conto introduce la responsabilità personale (accanto a quella dell’associazione) di coloro che compiono concrete attività negoziali per conto dell’associazionemedesima ( cfr. Cass. n. 25650/2018; Cass n. 19486/2009; Cass.n. 5746/20079). Sulla base di tali principi risulta, dunque, doveroso accertare quali atti siano stati compiuti e se questi rientrino in quelle attività che, compiute in nome e per conto, siano qualificanti per l’associazione al punto da esserle imputabili quali modalità di sua diretta espressione e volontà. Ebbene, la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto che nella vicenda in esame fossero attività qualificanti per l’associazione svolte in nome e per conto di essasolo le direttive impartite al ricorrente, provenienti dai singoli senatori, appartenenti al Gruppo, a titolo personale, e il pagamento della retribuzione, materialmente versata dal s enatore Bonatesta e non dal responsabile del Gruppo, senatore Nania. Al contrario, osserva questa S.C., le attività qualificanti svolte in nome e per conto d’una associazione sono proprio quelle negoziali e non certo quelle meramente materiali o che si limitino alla mera trasmissione di ordini di servizio. Ed è innegabile che l’avere il senatore Nania sottoscritto i contratti dico.co.co. costituisca attività propriamente negoziale rientrante nel concetto di attività (desumibile dall’art. 38 c.c.) svolta in nome e per conto dell’associazione e fonte d i obbligazione diretta di quest’ultima. È parimenti innegabile che la stipula di quei contratti effettuata dal senatore Nania abbia valenza assorbente e prioritaria rispetto ai successivi meri atti di concreta esecuzione del rapporto contrattuale che da quei contratti era sorto. In alte parole, sebbene il contratto di lavoro (autonomo o subordinato che sia), quale contratto di durata, lasci ampi margini allemodalità esecutive del rapporto conseguente e che possono evolversi nel tempo , non può essere trascurata la circostanza della responsabilità assunta dal soggetto sottoscrittore del contratto che è all’origine del rapporto. Se, infatti, è condivisibile che nel contesto delle associazioni non riconosciute si debba avere riguardo all’effettività della gestione nei singoli atti oggetto di valutazione, nondimeno uno dei più qualificanti atti di gestione è proprio l’assunzione di un dipendente e la sottoscrizione delrelativo contratto di lavoro (o di collaborazione autonoma), attività altamente qualificante per l’associazione, al punto da vincolarla con molteplicità di obbligazioni verso il dipendentemedesimo, anche protratte nel tempo. Già solo tale considerazione, e quindi l’ accertata sussistenza del vincolo obbligatorio permanente nel tempo, dimostra come la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato o autonomo sia direttamente sus sumibile nel concetto di attività svolta in nome e per conto della associazione e sia dunque riferibile, quanto a diretta responsabilità, al sottoscrittore dei contratti medesimi e ciò indipendentemente dalle successive condizioni lavorative che hanno visto il Tucci eseguire anche direttive provenientida altri appartenenti al Gruppo parlamentare. Ciò è altresì confermato dall’ulteriore circostanza di fatto richiamata dalla corte territoriale, ma poi erroneamente trascuratadei giudici di rinvio, circa la richiesta rivolta al senatore Nania di procedere alla “stabilizzazione” del Tucci, il che dimostra che, al di là dell’atteggiarsi del rapporto nel corso del tempo, lo stesso era comunque vagliato e gestito, anche successivamente, da colui che in origine aveva agito in nome e per conto del Gruppo parlamentare, ossiadal senatore Nania. In breve, la sentenza impugnata ha erroneamente trascurato detti rilievi nell’eseguire il giudizio di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta delineata nell’art. 38 c.c., il che integra il più classico errore denunciabile mediante ricorso per cassazione. 6)-Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza. Con detto motivo ci si duole della mancata motivazione sul rigetto delle domande spiegate dal Tucci nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] XV Legislatura circa il pagamento delle differenze retributive maturate in forza del doveroso inquadramento dell’odierno ricorrente come redattore ai sensi del CCNL Giornalisti - per il p eriodo della stessa legislatura, che andava dal 28.04.2006 al 30.04.2008. Il motivo deve essere disatteso perché non si confronta con l’accertamento compiuto dal giudice del merito (pag. 24 sentenza) circa la sussistenza, dal 2006, di un contratto di lavoro conmere mansioni di segreteria. 7)-Con il settimo motivo è dedotta violazione dell’art. 132, comma2, n.. 4 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza, per il mancato riconoscimento della responsabilità degli eredi del defunto senatore Matteoli che, in qualità di soggetto agente in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA] XV Legislatura per la durata,appunto , della stessa legislatura (ossia dal 28.04.2006 al 30.04.2008), era obbligato per le rivendicate differenze retributive derivanti dal maturato diritto all’inquadramento come redattore ai sensi delCCNL Giornalisti. Anche tale motivo è da disattendere poiché, come il precedente, non considera che dall’aprile 2006 la corte territoriale ha escluso, in punto di fatto, che il Tucci abbia svolto mansioni giornalistiche. 8)-L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 1427 e 2103 c.c., per avere la corte di merito rigettato le domande spiegate dal ricorrente circa il danno derivante dall’avvenuta dequalificazione professionale; il medesimo motivo denuncia altresì la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. circa la corretta valutazione delle allegazioni delle parti e delle prove acquisitesul punto. Il motivo va rigettato: lacorte di appello ha accertato che nel 2006 le parti avevano stipulato un contratto a tempo indeterminato, con mere mansioni impiegatizie, rispetto al quale nessuna valenza potevano avere le asserite precedenti mansioni giornalistiche svolte in regime di co.co.co. e in costanza d’un precedente separato rapporto lavorativo, noto essendo che il diritto di mantenere le stesse mansioni (o mansioni equivalenti) non si estende al di là dell’orizzonte temporale del rapporto lavorativo cuidette mansioni ineriscono. 9)-Con il nono e decimo motivo si censura, in sostanza, la valutazione svolta dalla corte territoriale in ordine alle plurime contestazioni circa le mansioni dequalificanti effettuate dal ricorrente, di cui è denunciato l’omesso esame e rispetto alle quali si assume anche la violazione dell’art. 2087 c.c.. Quanto alle prime censure deve rilevarsi che il vizio di omesso esame deve riguardare un ben individuato fatto storico introdotto nel processo e di cui si dimostri la decisività al fine di una differente pronuncia (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016), e non può, invece , essere diretto a censurare l’omessa considerazione di una pluralità di circostanze e/o di argomenti difensivi, poiché in tal modo la doglianza si trasformerebbe in una mera – e inammissibile - sollecitazione affinché il giudice di legittimità rivaluti nel suo insieme l’intero materiale istruttorio. Risulta, invece, inconferente l’ulteriore censura circa l’omessa valutazione dei comportamenti dequalificanti e vessatori, in quanto, a monte,esclusi da quel che si è sopra osservato circa l’assenza d’un diritto a mantenere anche dopo il 2006 le mansioni giornalistiche. I motivi devono, quindi,essere disattesi. 11)-Con l’undicesimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 604/1966,degli artt. 7 e 15 della legge n. 300/1970, dell’art. 3 della legge 108/1990, degli artt.36, 37, 1324, 1345, 1418, 2118 e 2119 c.c.., edegli ar tt. 115, 116 e 414 c.p.c., per avere la Corte di Appello rigettato le domande del Tucci circa l’impugnativa del licenziamento nell’erroneo presupposto che l’estinzione del Gruppo parlamentare comportasse la cessazione automatica del rapporto di lavoro senza alcuna conseguenza circa l’avvenuta impugnativa del licenziamento e le domande spiegate in tal senso. Il motivo va disatteso. Occorre evidenziare che la corte di merito ha rigettato la domanda relativa al licenziamento perdiverse ragioni: in primo luogo ha rilevato che l’interesse all’impugnativa del licenziamento consisteva nel ripristino del rapporto, ripristino impossibile, attesa la cessazione della legislatura e l’estinzione ex legedel Gruppo parlamentare (cioè della parte datoriale). Ha poi ulteriormente evidenziato che, a fronte della domanda originaria consistente nella richiesta di reintegrazione o, in subordine, riassunzione nel Gruppo del PDL, non si era verificato alcun fenomeno successorio, al termine della legislatura tra il Gruppo di AN e quello del PDL, e che, pertanto, la tutela richiesta non era concretamente applicabile, con ciò risultando anche infondata la domanda. Rispetto a tali rationes decidendi, le attuali censure non offrono adeguato contrasto e, comunque, risultano assorbite da quanto sopra evidenziato circa l’inesistenza di fenomeni successori tra i gruppi parlamentari formatisi nell’ambito di differenti legislature, gruppi, peraltro, rinnovatisi anche nella prospettiva politica. Da ultimo deve anche osservarsi che, nel ricorso del Tucci ( pag. 74), non ènemmeno chiaro come sia stato intimato l’asserito licenziamento, allorché esso risulterebbe datato in epoca successiva alla cessazione della legislatura e, dunque, all’estinzione di ogni Gruppo parlamentare. 12)-Con il dodicesimo e ultimo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.c. e conseguente nullità della sentenza, per avere il giudice del rinvio omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegata contro gli eredi del defunto s enatore Matteoli – responsabile ex articolo 38 c.c. quale soggetto che aveva agito in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA] della XV Legislatura per il periodo dal 28.04.2006 al 30.04.2008. Il motivo non ha pregio per le stesse ragioni già esposte riguardo alle censure di cui ai nn. 6)7) e 8). In conclusionedeve accogliersi solo il quinto motivo, con rigetto dei restanti motivi; per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchédecida in conformità ai principi qui enunciatie provveda anche sulle spese concernenti il rapporto processuale tra il ricorrente e il senatore Nania. In ragione della peculiare complessità della vicenda si compensano le spese riguardo al contenzioso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (vedova Maceratini)e quelle tra il primo e gli eredi del senatore Matteoli. P.Q.M La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 34583/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris