CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 45197/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SALAMI Lawal [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • AWARI Abdoularachad [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/12/2019 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata, nonché del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 19/12/2019 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 24/10/2018, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolveva costoro dal reato contestato al capo A), confermando il giudizio di responsabilità per gli altri reati, commessi all'interno dell'Ambasciata del Benin in Roma (B - tentata violenza privata aggravata; D - danneggiamento; E - interruzione di pubblico servizio), e rideterminando la pena. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1 Awari ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento al reato di violenza privata sub B), avendo agito per la legittima pretesa di rilascio del passaporto, con conseguente riconducibilità della condotta alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 cod. pen. (dalle prove dichiarative era emerso che nessuno aveva rappresentato che i tempi e le formalità necessari non consentivano di evadere contestualmente la richiesta sì che il rifiuto era apparso ingiustificato); la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa le modalità di calcolo del trattamento sanzionatorio (determinazione della pena base, aumenti per la continuazione) nonché il diniego del beneficio della sospensione ex art. 163 cod. pen., rilevando a riguardo che reato più grave era stato considerato il danneggiamento pur in assenza di aggravante, con applicazione di pena di gran lunga superiore al minimo edittale ed eccessivi aumenti per la continuazione, anche in questo caso superiori al minimo previsto per ciascun reato. 2.2 Nell'interesse di Salami sono stati del pari articolati due motivi di ricorso, coincidenti con quelli proposti dall'Awari. Entrambi i difensori hanno depositato memorie difensive a sostegno dei ricorsi. 3. I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi generici in quanto meramente reiterativi di censure già proposte in appello e definite dalla corte di merito che, con argomentazioni immuni da vizi logici o errori giuridici: - ha ritenuto insussistente il diritto dei ricorrenti al rilascio immediato del passaporto con conseguente esclusione della qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 392 cod. pen., senza possibilità in sede di legittimità di una rilettura delle risultanze probatorie, adeguatamente esaminate nella doppia pronuncia conforme di condanna; - ha condiviso la congruità del trattamento sanzionatorio, secondo i criteri di legge, con riferimento alla pena base per il reato più grave, il danneggiamento sub D (il ricorrente non considera a tal fine che la violenza privata è stata contestata nella forma tentata), con contenuti aumenti per la continuazione per i delitti sub E e B; - ha negato la concessione all'Awari della sospensione condizionale della pena, in ragione della gravità della condotta plurioffensiva e della precedente condanna, per fatti ravvicinati nel tempo, con valutazione negativa circa la prognosi ex art.164, primo comma cod. pen. È appena il caso di evidenziare che il reato sub D), correttamente qualificato come danneggiamento dal primo giudice, è stato invece indicato in motivazione della corte di merito quale danneggiamento aggravato, senza effetti pregiudizievoli per i ricorrenti, trattandosi di una svista che non ha inciso sulla pena, ben inferiore alla media edittale prevista dall'art. 635, primo comma cod. pen. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore il esidente Luigi,[OSCURATO:PERSONA] ni