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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:F:2008:165
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 Causa F‑83/06

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Punti di priorità – DGE dell’art. 45 dello Statuto» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, l’annullamento degli elenchi dei funzionari promossi al grado B*8 per gli esercizi di promozione 2004 e 2005 in quanto tali elenchi non contengono il suo nominativo nonché degli atti preparatori di tali decisioni e, in subordine, l’annullamento delle decisioni che fissano il punteggio totale di promozione per gli esercizi di promozione 2004 e 2005.

Decisione: Il ricorso è respinto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Sistema di promozione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Reclamo contro l’elenco dei funzionari promossi e contro la fissazione dei punti attribuiti ai funzionari – Decisione di rigetto – Motivazione (Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2) Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], nel quale l’esercizio di promozione si conclude con un atto che contiene due decisioni distinte dell’autorità che ha il potere di nomina, una che stabilisce l’elenco dei promossi e l’altra che fissa il punteggio totale dei funzionari, nessuna di tali due decisioni si presume motivata.

L’obbligo di motivazione è soddisfatto qualora l’autorità che ha il potere di nomina motivi la sua decisione recante rigetto di un reclamo diretto contro le dette decisioni e presentato in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

A questo proposito, poiché le promozioni avvengono per scelta, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a rivelare al candidato escluso la propria valutazione comparativa su di lui e sul candidato preso in considerazione per la promozione.

Di conseguenza, perché l’obbligo di motivazione sia soddisfatto, è sufficiente che nella risposta al reclamo si indichi come sono state applicate, nella situazione individuale del funzionario, le condizioni legali e statutarie di promozione. (v. punti 89 e 91) Riferimento: Corte: 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑225, punto 13) Tribunale di primo grado: 25 febbraio 1992, causa T‑11/91, Schloh/Consiglio (Racc. pag.

II‑203, punti 73, 85 e 86); 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio (Racc.

PI pagg.

I‑A‑119 e II‑357, punti 147 e 148); 14 giugno 2001, causa T‑230/99, McAuley/Consiglio (Racc.

PI pagg.

I‑A‑127 e II‑583, punti 50‑52); 29 novembre 2005, causa T‑218/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑267 e II‑1221, punto 59), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑4137, punto 147)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 Causa F‑83/06 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Punti di priorità – DGE dell’art. 45 dello Statuto» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, l’annullamento degli elenchi dei funzionari promossi al grado B*8 per gli esercizi di promozione 2004 e 2005 in quanto tali elenchi non contengono il suo nominativo nonché degli atti preparatori di tali decisioni e, in subordine, l’annullamento delle decisioni che fissano il punteggio totale di promozione per gli esercizi di promozione 2004 e 2005. Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Sistema di promozione istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] – Reclamo contro l’elenco dei funzionari promossi e contro la fissazione dei punti attribuiti ai funzionari – Decisione di rigetto – Motivazione (Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2) Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], nel quale l’esercizio di promozione si conclude con un atto che contiene due decisioni distinte dell’autorità che ha il potere di nomina, una che stabilisce l’elenco dei promossi e l’altra che fissa il punteggio totale dei funzionari, nessuna di tali due decisioni si presume motivata. L’obbligo di motivazione è soddisfatto qualora l’autorità che ha il potere di nomina motivi la sua decisione recante rigetto di un reclamo diretto contro le dette decisioni e presentato in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. A questo proposito, poiché le promozioni avvengono per scelta, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a rivelare al candidato escluso la propria valutazione comparativa su di lui e sul candidato preso in considerazione per la promozione. Di conseguenza, perché l’obbligo di motivazione sia soddisfatto, è sufficiente che nella risposta al reclamo si indichi come sono state applicate, nella situazione individuale del funzionario, le condizioni legali e statutarie di promozione. (v. punti 89 e 91) Riferimento: Corte: 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑225, punto 13) Tribunale di primo grado: 25 febbraio 1992, causa T‑11/91, Schloh/Consiglio (Racc. pag. II‑203, punti 73, 85 e 86); 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357, punti 147 e 148); 14 giugno 2001, causa T‑230/99, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑127 e II‑583, punti 50‑52); 29 novembre 2005, causa T‑218/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1221, punto 59), e 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punto 147)
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