Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 16712/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Pescara il 17/04/1973 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Perugia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i ottobre 2025 la Corte di appello di Perugia, quale [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a ottenere la rideterminazione del fine pena relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025, che era stato individuato nella data del 13 febbraio 2036.

Il respingimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato dalla Corte di appello di Perugia sull'assunto che, nel caso di specie, non occorreva procedere alla rideterminazione della pena relativa al decreto di cumulo emesso dal Pubblico Ministero il 13 febbraio 2036, che aveva tenuto conto correttamente sia dei provvedimenti precedentemente emessi nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., sia delle detrazioni di pena spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata e di risarcimento del danno.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 130 cod. proc. pen.

Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Perugia, nel respingere l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso di considerare i provvedimenti esecutivi più favorevoli per il condannato, che avrebbero dovuto essere collocati all'interno di un percorso esecutivo che tenesse conto della necessità di procedere a una nuova contabilizzazione delle frazioni detentive fungibili.

La rivalutazione complessiva delle frazioni detentive presofferte patite dal ricorrente, infatti, avrebbe comportato una diversa individuazione del fine pena controverso, che doveva essere indicato nella data del 2 luglio 2034 e non in quella del 13 febbraio 2036.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

22. Osserva il Collegio che l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA], che veniva impropriamente qualificato come istanza di correzione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025, proposto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., veniva respinto dalla Corte di appello di Perugia sulla base di un'analitica ricognizione dei provvedimenti esecutivi precedentemente emessi nei confronti del ricorrente e delle detrazioni di pena spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata e di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, calcolava la pena complessiva che doveva essere eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei provvedimenti di esecuzione precedentemente adottati nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., alla luce dei quali operava le detrazioni di pena, imposte dall'art. 657 cod. proc. pen, determinando il fine pena nella data del 13 febbraio 2036, nell'individuare la quale teneva conto di 720 giorni, computati a titolo di liberazione anticipata, e di 16 giorni, computati a titolo di risarcimento del danno.

In questa cornice, occorre evidenziare che la Corte di appello di Perugia anzitutto teneva conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, richiamato a pagina 3 della decisione censurata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 6 mesi e 20 giorni, precedentemente scontata da [OSCURATO:PERSONA].

Si teneva, inoltre, conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, richiamato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 1 anno e 4 mesi, precedentemente scontata da [OSCURATO:PERSONA].

Si teneva, infine, conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, richiamato nelle pagine 3 e 4 della decisione censurata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 6 anni e 2 mesi, precedentemente scontata da [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta di questa ricostruzione della posizione esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Perugia, tenuto conto dei provvedimenti esecutivi sopra richiamati, individuava il fine pena relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025 nella data, correttamente calcolata dal Pubblico ministero, del 13 febbraio 2036. 3Occorre, pertanto, ribadire che appare destituito di fondamento l'assunto secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva omesso di considerare i provvedimenti esecutivi più favorevoli per il condannato, essendo incontroverso che l'ordinanza impugnata non negava l'esistenza dei cumuli precedenti, sopra richiamati, ma li collocava all'interno di un differente percorso esecutivo, dando conto delle frazioni detentive che erano state computate e delle ragioni che non consentivano la detrazione invocata nell'interesse del ricorrente.

Ne discende che le censure prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non attingono il procedimento di calcolo adottato dalla Corte di appello di Perugia nel provvedimento del 17 giugno 2025, ma si limitano a contestarne l'esito finale sulla base di un conteggio alternativo, che presuppone una inammissibile duplicazione di benefici, negata sulla base di un percorso argomentativo congruo e pienamente rispettoso delle emergenze processuali.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Pescara il 17/04/1973 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Perugia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i ottobre 2025 la Corte di appello di Perugia, quale [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA], finalizzato a ottenere la rideterminazione del fine pena relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025, che era stato individuato nella data del 13 febbraio 2036. Il respingimento dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato dalla Corte di appello di Perugia sull'assunto che, nel caso di specie, non occorreva procedere alla rideterminazione della pena relativa al decreto di cumulo emesso dal Pubblico Ministero il 13 febbraio 2036, che aveva tenuto conto correttamente sia dei provvedimenti precedentemente emessi nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., sia delle detrazioni di pena spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata e di risarcimento del danno. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 130 cod. proc. pen. Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Perugia, nel respingere l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso di considerare i provvedimenti esecutivi più favorevoli per il condannato, che avrebbero dovuto essere collocati all'interno di un percorso esecutivo che tenesse conto della necessità di procedere a una nuova contabilizzazione delle frazioni detentive fungibili. La rivalutazione complessiva delle frazioni detentive presofferte patite dal ricorrente, infatti, avrebbe comportato una diversa individuazione del fine pena controverso, che doveva essere indicato nella data del 2 luglio 2034 e non in quella del 13 febbraio 2036. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 22. Osserva il Collegio che l'incidente di esecuzione presentato da [OSCURATO:PERSONA], che veniva impropriamente qualificato come istanza di correzione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025, proposto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., veniva respinto dalla Corte di appello di Perugia sulla base di un'analitica ricognizione dei provvedimenti esecutivi precedentemente emessi nei confronti del ricorrente e delle detrazioni di pena spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata e di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, calcolava la pena complessiva che doveva essere eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei provvedimenti di esecuzione precedentemente adottati nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., alla luce dei quali operava le detrazioni di pena, imposte dall'art. 657 cod. proc. pen, determinando il fine pena nella data del 13 febbraio 2036, nell'individuare la quale teneva conto di 720 giorni, computati a titolo di liberazione anticipata, e di 16 giorni, computati a titolo di risarcimento del danno. In questa cornice, occorre evidenziare che la Corte di appello di Perugia anzitutto teneva conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, richiamato a pagina 3 della decisione censurata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 6 mesi e 20 giorni, precedentemente scontata da [OSCURATO:PERSONA]. Si teneva, inoltre, conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, richiamato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 1 anno e 4 mesi, precedentemente scontata da [OSCURATO:PERSONA]. Si teneva, infine, conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, richiamato nelle pagine 3 e 4 della decisione censurata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 6 anni e 2 mesi, precedentemente scontata da [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di questa ricostruzione della posizione esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Perugia, tenuto conto dei provvedimenti esecutivi sopra richiamati, individuava il fine pena relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025 nella data, correttamente calcolata dal Pubblico ministero, del 13 febbraio 2036. 3Occorre, pertanto, ribadire che appare destituito di fondamento l'assunto secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione aveva omesso di considerare i provvedimenti esecutivi più favorevoli per il condannato, essendo incontroverso che l'ordinanza impugnata non negava l'esistenza dei cumuli precedenti, sopra richiamati, ma li collocava all'interno di un differente percorso esecutivo, dando conto delle frazioni detentive che erano state computate e delle ragioni che non consentivano la detrazione invocata nell'interesse del ricorrente. Ne discende che le censure prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non attingono il procedimento di calcolo adottato dalla Corte di appello di Perugia nel provvedimento del 17 giugno 2025, ma si limitano a contestarne l'esito finale sulla base di un conteggio alternativo, che presuppone una inammissibile duplicazione di benefici, negata sulla base di un percorso argomentativo congruo e pienamente rispettoso delle emergenze processuali. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 16712/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris