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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20164/2026

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ifeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado dell’Emilia-Romagna n. 349/1/2024 del 26/10/2023, depositatain data 16/04/2024, non notificataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La controversia traeva origine da una verifica della Guardia diconsorziata [OSCURATO:PERSONA].

Coop. al Consorzio, formalmente riferite a unappalto di servizi di logistica.

Secondo i rilievi, la cooperativa nonrisultava in grado di eseguire i servizi appaltati e si limitava a forniremanodopera; su tali risultanze l’Ufficio emetteva gli avvisi diaccertamento ai fini IVA e IRAP per il 2014.Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorsodel contribuente.In appello la Corte riteneva, in via preliminare, che l’eventualeesito del procedimento penale non rilevava nel processo tributario (c.d.doppio binario).

Riteneva infondata la censura di ultrapetizione einquadrava le prestazioni come appalto solo formalmenterappresentato, ma sostanzialmente come somministrazione dimanodopera, con conseguente qualificazione delle fatture come riferitea operazioni giuridicamente inesistenti.

Escludeva inoltre la motivazioneapparente e riteneva che gli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio(assenza di mezzi, apporto del solo fattore umano, profili didirezione/organizzazione del personale) non risultavano superati dallaprova contraria del contribuente.

In tale quadro, non riconosceva ildiritto alla detrazione IVA e riteneva legittimi i recuperi anche ai finiIRAP; la richiesta di prova testimoniale non veniva ritenuta decisiva e ladomanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni veniva rigettataperché generica.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte di secondo grado confermava la decisione impugnata econdannava l’appellante alle spese del secondo grado.Ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a nove motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo deduce la falsa applicazione dell’art. 29 del d.

Lgs.276 del 2003, in combinato disposto con l’art. 1655 c.c. (e con gli artt.18 del d.

Lgs. n. 276 del 2003), nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c.(in riferimento all’art. 7 della L. 212 del 2000), sostenendo che ladecisione adotta una lettura “classica” dell’appalto, non considera lanatura labour intensive dei servizi e ammette un’integrazione postumadella motivazione dell’accertamento (eterodirezione) in sedecontenziosa.Il secondo motivo censura la falsa applicazione degli artt. 2729c.c. e 39, co. 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema diaccertamento induttivo, per l’insussistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della decisione;deduce altresì la violazione dell’art. 2722 c.c. per avere ritenutoammissibili presunzioni su patti contrari al contenuto di documenti, puressendo gli elementi valorizzati compatibili con un appalto labourintensive.Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 168, lett. a), 176 e 178della Direttiva 2006/112/CE (con richiamo agli artt. 11 e 117 Cost.),sostenendo che il diritto dell’Unione impone di riconoscerel’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di personale e,conseguentemente, la detraibilità dell’IVA assolta.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026Le ridette censure possono esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connesse tra loro e incentrate tutte sulla riqualificazionedel rapporto contrattuale de quo.Gli stessi sono infondati.Va premesso che la CTR ha accertato in fatto che “l’Ufficio poi hafornito elementi relativi alla dirigenza del personale, che di fatto eranodirette da [OSCURATO:PERSONA] quale esperto di logistica aziendale eprogettazione da oltre trent’anni, supervisore del lavoro e nondipendente della società Onda.

Quest’ultima, peraltro, non disponevadei mezzi materiali per eseguire le commesse”.In diritto, a fronte di tale accertamento, trova applicazione lagiurisprudenza costante di questa Corte che ritiene indetraibile l’ivarelativa (Cass. n. 22233/2024) nel caso di somministrazione irregolaredi manodopera, schermata da un contratto di appalto di servizi, in cuil'inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornituradedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuitoil corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causalel'esborso dell'apparente appaltante, che, per l'effetto, in difetto dicertezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA, né a finireddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costosostenuto per la sua produzione.

La giurisprudenza di questa Corte dicassazione (Cass. n. 18808/2017; Cass. n. 28953/2018), ha da tempochiarito che, pur dopo la riforma di cui al d.

Lgs. n. 276 del 2003, ilcontratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato daquello di appalto, incorre infatti in nullità, che conforma anche la sortedel contratto tra lavoratore e somministratore.

Ne deriva che lafatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore nonlegittima la detrazione dell'IVA ad esse relativa e l’accertamento rilevaanche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3,del d.

Lgs. 446 del 1997 (Cass. n. 7440/2022; Cass. n. 34876/2021;Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cass. n. 12807/2020).

Affinché possa configurarsi un genuino appaltodi opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.

Lgs. n. 276 del2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad altaintensità di manodopera come quello in oggetto (cd. labour intensive,come espressamente scrive la sentenza impugnata), che all’appaltatoresia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, daconseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione dellavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo suipropri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua delrischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecitadi manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo siainteramente affidato al formale committente, restando irrilevante chemanchi, in capo a quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta delpersonale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, èfrequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il qualeseleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore dilavoro (così Cass. n. 12551/2020; Cass. n. 15557/2019; v. anche Cass.n. 12807/2020).

Ciò che conta (Cass. n. 12551/2020), quindi, è il realeassoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti,con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischiod'impresa.L’accertamento in fatto operato dal giudice di appello, comeriferito in esordio di trattazione del motivo, è sotto questo aspettopuntuale oltre che non più rivedibile in questa sede di Legittimità.Sul punto, quanto poi all’onere della prova, questa Cortecostantemente ritiene che in ordine alla corretta applicazione delleregole sulla prova presuntiva, compete al Giudice di Legittimitànell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della correttaapplicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecieconcreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione dellaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizioè soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbiafatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o(cfr. Cass. n. 10973/2017; Cass. n. 1715/2007).

Peraltro, per l'utilizzodegli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessipermette di acquisire una prova presuntiva, che, qualora anche unica,può ritenersi sufficiente, anche nel processo tributario, a sostenere i fattifiscalmente rilevanti, accertati dalla Amministrazione (Cass. n.1575/2007; cfr. anche Cass. n. 23153/2018), quando manca taleconvergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi perla costituzione della prova.

Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche diragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio dirittodel contribuente a fornire la prova contraria.Ne deriva che l’Ufficio finanziario adempie al proprio onereprobatorio deducendo e provando la sussistenza di elementi indiziari, afronte dei quali scatta l’onere di provare il contrario in capo alcontribuente.

Nel presente caso, la Corte di secondo grado si è allineataa tali principi, ai quali ha dato attuazione, accertando in fatto come“…dall’analisi dei contratti prodotti dalla parte e dai riscontri oggettiviemersi, sia in capo all’appellante che in capo alla Onda, è stato legittimoricondurre tutti i soggetti fra i predetti nell’ambito di un unico modusoperandi caratterizzato da presenza di contratto di appalto “a monte”,stipulato dal Consorzio con un soggetto giuridico terzo (cliente) ed uncontratto di affidamento lavori sulla fornitura di servizi rispetto alcontratto principale, stipulato dallo stesso Consorzio per la Onda, inCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026esecuzione del quale a quest’ultima veniva affidata l’esecuzioneintegrale dei servizi dei soggetti giuridici terzi apportando, però, alcommittente (in un contesto privo di organizzazione di mezzi e, quindi,del connesso rischio d’impresa) unicamente la forza-lavoro, ovvero unamera somministrazione di manodopera.

Pertanto, il dato oggettivoemerso, ad oggi non efficacemente smentito, è che l’appaltatore si sialimitato a fornire il solo fattore umano, inviando soltanto i propridipendenti, senza organizzare l’esecuzione dei lavori e soprattutto senzaaver assunto il correlato rischio d’impresa”.Quindi, avendo valutato come fornita la prova dellaintermediazione illecita, stante la nullità dei contratti, correttamente siè conseguentemente ritenuto da parte del giudice del merito nonconfigurabile un rapporto di appalto tra la committente interposta, conl'impossibilità di detrarre l'Iva da parte della società contribuente.

Ildiritto di detrazione scaturisce infatti dall'effettiva realizzazione dellaprestazione di servizi; sicché mancando tale effettiva prestazione nonsorge il diritto alla detrazione (CGUE, sent. 27 giugno 2018 cause C-459 - 460/17, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 35).Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.6 del d.

Lgs. n. 471/1997, perché la sentenza esclude l’applicabilità delladisposizione sul presupposto che si tratti di operazioni fuori campo IVA,mentre la norma si applica anche a operazioni esenti, non imponibili onon soggette.Il motivo è infondato.In primo luogo, va ricordato che l’accertata illegittimità di cui soprasi è trattato rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativiex art. 5, comma 3, del d.

Lgs. 446/1997 (Cfr. Cass. n. 7440/2022;Cass. n. 34876/2021; Cass. n. 12807/2020).Secondariamente, per ciò che concerne poi il diritto unionale èstato anche affermato che, benché in generale il principio di neutralitàCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026fiscale osti a una distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti(proprio in forza di CGUE, 28 maggio 1998, causa C-3/97, Goodwin eUnstead), al principio fa eccezione il caso in cui per le caratteristicheparticolari dell'oggetto della cessione o della prestazione sia esclusaqualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e uno illecito(CGUE, in causa C-3/97, cit., punto 12).

Ed è questo il caso, giacché ildivieto di dissociazione tra imputazione formale del rapporto di lavoro eutilizzazione effettiva del rapporto comporta che, di là dalle ipotesi disomministrazione regolare, la fornitura di mere prestazioni di lavoro èesclusa dal circuito economico (nello stesso senso, ex multis, Cass. n.34727/2019; Cass. n. 12808/2020; Cass. n. 12551/2020; Cass. n.34876/2021; Cass. n. 7440/2022).

Questo orientamento è stato ribaditoanche da Cass. sez. 5, n. 20613 del 2024 (secondo cui la fatturazionedelle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima ladetrazione dell'IVA ad esse relativa, né la maggior IRAP dovuta,scaturente dall’esclusione della deduzione, quali componenti negativi,per le spese del personale) anche alla luce della giurisprudenza dellaCGUE, sentenze 11 marzo 2020 [OSCURATO:PERSONA], nella causaC-94/19 e C-114/22 del 25 maggio 2023.

Quest’ultima sentenza è stataapplicata dalla Corte di cassazione attraverso l’affermazione del principiodi diritto secondo il quale ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazionedell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto dicessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, inapplicazione della giurisprudenza della Corte unionale (CGUE, sentenzaC-114/22 del 25 maggio 2023), il soggetto passivo non è privato deldiritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullitàsulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono glielementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del dirittounionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasionedell’imposta o da un abuso di diritto.In tema di somministrazione irregolare di manodopera schermatada un contratto di appalto di servizi, l’orientamento sopra richiamato(tra tutte Cass. n. 31720/2018) è stato, da ultimo, confermato (Cass.n. 22233/2024) con riferimento quindi alla legittimità dei recuperi ai finiIres, Irap e Iva (discostandosene in punto di recupero delle ritenute diacconto) puntualizzando, nell’evidenziare la complessiva “caraturaillecita” del contratto intercorrente tra l’apparente appaltante el’apparente appaltatore, che in caso di somministrazione irregolare,schermata da un contratto di appalto di servizi, l’operazione economicarappresentata da quest’ultimo in realtà non ha avuto obiettivamenteluogo tra le parti, che in effetti neppure la volevano: la qual cosaequivale a dire che è mancata la fornitura in sé dei servizi dedotti incontratto ad opera dell’apparente appaltatore, a fronte, e però anche inragione, della quale era (fittiziamente) pattuito nei suoi confronti ilpagamento del corrispettivo ad opera dell’apparente appaltante.In conclusione, l’inesistenza in sé della prestazione renderadicalmente privo di giustificazione l’esborso dell’apparente appaltante,che, pertanto, “in difetto di certezza oltreché di inerenza, non puògiovarsene né per detrarre l’IVA né, a fini reddituali, per computarlo indiminuzione sul reddito quale costo sostenuto (ma in realtà nonsostenuto come esposto in fattura) per la sua produzione” (punto 5.1.).Tale principio consente di concludere che – diversamente daquanto argomentato in ricorso – l’inesistenza giuridica del contratto diappalto (che cela invero una somministrazione di manodopera vietata)produce, sia quanto ai costi ai fini dell’imposizione diretta, sia quantoall’iva, i medesimi effetti di indeducibilità e indetraibilità che si realizzanonei casi di frode, come avviene nella fattispecie che ci occupa.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il quinto motivo censura la violazione e falsa applicazione art. 36del d.

Lgs. n. 546 del 1992, art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; art. 2697cod. civ. e/o art. 7 co. 5-bis d.

Lgs. n. 546 del 1992 ed art. 111Costituzione Italiana per motivazione apparente della sentenzaimpugnata.Il motivo è infondato.La pronuncia di appello, invero, ha reso manifeste le ragioni delladecisione, con motivazione il cui contenuto si pone al di sopra del c.d.“minimo costituzionale” (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).

Essa ha ritenutoche “i rapporti fra la ricorrente e la Onda hanno assunto rilevanza sottoalcuni profili: 1) nel corso degli anni d’imposta 2014-2015-2016 e 2017la Onda ha operato in qualità di fornitore per importi rilevanti neiconfronti del Consorzio, 2) il Consorzio risulta essere stato il primocliente della Onda per imponibile in valore assoluto, in tutti gli annioggetto di verifica, 3) è stato rilevato come le fatture, riferite ai rapportifra il Consorzio e la Onda, presentassero descrizioni parziali nonriconducibili a determinate prestazioni e non sufficienti a giustificare lemodalità ed il contenuto delle stesse prestazioni di servizi…” con ciòescludendo che la contribuente abbia dato prova – quanto ai costioggetto di rilievo – della loro certezza.In diritto, l’affermazione – anche con riguardo al governo deiprincipi in tema di onere probatorio – risulta poi anche corretta.Secondo la giurisprudenza di legittimità, i costi sostenutidall’imprenditore sono deducibili qualora posseggano i requisiti: (a) dicompetenza, quanto al tempo; (b) di certezza, quanto all’esistenza; (c)di oggettiva determinabilità, quanto all’ammontare; (d) di inerenzaall’attività d’impresa.

È stato, altresì, precisato che grava sulcontribuente l’onere di provare non solo l’indefettibile requisitodell’inerenza, ma anche l’effettiva sussistenza dei costi e il loro precisoammontare, attraverso una documentazione di supporto dalla qualeCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026possa ricavarsi, oltre che l’importo, anche la ragione della spesa, nonessendo sufficiente addurne l’avvenuta contabilizzazione (cfr. Cass. n.7214/2015, Cass. n. 30799/2017, Cass. n. 22940/2018, Cass. n.23293/2022, Cass. n. 7718/2025).

Ai surriferiti princìpi di diritto si èuniformata la Corte regionale.Il giudice dell’appello ha ritenuto in fatto che “l’inesistenzagiuridica si è quindi configurata proprio perché le prestazioni fatturatedalla Onda all’appellante sono state diverse da quelle realmente indicatein fattura; ed è in tal senso che si tratta di fatture relative ad operazionigiuridicamente inesistenti.

Nessun dubbio quindi che le fatture emessedalla Onda nei confronti dell’appellante siano riferite ad operazioni diappalto giuridicamente inesistenti.

Infine, si evidenzia che a sostegnodei recuperi d’imposte operati dall’Ufficio, nessuna smentita è pervenutaex adverso nel ricorso introduttivo ed esposti in dettaglio nell’avviso.

Inconclusione, si rileva che la Onda, peraltro, non risulta intestataria dibeni immobili o mobili, fatta eccezione di un solo veicolo non funzionaleall’attività, in quanto adibito unicamente al trasporto di persone.

Risulta,pertanto, inequivocabile che la Onda non poteva rivestire la figura disoggetto appaltatore”.Il sesto motivo, formulato in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. lamenta la violazione art. 115 c.p.c. per non aver ritenuto comeprovata la circostanza che le operazioni riguardassero appalti c.d.“labour intensive”, con conseguente piena liceità degli stessi.Il motivo risulta inammissibile.Il suo contenuto censorio, in concreto, tende infatti a unarivalutazione del merito, operazione non consentita al giudice diLegittimità.

Come è noto, (Cass. n. 24434/2016) in tema di valutazionedelle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimentodel giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, insede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cuiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026all'art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamentedalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa,inammissibile in sede di Legittimità, come si postula in ricorso.Inoltre, la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (Cass. n. 66774/2022); il che non avviene presentecaso.Il settimo motivo lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art.36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.,dell’art. 2697 c.c. e/o dell’art. 7, co. 5-bis, del d.

Lgs. 546 del 1992,nonché dell’art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione è apparenteperché si riduce ad affermazioni apodittiche (“ha provato/non haprovato”), con travisamenti degli atti e del materiale probatorio, senzaesplicitare il percorso logico-decisionale.Anche tale motivo è infondato.– al c.d.

“minimo costituzionale”, va anche rilevato che diversamente daquanto si sostiene in ricorso, l’art. 7 comma 5 bis del d.

Lgs. n. 546 del1992, non è applicabile alla fattispecie, in quanto (Cass. n. 20816/2024)tale disposizione, introdotta dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, essendouna norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudiziintrodotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata invigore della legge predetta.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026L’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché lasentenza non considera provata la circostanza, ritenuta non contestata,che le operazioni riguardano appalti labour intensive, con conseguenteliceità degli stessi.Anche tale motivo, nel concreto, si risolve in una censura meritale,che va dichiarata inammissibile.Il nono motivo prospetta l’omesso esame di fatti decisivi oggettodi discussione tra le parti, in particolare la qualificazione dell’appaltocome labour intensive e ulteriori fatti e documenti (dichiarazioni,Il motivo è inammissibile.Le doglianze di cui si è detto risultano– anch’esse - censure direttea sollecitare una rivisitazione del merito della controversia, il che non èconsentito a questa Corte di Legittimità.Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado dell’Emilia-Romagna n. 349/1/2024 del 26/10/2023, depositatain data 16/04/2024, non notificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La controversia traeva origine da una verifica della Guardia diconsorziata [OSCURATO:PERSONA]. Coop. al Consorzio, formalmente riferite a unappalto di servizi di logistica. Secondo i rilievi, la cooperativa nonrisultava in grado di eseguire i servizi appaltati e si limitava a forniremanodopera; su tali risultanze l’Ufficio emetteva gli avvisi diaccertamento ai fini IVA e IRAP per il 2014.Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto del ricorsodel contribuente.In appello la Corte riteneva, in via preliminare, che l’eventualeesito del procedimento penale non rilevava nel processo tributario (c.d.doppio binario). Riteneva infondata la censura di ultrapetizione einquadrava le prestazioni come appalto solo formalmenterappresentato, ma sostanzialmente come somministrazione dimanodopera, con conseguente qualificazione delle fatture come riferitea operazioni giuridicamente inesistenti. Escludeva inoltre la motivazioneapparente e riteneva che gli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio(assenza di mezzi, apporto del solo fattore umano, profili didirezione/organizzazione del personale) non risultavano superati dallaprova contraria del contribuente. In tale quadro, non riconosceva ildiritto alla detrazione IVA e riteneva legittimi i recuperi anche ai finiIRAP; la richiesta di prova testimoniale non veniva ritenuta decisiva e ladomanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni veniva rigettataperché generica.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte di secondo grado confermava la decisione impugnata econdannava l’appellante alle spese del secondo grado.Ricorre a questa Corte il [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a nove motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo deduce la falsa applicazione dell’art. 29 del d. Lgs.276 del 2003, in combinato disposto con l’art. 1655 c.c. (e con gli artt.18 del d. Lgs. n. 276 del 2003), nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c.(in riferimento all’art. 7 della L. 212 del 2000), sostenendo che ladecisione adotta una lettura “classica” dell’appalto, non considera lanatura labour intensive dei servizi e ammette un’integrazione postumadella motivazione dell’accertamento (eterodirezione) in sedecontenziosa.Il secondo motivo censura la falsa applicazione degli artt. 2729c.c. e 39, co. 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema diaccertamento induttivo, per l’insussistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della decisione;deduce altresì la violazione dell’art. 2722 c.c. per avere ritenutoammissibili presunzioni su patti contrari al contenuto di documenti, puressendo gli elementi valorizzati compatibili con un appalto labourintensive.Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 168, lett. a), 176 e 178della Direttiva 2006/112/CE (con richiamo agli artt. 11 e 117 Cost.),sostenendo che il diritto dell’Unione impone di riconoscerel’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di personale e,conseguentemente, la detraibilità dell’IVA assolta.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026Le ridette censure possono esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connesse tra loro e incentrate tutte sulla riqualificazionedel rapporto contrattuale de quo.Gli stessi sono infondati.Va premesso che la CTR ha accertato in fatto che “l’Ufficio poi hafornito elementi relativi alla dirigenza del personale, che di fatto eranodirette da [OSCURATO:PERSONA] quale esperto di logistica aziendale eprogettazione da oltre trent’anni, supervisore del lavoro e nondipendente della società Onda. Quest’ultima, peraltro, non disponevadei mezzi materiali per eseguire le commesse”.In diritto, a fronte di tale accertamento, trova applicazione lagiurisprudenza costante di questa Corte che ritiene indetraibile l’ivarelativa (Cass. n. 22233/2024) nel caso di somministrazione irregolaredi manodopera, schermata da un contratto di appalto di servizi, in cuil'inesistenza della prestazione, derivante dalla mancanza della fornituradedotta in contratto a fronte della quale era stato fittiziamente pattuitoil corrispettivo, rende radicalmente privo di giustificazione causalel'esborso dell'apparente appaltante, che, per l'effetto, in difetto dicertezza e inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA, né a finireddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costosostenuto per la sua produzione. La giurisprudenza di questa Corte dicassazione (Cass. n. 18808/2017; Cass. n. 28953/2018), ha da tempochiarito che, pur dopo la riforma di cui al d. Lgs. n. 276 del 2003, ilcontratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato daquello di appalto, incorre infatti in nullità, che conforma anche la sortedel contratto tra lavoratore e somministratore. Ne deriva che lafatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore nonlegittima la detrazione dell'IVA ad esse relativa e l’accertamento rilevaanche ai fini della deduzione di componenti negativi ex art. 5, comma 3,del d. Lgs. 446 del 1997 (Cass. n. 7440/2022; Cass. n. 34876/2021;Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cass. n. 12807/2020). Affinché possa configurarsi un genuino appaltodi opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. Lgs. n. 276 del2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad altaintensità di manodopera come quello in oggetto (cd. labour intensive,come espressamente scrive la sentenza impugnata), che all’appaltatoresia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, daconseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione dellavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo suipropri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua delrischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecitadi manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo siainteramente affidato al formale committente, restando irrilevante chemanchi, in capo a quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta delpersonale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, èfrequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il qualeseleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore dilavoro (così Cass. n. 12551/2020; Cass. n. 15557/2019; v. anche Cass.n. 12807/2020). Ciò che conta (Cass. n. 12551/2020), quindi, è il realeassoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti,con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischiod'impresa.L’accertamento in fatto operato dal giudice di appello, comeriferito in esordio di trattazione del motivo, è sotto questo aspettopuntuale oltre che non più rivedibile in questa sede di Legittimità.Sul punto, quanto poi all’onere della prova, questa Cortecostantemente ritiene che in ordine alla corretta applicazione delleregole sulla prova presuntiva, compete al Giudice di Legittimitànell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della correttaapplicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecieconcreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione dellaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizioè soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbiafatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o(cfr. Cass. n. 10973/2017; Cass. n. 1715/2007). Peraltro, per l'utilizzodegli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessipermette di acquisire una prova presuntiva, che, qualora anche unica,può ritenersi sufficiente, anche nel processo tributario, a sostenere i fattifiscalmente rilevanti, accertati dalla Amministrazione (Cass. n.1575/2007; cfr. anche Cass. n. 23153/2018), quando manca taleconvergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi perla costituzione della prova. Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche diragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio dirittodel contribuente a fornire la prova contraria.Ne deriva che l’Ufficio finanziario adempie al proprio onereprobatorio deducendo e provando la sussistenza di elementi indiziari, afronte dei quali scatta l’onere di provare il contrario in capo alcontribuente. Nel presente caso, la Corte di secondo grado si è allineataa tali principi, ai quali ha dato attuazione, accertando in fatto come“…dall’analisi dei contratti prodotti dalla parte e dai riscontri oggettiviemersi, sia in capo all’appellante che in capo alla Onda, è stato legittimoricondurre tutti i soggetti fra i predetti nell’ambito di un unico modusoperandi caratterizzato da presenza di contratto di appalto “a monte”,stipulato dal Consorzio con un soggetto giuridico terzo (cliente) ed uncontratto di affidamento lavori sulla fornitura di servizi rispetto alcontratto principale, stipulato dallo stesso Consorzio per la Onda, inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026esecuzione del quale a quest’ultima veniva affidata l’esecuzioneintegrale dei servizi dei soggetti giuridici terzi apportando, però, alcommittente (in un contesto privo di organizzazione di mezzi e, quindi,del connesso rischio d’impresa) unicamente la forza-lavoro, ovvero unamera somministrazione di manodopera. Pertanto, il dato oggettivoemerso, ad oggi non efficacemente smentito, è che l’appaltatore si sialimitato a fornire il solo fattore umano, inviando soltanto i propridipendenti, senza organizzare l’esecuzione dei lavori e soprattutto senzaaver assunto il correlato rischio d’impresa”.Quindi, avendo valutato come fornita la prova dellaintermediazione illecita, stante la nullità dei contratti, correttamente siè conseguentemente ritenuto da parte del giudice del merito nonconfigurabile un rapporto di appalto tra la committente interposta, conl'impossibilità di detrarre l'Iva da parte della società contribuente. Ildiritto di detrazione scaturisce infatti dall'effettiva realizzazione dellaprestazione di servizi; sicché mancando tale effettiva prestazione nonsorge il diritto alla detrazione (CGUE, sent. 27 giugno 2018 cause C-459 - 460/17, [OSCURATO:SOCIETA]., punto 35).Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.6 del d. Lgs. n. 471/1997, perché la sentenza esclude l’applicabilità delladisposizione sul presupposto che si tratti di operazioni fuori campo IVA,mentre la norma si applica anche a operazioni esenti, non imponibili onon soggette.Il motivo è infondato.In primo luogo, va ricordato che l’accertata illegittimità di cui soprasi è trattato rileva anche ai fini della deduzione di componenti negativiex art. 5, comma 3, del d. Lgs. 446/1997 (Cfr. Cass. n. 7440/2022;Cass. n. 34876/2021; Cass. n. 12807/2020).Secondariamente, per ciò che concerne poi il diritto unionale èstato anche affermato che, benché in generale il principio di neutralitàCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026fiscale osti a una distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti(proprio in forza di CGUE, 28 maggio 1998, causa C-3/97, Goodwin eUnstead), al principio fa eccezione il caso in cui per le caratteristicheparticolari dell'oggetto della cessione o della prestazione sia esclusaqualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e uno illecito(CGUE, in causa C-3/97, cit., punto 12). Ed è questo il caso, giacché ildivieto di dissociazione tra imputazione formale del rapporto di lavoro eutilizzazione effettiva del rapporto comporta che, di là dalle ipotesi disomministrazione regolare, la fornitura di mere prestazioni di lavoro èesclusa dal circuito economico (nello stesso senso, ex multis, Cass. n.34727/2019; Cass. n. 12808/2020; Cass. n. 12551/2020; Cass. n.34876/2021; Cass. n. 7440/2022). Questo orientamento è stato ribaditoanche da Cass. sez. 5, n. 20613 del 2024 (secondo cui la fatturazionedelle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima ladetrazione dell'IVA ad esse relativa, né la maggior IRAP dovuta,scaturente dall’esclusione della deduzione, quali componenti negativi,per le spese del personale) anche alla luce della giurisprudenza dellaCGUE, sentenze 11 marzo 2020 [OSCURATO:PERSONA], nella causaC-94/19 e C-114/22 del 25 maggio 2023. Quest’ultima sentenza è stataapplicata dalla Corte di cassazione attraverso l’affermazione del principiodi diritto secondo il quale ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazionedell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto dicessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, inapplicazione della giurisprudenza della Corte unionale (CGUE, sentenzaC-114/22 del 25 maggio 2023), il soggetto passivo non è privato deldiritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullitàsulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono glielementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del dirittounionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasionedell’imposta o da un abuso di diritto.In tema di somministrazione irregolare di manodopera schermatada un contratto di appalto di servizi, l’orientamento sopra richiamato(tra tutte Cass. n. 31720/2018) è stato, da ultimo, confermato (Cass.n. 22233/2024) con riferimento quindi alla legittimità dei recuperi ai finiIres, Irap e Iva (discostandosene in punto di recupero delle ritenute diacconto) puntualizzando, nell’evidenziare la complessiva “caraturaillecita” del contratto intercorrente tra l’apparente appaltante el’apparente appaltatore, che in caso di somministrazione irregolare,schermata da un contratto di appalto di servizi, l’operazione economicarappresentata da quest’ultimo in realtà non ha avuto obiettivamenteluogo tra le parti, che in effetti neppure la volevano: la qual cosaequivale a dire che è mancata la fornitura in sé dei servizi dedotti incontratto ad opera dell’apparente appaltatore, a fronte, e però anche inragione, della quale era (fittiziamente) pattuito nei suoi confronti ilpagamento del corrispettivo ad opera dell’apparente appaltante.In conclusione, l’inesistenza in sé della prestazione renderadicalmente privo di giustificazione l’esborso dell’apparente appaltante,che, pertanto, “in difetto di certezza oltreché di inerenza, non puògiovarsene né per detrarre l’IVA né, a fini reddituali, per computarlo indiminuzione sul reddito quale costo sostenuto (ma in realtà nonsostenuto come esposto in fattura) per la sua produzione” (punto 5.1.).Tale principio consente di concludere che – diversamente daquanto argomentato in ricorso – l’inesistenza giuridica del contratto diappalto (che cela invero una somministrazione di manodopera vietata)produce, sia quanto ai costi ai fini dell’imposizione diretta, sia quantoall’iva, i medesimi effetti di indeducibilità e indetraibilità che si realizzanonei casi di frode, come avviene nella fattispecie che ci occupa.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il quinto motivo censura la violazione e falsa applicazione art. 36del d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; art. 2697cod. civ. e/o art. 7 co. 5-bis d. Lgs. n. 546 del 1992 ed art. 111Costituzione Italiana per motivazione apparente della sentenzaimpugnata.Il motivo è infondato.La pronuncia di appello, invero, ha reso manifeste le ragioni delladecisione, con motivazione il cui contenuto si pone al di sopra del c.d.“minimo costituzionale” (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Essa ha ritenutoche “i rapporti fra la ricorrente e la Onda hanno assunto rilevanza sottoalcuni profili: 1) nel corso degli anni d’imposta 2014-2015-2016 e 2017la Onda ha operato in qualità di fornitore per importi rilevanti neiconfronti del Consorzio, 2) il Consorzio risulta essere stato il primocliente della Onda per imponibile in valore assoluto, in tutti gli annioggetto di verifica, 3) è stato rilevato come le fatture, riferite ai rapportifra il Consorzio e la Onda, presentassero descrizioni parziali nonriconducibili a determinate prestazioni e non sufficienti a giustificare lemodalità ed il contenuto delle stesse prestazioni di servizi…” con ciòescludendo che la contribuente abbia dato prova – quanto ai costioggetto di rilievo – della loro certezza.In diritto, l’affermazione – anche con riguardo al governo deiprincipi in tema di onere probatorio – risulta poi anche corretta.Secondo la giurisprudenza di legittimità, i costi sostenutidall’imprenditore sono deducibili qualora posseggano i requisiti: (a) dicompetenza, quanto al tempo; (b) di certezza, quanto all’esistenza; (c)di oggettiva determinabilità, quanto all’ammontare; (d) di inerenzaall’attività d’impresa. È stato, altresì, precisato che grava sulcontribuente l’onere di provare non solo l’indefettibile requisitodell’inerenza, ma anche l’effettiva sussistenza dei costi e il loro precisoammontare, attraverso una documentazione di supporto dalla qualeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026possa ricavarsi, oltre che l’importo, anche la ragione della spesa, nonessendo sufficiente addurne l’avvenuta contabilizzazione (cfr. Cass. n.7214/2015, Cass. n. 30799/2017, Cass. n. 22940/2018, Cass. n.23293/2022, Cass. n. 7718/2025). Ai surriferiti princìpi di diritto si èuniformata la Corte regionale.Il giudice dell’appello ha ritenuto in fatto che “l’inesistenzagiuridica si è quindi configurata proprio perché le prestazioni fatturatedalla Onda all’appellante sono state diverse da quelle realmente indicatein fattura; ed è in tal senso che si tratta di fatture relative ad operazionigiuridicamente inesistenti. Nessun dubbio quindi che le fatture emessedalla Onda nei confronti dell’appellante siano riferite ad operazioni diappalto giuridicamente inesistenti. Infine, si evidenzia che a sostegnodei recuperi d’imposte operati dall’Ufficio, nessuna smentita è pervenutaex adverso nel ricorso introduttivo ed esposti in dettaglio nell’avviso. Inconclusione, si rileva che la Onda, peraltro, non risulta intestataria dibeni immobili o mobili, fatta eccezione di un solo veicolo non funzionaleall’attività, in quanto adibito unicamente al trasporto di persone. Risulta,pertanto, inequivocabile che la Onda non poteva rivestire la figura disoggetto appaltatore”.Il sesto motivo, formulato in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. lamenta la violazione art. 115 c.p.c. per non aver ritenuto comeprovata la circostanza che le operazioni riguardassero appalti c.d.“labour intensive”, con conseguente piena liceità degli stessi.Il motivo risulta inammissibile.Il suo contenuto censorio, in concreto, tende infatti a unarivalutazione del merito, operazione non consentita al giudice diLegittimità. Come è noto, (Cass. n. 24434/2016) in tema di valutazionedelle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimentodel giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, insede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cuiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026all'art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamentedalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa,inammissibile in sede di Legittimità, come si postula in ricorso.Inoltre, la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione (Cass. n. 66774/2022); il che non avviene presentecaso.Il settimo motivo lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art.36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.,dell’art. 2697 c.c. e/o dell’art. 7, co. 5-bis, del d. Lgs. 546 del 1992,nonché dell’art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione è apparenteperché si riduce ad affermazioni apodittiche (“ha provato/non haprovato”), con travisamenti degli atti e del materiale probatorio, senzaesplicitare il percorso logico-decisionale.Anche tale motivo è infondato.– al c.d. “minimo costituzionale”, va anche rilevato che diversamente daquanto si sostiene in ricorso, l’art. 7 comma 5 bis del d. Lgs. n. 546 del1992, non è applicabile alla fattispecie, in quanto (Cass. n. 20816/2024)tale disposizione, introdotta dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, essendouna norma di natura sostanziale e non processuale, si applica ai giudiziintrodotti successivamente al 16 settembre 2022, data di entrata invigore della legge predetta.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 24922/2024Numero sezionale 3258/2026Numero di raccolta generale 20164/2026Data pubblicazione 16/06/2026L’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché lasentenza non considera provata la circostanza, ritenuta non contestata,che le operazioni riguardano appalti labour intensive, con conseguenteliceità degli stessi.Anche tale motivo, nel concreto, si risolve in una censura meritale,che va dichiarata inammissibile.Il nono motivo prospetta l’omesso esame di fatti decisivi oggettodi discussione tra le parti, in particolare la qualificazione dell’appaltocome labour intensive e ulteriori fatti e documenti (dichiarazioni,Il motivo è inammissibile.Le doglianze di cui si è detto risultano– anch’esse - censure direttea sollecitare una rivisitazione del merito della controversia, il che non èconsentito a questa Corte di Legittimità.Conclusivamente, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13