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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 04612/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato , tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti contestati di furto pluriaggravato e di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, condannandolo, riconosciuta la continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa — ha riconosciuto la continuazione Cbrì i reati di cui alla sentenza de 17 gennaio 2020 della Corte di appello di Bari,, e rideterminato la pena complessiva in adi tre e mesi otto di reclusione e euro 1.400 di multa.

2. Ricorre per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo denunciando erronea applicazione della legge penale e correlati vizi ella motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con successiva comunicazione da sua firma, depositata in data 10 ottobre 2023, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

4. La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

D) cod. proc. pen. 5.

Poiché il ricorrente ha ritualmente rinunciato a coltivare il ricorso dallo stesso proposto, si impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen in relazione all'art. 591, comma 1 lett.

D) cod.proc.pen.

Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 (dep. 2016), Censo, Rv. 266244).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. osì deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RoseiyAria Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato , tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti contestati di furto pluriaggravato e di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora, condannandolo, riconosciuta la continuazione, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa — ha riconosciuto la continuazione Cbrì i reati di cui alla sentenza de 17 gennaio 2020 della Corte di appello di Bari,, e rideterminato la pena complessiva in adi tre e mesi otto di reclusione e euro 1.400 di multa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo denunciando erronea applicazione della legge penale e correlati vizi ella motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con successiva comunicazione da sua firma, depositata in data 10 ottobre 2023, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 4. La rinuncia al ricorso costituisce causa d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. D) cod. proc. pen. 5. Poiché il ricorrente ha ritualmente rinunciato a coltivare il ricorso dallo stesso proposto, si impone la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen in relazione all'art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (dep. 2016), Censo, Rv. 266244). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 cod.proc.pen ), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. osì deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RoseiyAria Miccoli CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]
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