CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 25698/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 187-7900/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 settembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal tribunale del medesimo capoluogo il 16 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di concorso in frode assicurativa di cui agli artt. 110, 642, cod. pen. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 237, 191 e 192 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 642 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. In particolare, la difesa ricorrente riteneva che le dichiarazioni rese dall'imputato, quando non era ancora indagato, all'investigatore privato non potessero configurare una confessione stragiudiziale e, conseguentemente, assumere valore probatorio, né poteva essere utilizzata a fini probatori la relazione investigativa prodotta dalla Compagnia e neppure sottoscritta. Le doglianze difensive (replicate con memoria conclusionale del 12 maggio 2022) reiterano rilievi già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). La Corte di merito - alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata - nel ribadire l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato all'investigatore privato, si è conformata al principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, in tema di reato di frode in assicurazione, le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo (da ultimo, Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017 - dep. 16/01/2018, Colella e altro, Rv. 272674). Nella fattispecie tali dichiarazioni erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso l'acquisizione della relazione tecnica delegata dall'assicurazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ( 187-7900/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.