CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 20 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 10 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura, peraltro del ':utto genericamente, la sentenza della Corte di appello per mancanza di motivazione, risulta manifestamente infondato, in quanto denunciante un vizio che la lettura del provvedimento impugnato dimostra inesistente, avendo il secondo giudice, con il richiamo anche alla decisione di primo grado, ampiamente individuato alle pagine 3 e 4 gli elementi a fondamento della condanna emersi dall'istruttoria, e non smentiti da un'alternativa verosimile ricostruzione dei fatti da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente