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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12006/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di Roma; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza indicata in epigrafe di rigetto dell'istanza di riesame con la quale, in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2021, era stata chiesta l'applicazione della misura più gradata degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, presso l'abitazione della madre.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen), sul rilievo che il Collegio cautelare si sarebbe discostato, senza darne alcuna valida logica e sostenibile ragione, sia dal dettato del citato art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., sia dalle linee guida tracciate da Sezioni Unite con la sentenza n. 20769 del 2016.

Sostiene che non sarebbe condivisibile l'orientamento secondo cui gli arresti domiciliari rafforzati non sono una misura custodiale autonoma rispetto a quella degli arresti domiciliari cd. semplici, sicché il Giudice cautelare, quando esclude, con argomentazioni immuni da vizi motivazionali e da violazioni di legge, l'idoneità degli arresti domiciliari, non sarebbe tenuto a motivare anche sull'inidoneità del mezzo di controllo elettronico.

Obietta il ricorrente come tale ragionamento sia corretto rispetto alle prescrizioni che possono essere imposte, in uno con gli arresti domiciliari, ma non rispetto alla richiesta di applicazione del braccialetto elettronico, per il quale serve il consenso dell'indagato-imputato, cosicché tale misura assurge a sottospecie degli arresti domiciliari, in quanto se applicata consentirebbe un costante monitoraggio del prevenuto, sottratto alla sua volontà, di fatto equiparandola alla custodia intramuraria.

Non avendo il Collegio cautelare motivato in ordine a tale decisivo aspetto, l'ordinanza impugnata sarebbe incorsa nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità.

2. Il tribunale cautelare ha dato atto che, nell'abitazione del ricorrente, peraltro non incensurato, sono stati sequestrati kg 50 di hashish, contenenti ben gr. 13.980,618 di THC, quantitativo da cui erano ricavabili n. 559.224 dosi, in base alla consulenza tossicologica in atti.

Quanto poi al profilo dell'inadeguatezza delle altre misure diverse dalla custodia in carcere, il Collegio cautelare ha ricordato come l'ordinanza applicativa avesse fatto riferimento al pericolo di reiteratio criminis ravvisato: 1) nel collegamento non episodico del ricorrente con persone dedite al narcotraffico, in ragione dell'ingente quantitativo sequestrato e nella presentazione in plurimi panetti, esattamente n. 500 pezzi, a loro volta suddivisi in pacchi da n. 60, n. 10, n. 1 e n. 97 pezzi; 2) nella necessità di garantire l'acquisizione e la genuinità di ulteriori elementi di prova per l'individuazione dei concorrenti nel reato contestato, mediante l'esame dei quattro telefonini di cui due a doppia scheda, corrispondenti perciò a sei diversi codici IMEI, di cui uno non estratto dalla PG, con almeno due schede di utilizzo intestate fittiziamente a soggetti terzi.

A fronte di tali motivazioni, il Collegio cautelare ha osservato come il ricorrente si fosse limitato a fare riferimento a fornitori anonimi della sostanza stupefacente.

Su queste basi (tutte inerenti al fatto storico sussunto nell'imputazione cautelare, alle modalità di commissione del fatto e alla personalità dell'indagato), il tribunale cautelare ha condiviso ed ha ritenuto esaustive le argomentazioni del \\i•C GIP, evidenziando che effettivamente la misura più lieve invocata dalla difesa, pur essendo astrattamente idonea ad inibire gli spostamenti sul territorio dell'indagato, tuttavia non avrebbe avuto il potere di interrompere i contatti con l'organizzazione di narcotrafficanti, attuabili con modalità a distanza ormai rese dalla scienza e tecnica cosi capillari e di facile attuazione su plurimi dispositivi elettronici, tali da non poter essere contrastate se non con la misura custodiale Nel pervenire a tale conclusione, il Giudice del riesame si è ti~ uniformato al principio di diritto (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 - 05) secondo il quale il giudice cautelare, che postuli l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ha l'onere di formulare il giudizio di inadeguatezza della misura custodiale domestica, onere da assolvere sulla base di una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto (nel caso di specie, illecita detenzione di 50 Kg di hashish, quantitativo da cui erano ricavabili n. 559.224 dosi e suddiviso in plurimi panetti, esattamente n. 500 pezzi, a loro volta suddivisi in pacchi da n. 60, n. 10, n. 1 e n. 97 pezzi), alle motivazioni di esso (detenzione di ingente quantità di stupefacente giustificata, sulla base del collegamento con narcotrafficanti, essendo questi ultimi i soli che possono movimentare tali quantitativi di droga) ed alla personalità dell'indagato (non incensurato).Da tutto ciò, con motivazione non manifestamente illogica, supportata da massime di esperienza generalizzate, il tribunale distrettuale ha dedotto come gli arresti domiciliari, pur associati a meccanismi elettronici di controllo a distanza, non sarebbero adeguati, pur essendo astrattamente idonei ad inibire gli spostamenti sul territorio dell'indagato, a salvaguardare il pericolo di reiteratio criminis, potendo l'indagato riprendere i contatti con l'organizzazione di narcotrafficanti.

L'ordinanza impugnata perciò non merita le censure che le sono state mosse e il ricorrente erroneamente non considera che la quantità di droga detenuta rende concreti i collegamenti con organizzazioni criminali, cosicché non rileva il fatto che egli si astenga dall'allontanarsi dal luogo degli arresti, essendo tale pericolo salvaguardato, di regola, dal "braccialetto elettronico", ma rileva che, nonostante la cautela accessoria, gli arresti domiciliari sarebbero inadatti a soddisfare il bisogno cautelare che, nel caso di specie, non è parametrato al pericolo di fuga o al pericolo di reiterazione del reato mediante l'allontanamento dal domicilio, bensì, indipendentemente dai controlli saltuari o continuativi di polizia, al pericolo di reiteratio criminis incombente nel luogo extracarcerario di custodia cautelare.

Il ricorrente, che si è attardato nel formulare osservazioni, del tutto eccentriche, sulla natura giuridica del "braccialetto elettronico", non si è neppure minimamente confrontato con tale ratio decidendi del provvedimento impugnato, confezionando un motivo di ricorso che, oltre ad essere manifestamente infondato, è anche aspecifico perché non correlato alla motivazione dell'ordinanza gravata.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. z P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di Roma; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza indicata in epigrafe di rigetto dell'istanza di riesame con la quale, in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata con l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 29 ottobre 2021, era stata chiesta l'applicazione della misura più gradata degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, presso l'abitazione della madre. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato ad un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen), sul rilievo che il Collegio cautelare si sarebbe discostato, senza darne alcuna valida logica e sostenibile ragione, sia dal dettato del citato art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., sia dalle linee guida tracciate da Sezioni Unite con la sentenza n. 20769 del 2016. Sostiene che non sarebbe condivisibile l'orientamento secondo cui gli arresti domiciliari rafforzati non sono una misura custodiale autonoma rispetto a quella degli arresti domiciliari cd. semplici, sicché il Giudice cautelare, quando esclude, con argomentazioni immuni da vizi motivazionali e da violazioni di legge, l'idoneità degli arresti domiciliari, non sarebbe tenuto a motivare anche sull'inidoneità del mezzo di controllo elettronico. Obietta il ricorrente come tale ragionamento sia corretto rispetto alle prescrizioni che possono essere imposte, in uno con gli arresti domiciliari, ma non rispetto alla richiesta di applicazione del braccialetto elettronico, per il quale serve il consenso dell'indagato-imputato, cosicché tale misura assurge a sottospecie degli arresti domiciliari, in quanto se applicata consentirebbe un costante monitoraggio del prevenuto, sottratto alla sua volontà, di fatto equiparandola alla custodia intramuraria. Non avendo il Collegio cautelare motivato in ordine a tale decisivo aspetto, l'ordinanza impugnata sarebbe incorsa nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. 2. Il tribunale cautelare ha dato atto che, nell'abitazione del ricorrente, peraltro non incensurato, sono stati sequestrati kg 50 di hashish, contenenti ben gr. 13.980,618 di THC, quantitativo da cui erano ricavabili n. 559.224 dosi, in base alla consulenza tossicologica in atti. Quanto poi al profilo dell'inadeguatezza delle altre misure diverse dalla custodia in carcere, il Collegio cautelare ha ricordato come l'ordinanza applicativa avesse fatto riferimento al pericolo di reiteratio criminis ravvisato: 1) nel collegamento non episodico del ricorrente con persone dedite al narcotraffico, in ragione dell'ingente quantitativo sequestrato e nella presentazione in plurimi panetti, esattamente n. 500 pezzi, a loro volta suddivisi in pacchi da n. 60, n. 10, n. 1 e n. 97 pezzi; 2) nella necessità di garantire l'acquisizione e la genuinità di ulteriori elementi di prova per l'individuazione dei concorrenti nel reato contestato, mediante l'esame dei quattro telefonini di cui due a doppia scheda, corrispondenti perciò a sei diversi codici IMEI, di cui uno non estratto dalla PG, con almeno due schede di utilizzo intestate fittiziamente a soggetti terzi. A fronte di tali motivazioni, il Collegio cautelare ha osservato come il ricorrente si fosse limitato a fare riferimento a fornitori anonimi della sostanza stupefacente. Su queste basi (tutte inerenti al fatto storico sussunto nell'imputazione cautelare, alle modalità di commissione del fatto e alla personalità dell'indagato), il tribunale cautelare ha condiviso ed ha ritenuto esaustive le argomentazioni del \\i•C GIP, evidenziando che effettivamente la misura più lieve invocata dalla difesa, pur essendo astrattamente idonea ad inibire gli spostamenti sul territorio dell'indagato, tuttavia non avrebbe avuto il potere di interrompere i contatti con l'organizzazione di narcotrafficanti, attuabili con modalità a distanza ormai rese dalla scienza e tecnica cosi capillari e di facile attuazione su plurimi dispositivi elettronici, tali da non poter essere contrastate se non con la misura custodiale Nel pervenire a tale conclusione, il Giudice del riesame si è ti~ uniformato al principio di diritto (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 - 05) secondo il quale il giudice cautelare, che postuli l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, ha l'onere di formulare il giudizio di inadeguatezza della misura custodiale domestica, onere da assolvere sulla base di una prognosi fondata su elementi specifici inerenti al fatto (nel caso di specie, illecita detenzione di 50 Kg di hashish, quantitativo da cui erano ricavabili n. 559.224 dosi e suddiviso in plurimi panetti, esattamente n. 500 pezzi, a loro volta suddivisi in pacchi da n. 60, n. 10, n. 1 e n. 97 pezzi), alle motivazioni di esso (detenzione di ingente quantità di stupefacente giustificata, sulla base del collegamento con narcotrafficanti, essendo questi ultimi i soli che possono movimentare tali quantitativi di droga) ed alla personalità dell'indagato (non incensurato).Da tutto ciò, con motivazione non manifestamente illogica, supportata da massime di esperienza generalizzate, il tribunale distrettuale ha dedotto come gli arresti domiciliari, pur associati a meccanismi elettronici di controllo a distanza, non sarebbero adeguati, pur essendo astrattamente idonei ad inibire gli spostamenti sul territorio dell'indagato, a salvaguardare il pericolo di reiteratio criminis, potendo l'indagato riprendere i contatti con l'organizzazione di narcotrafficanti. L'ordinanza impugnata perciò non merita le censure che le sono state mosse e il ricorrente erroneamente non considera che la quantità di droga detenuta rende concreti i collegamenti con organizzazioni criminali, cosicché non rileva il fatto che egli si astenga dall'allontanarsi dal luogo degli arresti, essendo tale pericolo salvaguardato, di regola, dal "braccialetto elettronico", ma rileva che, nonostante la cautela accessoria, gli arresti domiciliari sarebbero inadatti a soddisfare il bisogno cautelare che, nel caso di specie, non è parametrato al pericolo di fuga o al pericolo di reiterazione del reato mediante l'allontanamento dal domicilio, bensì, indipendentemente dai controlli saltuari o continuativi di polizia, al pericolo di reiteratio criminis incombente nel luogo extracarcerario di custodia cautelare. Il ricorrente, che si è attardato nel formulare osservazioni, del tutto eccentriche, sulla natura giuridica del "braccialetto elettronico", non si è neppure minimamente confrontato con tale ratio decidendi del provvedimento impugnato, confezionando un motivo di ricorso che, oltre ad essere manifestamente infondato, è anche aspecifico perché non correlato alla motivazione dell'ordinanza gravata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. z P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp
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