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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17554/2026

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A62S22A341C) e [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giuliani e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 7951/19/17, depositata il 21/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di soci, e quest’ultimo anche quale amministratore, dellaEuromarketing s.r.l. cessata nel 2010, impugnavano, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Latina, la cartella di pagamento n.05720150020727784, notificata nel 2015 a [OSCURATO:PERSONA] qualeintestatario e agli altri quali coobbligati.I contribuenti si erano in precedenza accollati, in occasione delladefinizione dell’avviso di accertamento notificato alla società per leimposte da questa dovute, il debito gravante su quest’ultima in relazioneall’anno d’imposta 2009, ma, in conseguenza del tardivo pagamento dellerate n. 5 e n. 6 senza il versamento di sanzioni e interessi, l’Ufficio avevaprovveduto all’iscrizione a ruolo delle relative sanzioni, pari al 30% degliimporti dovuti, ritenendo che non si fosse perfezionato il cd. ravvedimentooperoso.La CTP accoglieva il ricorso.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, laquale rigettava il gravame.3.

Hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affidandosi a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso,mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di giudicato internoe di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevate daicontroricorrenti.1.1 Tali eccezioni sono infondate.Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/20261.2 Per quanto attiene all’asserita formazione del giudicato sullarilevata inammissibilità dell’atto di appello dell’Ufficio, la CTR non haaffatto dichiarato che il gravame proposto fosse inammissibile, ma anzi,assumendo che lo stesso fosse «ai limiti [e quindi, non oltre] dellainammissibilità per violazione degli artt. 57 e 58 del D.Lgs 546/92», haritenuto lo stesso ammissibile, dichiarandolo, nel merito, «non […]meritevole di accoglimento».1.3 In ordine, poi, alla mancata costituzione dell’Ufficio in primogrado - premesso che tale condotta è di per sé di carattere “neutro” e taleda non comportare la “non contestazione” dei fatti dedotti daicontribuenti, posto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilprincipio di non contestazione è richiamato dall'art. 115 c.p.c. conespresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la suavalidità rispetto a quelle contumaci, sicché al convenuto, costituitosi inappello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegatidall'attore a sostegno della domanda (Cass. 02/01/2025, n. 25; Cass.24/05/2023, n. 14372; Cass. 26/06/2018, n. 16800; Cass. 14/01/2015,n. 461; Cass. 23/06/2009, n. 14623; Cass. 11/07/2003, n. 10947) -, deverilevarsi che la ratio della statuizione della CTR non è affatto costituita,neppure in parte, dalla asserita “non contestazione” dell’Amministrazionefinanziaria nel primo grado del presente giudizio, posto che il richiamo allacontumacia di quest’ultima (alla terza pagina dell’impugnata sentenza) èchiaramente riferito a quanto sostenuto dalla CTP («i primi giudicipervenivano al convincimento secondo cui il ravvedimento operoso erastato correttamente posto in essere dalla parte contribuente, così comeargomentato nel ricorso introduttivo, anche tenendo conto che l’Ufficio,ritualmente evocato in giudizio e non costituito, non aveva formulatoalcuna contestazione al riguardo»).La ratio decidendi della sentenza della CTR è, invece, basata, comesi dirà infra, esclusivamente sulla asserita violazione, da parteNumero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA], dei principi di buona fede, collaborazione e lealtàprevisti dallo Statuto del contribuente.1.4 A quanto finora detto consegue che l’Ufficio, con l’atto di appello,ben poteva contestare la linea difensiva dei contribuenti, posto che,peraltro, nel processo tributario, il divieto di proporre in appello nuoveeccezioni (non rilevabili d'ufficio), posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs.n. 546/1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mereargomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilologico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che ledifese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui l'[OSCURATO:PERSONA] sidifende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a lorovolta, eccezioni in senso stretto (Cass. 03/02/2021, n. 2413; Cass.29/12/2017, n. 31224; Cass. 22/09/2017, n. 22105, la quale ha ritenutoammissibile in grado di appello la contestazione delle deduzionidocumentali del contribuente, effettuata dall'Agenzia delle Entrate per laprima volta in grado di appello; Cass. 29/11/2016, n. 24214; Cass.21/11/2016, n. 23587; Cass. 05/12/2014, n. 25756).Peraltro, poiché il processo tributario è - almeno per quanto riguardala sua introduzione - un processo d'impugnazione degli atti autoritatividell'amministrazione finanziaria, le ragioni poste a base dell'attoimpositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza chel'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere diriproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processualesoltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazionestessa (Cass. 29/03/2025, n. 8269; Cass. 26/05/2009, n. 12181; Cass.29/07/2005, n. 16049).1.5 Neppure risulta configurabile l’eccepita inammissibilità delricorso per cassazione per avere le amministrazioni ricorrenti inserito, nelcorpo dell’atto, la scansione di atti amministrativi e processuali.Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026Invero, premesso che la complessiva redazione del ricorso percassazione non inficia affatto l’agevole comprensibilità delle doglianzesollevate dall’Ufficio, posto che le immagini scansionate degli atti sonoaccompagnate da una preventiva ed adeguata sintesi dei fatti di causa eda una chiara ed autonoma esposizione dei motivi di censura inerenti allestesse, deve rammentarsi che, secondo questa Corte, in tema di ricorsoper cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità didocumentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solotramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altremodalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile lamodalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, difotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo nonsia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art.372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici siarispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, primo comma,n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fasel'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lostesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa (Cass.17/05/2017, n. 12415), condizioni che, nella specie, risultano rispettate.2.

Passando, quindi, all’esame dei motivi del ricorso, con il primomotivo si deduce la violazione/falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n.472/1997 e 10 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’applicazione dellesanzioni scaturente dal mancato perfezionamento del ravvedimentooperoso fosse illegittima in ragione della violazione dei principi dicollaborazione e buona fede da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale avevavia e-mail comunicato ai contribuenti la correttezza della compilazione delmodello F24 inerente al tardivo pagamento delle rate nn. 5 e 6.Il predetto art. 10 dello Statuto del contribuente non era, però,applicabile in assenza di un legittimo affidamento dei contribuenti, postoNumero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’e-mail del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da questi invocata non poteva riferirsi alpagamento delle rate nn. 5 e 6, all’epoca non ancora scadute, mariguardava la correttezza del piano di rateazione preventivamenteconcordato con l’Ufficio per l’estinzione del debito originariamentegravante sulla [OSCURATO:SOCIETA]3.

Con il secondo motivo, in subordine, si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentatodal raffronto tra le date di scadenza delle rate di ammortamento pagate inritardo (10/04/2013 e 10/07/2013) e la data (10/04/2012) dell’e-mailinviata dal funzionario dell’Agenzia delle entrate, erroneamente ritenutaidonea a far insorgere nei contribuenti un legittimo affidamento nellacorrettezza del loro operato in relazione all’istituto del ravvedimentooperoso.4.

Il primo motivo – da reputarsi ammissibile, sia sotto il profilodella specificità, essendo state chiaramente indicate le ragioni di fatto e didiritto della censura mossa avverso la sentenza impugnata, sia in quantocon lo stesso non si sollecita una rivalutazione nel merito delle risultanzeistruttorie, ma si lamenta la violazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000per difetto del presupposto applicativo di tale norma – è fondato, conassorbimento del secondo.4.1 La CTR ha ritenuto l’appello dell’Ufficio non meritevole diaccoglimento «dovendosi richiamare, nel caso di specie, i principi di buonafede, collaborazione e lealtà previsti dallo Statuto del Contribuente, chedevono governare i rapporti tra contribuente e fisco.

Infatti, nel caso dispecie, la parte contribuente si è comportata secondo tali principi,provvedendo comunque al pagamento delle rate convenzionate, peraltrosecondo le indicazioni di un Funzionario dell’Ufficio che, con la mail in data10/4/12, confermava la correttezza della compilazione del Mod.

F24;Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026mentre l’Ufficio, con il proprio comportamento, ha disatteso tali principi,anche direttamente fuorviando l’operato del contribuente medesimo».4.2 Ebbene, per quanto interessa in relazione al thema decidendum,va richiamata la previsione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 (Statutodel contribuente), nella formulazione ratione temporis vigente, che cosìdispone: «1.

I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sonoimprontati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sonoirrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualoraegli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazionefinanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazionemedesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere aseguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od erroridell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogatequando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sullaportata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando sitraduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Leviolazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possonoessere causa di nullità del contratto».4.3 Questa Corte, in tema di legittimo affidamento del contribuente,ha precisato che, di fronte all'azione dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria, aisensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, costituiscesituazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità ecoerenza dell'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria, in senso favorevoleal contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla suacondotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione deldovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenzadi circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza deidue presupposti che precedono.

La relativa tutela – pur tipizzata in talunericorrenti ipotesi (come il comma 2 dell'art. 10 cit.) – non è ancorata aschemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto,Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità dellefattispecie e delle situazioni (Cass. 11/05/2021, n. 12372; Cass.14/01/2015, n. 537; Cass. 10/12/2002, n. 17576).4.4 A tali principi la CTR non si è attenuta, avendo la stessa ritenutoche i contribuenti avessero agito in buona fede per aver confidato nelleindicazioni fornite dal funzionario dell’Ufficio con l’e-mail del [OSCURATO:DATA_NASCITA],sebbene tale e-mail, essendo di circa un anno antecedente alla scadenzadelle rate nn. 5 e 6 del concordato piano di ammortamento, pacificamentepagate in ritardo, non potesse fondare, in capo ai contribuenti, alcunlegittimo affidamento, quale presupposto per l’applicazione dell’art. 10cit., e non costituisse, quindi, circostanza sintomatica né della buona fededei contribuenti, né della violazione dei principi di correttezza e lealecollaborazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].Il giudice del rinvio dovrà, quindi, procedere a nuovo giudizio, ondeaccertare la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’istituto delravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.5.

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, alla quale si demanda anche laliquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A62S22A341C) e [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giuliani e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 7951/19/17, depositata il 21/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di soci, e quest’ultimo anche quale amministratore, dellaEuromarketing s.r.l. cessata nel 2010, impugnavano, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Latina, la cartella di pagamento n.05720150020727784, notificata nel 2015 a [OSCURATO:PERSONA] qualeintestatario e agli altri quali coobbligati.I contribuenti si erano in precedenza accollati, in occasione delladefinizione dell’avviso di accertamento notificato alla società per leimposte da questa dovute, il debito gravante su quest’ultima in relazioneall’anno d’imposta 2009, ma, in conseguenza del tardivo pagamento dellerate n. 5 e n. 6 senza il versamento di sanzioni e interessi, l’Ufficio avevaprovveduto all’iscrizione a ruolo delle relative sanzioni, pari al 30% degliimporti dovuti, ritenendo che non si fosse perfezionato il cd. ravvedimentooperoso.La CTP accoglieva il ricorso.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, laquale rigettava il gravame.3. Hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate el’Agenzia delle Entrate-Riscossione, affidandosi a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso,mentre è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di giudicato internoe di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevate daicontroricorrenti.1.1 Tali eccezioni sono infondate.Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/20261.2 Per quanto attiene all’asserita formazione del giudicato sullarilevata inammissibilità dell’atto di appello dell’Ufficio, la CTR non haaffatto dichiarato che il gravame proposto fosse inammissibile, ma anzi,assumendo che lo stesso fosse «ai limiti [e quindi, non oltre] dellainammissibilità per violazione degli artt. 57 e 58 del D.Lgs 546/92», haritenuto lo stesso ammissibile, dichiarandolo, nel merito, «non […]meritevole di accoglimento».1.3 In ordine, poi, alla mancata costituzione dell’Ufficio in primogrado - premesso che tale condotta è di per sé di carattere “neutro” e taleda non comportare la “non contestazione” dei fatti dedotti daicontribuenti, posto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilprincipio di non contestazione è richiamato dall'art. 115 c.p.c. conespresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la suavalidità rispetto a quelle contumaci, sicché al convenuto, costituitosi inappello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegatidall'attore a sostegno della domanda (Cass. 02/01/2025, n. 25; Cass.24/05/2023, n. 14372; Cass. 26/06/2018, n. 16800; Cass. 14/01/2015,n. 461; Cass. 23/06/2009, n. 14623; Cass. 11/07/2003, n. 10947) -, deverilevarsi che la ratio della statuizione della CTR non è affatto costituita,neppure in parte, dalla asserita “non contestazione” dell’Amministrazionefinanziaria nel primo grado del presente giudizio, posto che il richiamo allacontumacia di quest’ultima (alla terza pagina dell’impugnata sentenza) èchiaramente riferito a quanto sostenuto dalla CTP («i primi giudicipervenivano al convincimento secondo cui il ravvedimento operoso erastato correttamente posto in essere dalla parte contribuente, così comeargomentato nel ricorso introduttivo, anche tenendo conto che l’Ufficio,ritualmente evocato in giudizio e non costituito, non aveva formulatoalcuna contestazione al riguardo»).La ratio decidendi della sentenza della CTR è, invece, basata, comesi dirà infra, esclusivamente sulla asserita violazione, da parteNumero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA], dei principi di buona fede, collaborazione e lealtàprevisti dallo Statuto del contribuente.1.4 A quanto finora detto consegue che l’Ufficio, con l’atto di appello,ben poteva contestare la linea difensiva dei contribuenti, posto che,peraltro, nel processo tributario, il divieto di proporre in appello nuoveeccezioni (non rilevabili d'ufficio), posto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs.n. 546/1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mereargomentazioni difensive, tendenti ad inficiare la sentenza sotto un profilologico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado, atteso che ledifese, le argomentazioni e le prospettazioni con cui l'[OSCURATO:PERSONA] sidifende dalle contestazioni già dedotte in giudizio non costituiscono, a lorovolta, eccezioni in senso stretto (Cass. 03/02/2021, n. 2413; Cass.29/12/2017, n. 31224; Cass. 22/09/2017, n. 22105, la quale ha ritenutoammissibile in grado di appello la contestazione delle deduzionidocumentali del contribuente, effettuata dall'Agenzia delle Entrate per laprima volta in grado di appello; Cass. 29/11/2016, n. 24214; Cass.21/11/2016, n. 23587; Cass. 05/12/2014, n. 25756).Peraltro, poiché il processo tributario è - almeno per quanto riguardala sua introduzione - un processo d'impugnazione degli atti autoritatividell'amministrazione finanziaria, le ragioni poste a base dell'attoimpositivo impugnato si intendono acquisite al giudizio, senza chel'amministrazione finanziaria, che non sia impugnante, abbia l'onere diriproporle, potendo dette ragioni ritenersi sottratte al dibattito processualesoltanto a seguito di precisa volontà manifestata dall'amministrazionestessa (Cass. 29/03/2025, n. 8269; Cass. 26/05/2009, n. 12181; Cass.29/07/2005, n. 16049).1.5 Neppure risulta configurabile l’eccepita inammissibilità delricorso per cassazione per avere le amministrazioni ricorrenti inserito, nelcorpo dell’atto, la scansione di atti amministrativi e processuali.Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026Invero, premesso che la complessiva redazione del ricorso percassazione non inficia affatto l’agevole comprensibilità delle doglianzesollevate dall’Ufficio, posto che le immagini scansionate degli atti sonoaccompagnate da una preventiva ed adeguata sintesi dei fatti di causa eda una chiara ed autonoma esposizione dei motivi di censura inerenti allestesse, deve rammentarsi che, secondo questa Corte, in tema di ricorsoper cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità didocumentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solotramite l'utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altremodalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile lamodalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell'atto, difotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo nonsia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art.372 c.p.c., e sempreché l'inserimento delle immagini o dei grafici siarispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, primo comma,n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fasel'atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lostesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa (Cass.17/05/2017, n. 12415), condizioni che, nella specie, risultano rispettate.2. Passando, quindi, all’esame dei motivi del ricorso, con il primomotivo si deduce la violazione/falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n.472/1997 e 10 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’applicazione dellesanzioni scaturente dal mancato perfezionamento del ravvedimentooperoso fosse illegittima in ragione della violazione dei principi dicollaborazione e buona fede da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale avevavia e-mail comunicato ai contribuenti la correttezza della compilazione delmodello F24 inerente al tardivo pagamento delle rate nn. 5 e 6.Il predetto art. 10 dello Statuto del contribuente non era, però,applicabile in assenza di un legittimo affidamento dei contribuenti, postoNumero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026che l’e-mail del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da questi invocata non poteva riferirsi alpagamento delle rate nn. 5 e 6, all’epoca non ancora scadute, mariguardava la correttezza del piano di rateazione preventivamenteconcordato con l’Ufficio per l’estinzione del debito originariamentegravante sulla [OSCURATO:SOCIETA]3. Con il secondo motivo, in subordine, si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentatodal raffronto tra le date di scadenza delle rate di ammortamento pagate inritardo (10/04/2013 e 10/07/2013) e la data (10/04/2012) dell’e-mailinviata dal funzionario dell’Agenzia delle entrate, erroneamente ritenutaidonea a far insorgere nei contribuenti un legittimo affidamento nellacorrettezza del loro operato in relazione all’istituto del ravvedimentooperoso.4. Il primo motivo – da reputarsi ammissibile, sia sotto il profilodella specificità, essendo state chiaramente indicate le ragioni di fatto e didiritto della censura mossa avverso la sentenza impugnata, sia in quantocon lo stesso non si sollecita una rivalutazione nel merito delle risultanzeistruttorie, ma si lamenta la violazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000per difetto del presupposto applicativo di tale norma – è fondato, conassorbimento del secondo.4.1 La CTR ha ritenuto l’appello dell’Ufficio non meritevole diaccoglimento «dovendosi richiamare, nel caso di specie, i principi di buonafede, collaborazione e lealtà previsti dallo Statuto del Contribuente, chedevono governare i rapporti tra contribuente e fisco. Infatti, nel caso dispecie, la parte contribuente si è comportata secondo tali principi,provvedendo comunque al pagamento delle rate convenzionate, peraltrosecondo le indicazioni di un Funzionario dell’Ufficio che, con la mail in data10/4/12, confermava la correttezza della compilazione del Mod. F24;Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026mentre l’Ufficio, con il proprio comportamento, ha disatteso tali principi,anche direttamente fuorviando l’operato del contribuente medesimo».4.2 Ebbene, per quanto interessa in relazione al thema decidendum,va richiamata la previsione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 (Statutodel contribuente), nella formulazione ratione temporis vigente, che cosìdispone: «1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sonoimprontati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sonoirrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualoraegli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazionefinanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazionemedesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere aseguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od erroridell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogatequando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sullaportata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando sitraduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Leviolazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possonoessere causa di nullità del contratto».4.3 Questa Corte, in tema di legittimo affidamento del contribuente,ha precisato che, di fronte all'azione dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria, aisensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, costituiscesituazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità ecoerenza dell'attività dell'[OSCURATO:PERSONA] finanziaria, in senso favorevoleal contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla suacondotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione deldovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenzadi circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza deidue presupposti che precedono. La relativa tutela – pur tipizzata in talunericorrenti ipotesi (come il comma 2 dell'art. 10 cit.) – non è ancorata aschemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto,Numero registro generale 19793/2018Numero sezionale 4337/2026Numero di raccolta generale 17554/2026Data pubblicazione 03/06/2026ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità dellefattispecie e delle situazioni (Cass. 11/05/2021, n. 12372; Cass.14/01/2015, n. 537; Cass. 10/12/2002, n. 17576).4.4 A tali principi la CTR non si è attenuta, avendo la stessa ritenutoche i contribuenti avessero agito in buona fede per aver confidato nelleindicazioni fornite dal funzionario dell’Ufficio con l’e-mail del [OSCURATO:DATA_NASCITA],sebbene tale e-mail, essendo di circa un anno antecedente alla scadenzadelle rate nn. 5 e 6 del concordato piano di ammortamento, pacificamentepagate in ritardo, non potesse fondare, in capo ai contribuenti, alcunlegittimo affidamento, quale presupposto per l’applicazione dell’art. 10cit., e non costituisse, quindi, circostanza sintomatica né della buona fededei contribuenti, né della violazione dei principi di correttezza e lealecollaborazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].Il giudice del rinvio dovrà, quindi, procedere a nuovo giudizio, ondeaccertare la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’istituto delravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.5. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, alla quale si demanda anche laliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 17554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris