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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22982/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], I'll aprile 1978; avverso la sentenza del 28 aprile 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, unificati i reati nel vincolo della continuazione, applicata la riduzione per il rito scelto, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione.

In ipotesi d'accusa, l'imputato avrebbe fornito mendaci dichiarazioni circa la propria identità personale ai pubblici ufficiali intervenuti sul posto e, nella stessa occasione, mentre si dava alla fuga, avrebbe usato violenza nei loro confronti, spingendo il carabiniere Carrozzo e facendolo rovinare lungo le scale del centro commerciale.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo, si deduce, sotto il profilo della violazione dell'art. 337 cod. pen., che mancherebbe, in concreto, tanto una condotta, violenta o minacciosa, dell'imputato, contestuale al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, quanto l'intenzione di ostacolare tale attività.

Egli avrebbe agito esclusivamente per una distorta interpretazione dell'agire, causata dalla mancata comprensione di quanto stesse accadendo, senza ostacolare il compimento di alcun atto dell'Ufficio; 2.2.con il secondo motivo, invece, sotto il profilo della omessa motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale, si contesta che la corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare il reato di cui all'art. 495 cod. pen. esclusivamente in termini di adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

Mancherebbe, quindi, uno specifico accertamento sulla reale identità personale dell'imputato e sulle effettive intenzioni dello stesso che, di fatto, si sarebbe presentato con un suo alias, indicando luogo e data di nascita corretti;

2.3. con il terzo motivo, in ultimo, si contesta, sotto il profilo della mancanza di motivazione, il trattamento sanzionatorio concretamente irrogato, nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto all'aggravante contestata.

Il 4 e il 10 maggio 2022 (in replica alle conclusioni della Procura Generale), il ricorrente ha depositato ulteriori memorie con le quali si inse per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

I giudici di merito hanno dato atto che il Sadoveanu "spingeva e strattonava i carabinieri" e subito dopo iniziava a correre.

La dinamica dei fatti, così come ricostruita, permetterebbe quindi di dedurre che l'energia fisica esercitata dall'imputato sia stata deliberatamente finalizzata ad allontanare i militari e ad ostacolare il loro intervento e, con esso, il compimento di un atto del loro ufficio.

La difesa, invece, ritiene che l'imputato si sia limitato a fuggire e che la condotta tenuta dall'imputato non sarebbe contestuale e simultanea rispetto al compimento dell'atto del pubblico ufficiale.

Il ricorrente, quindi, non contesta che l'imputato abbia spinto o strattonato i militari, ma deduce che tale condotta non sia stata contestuale rispetto all'attività posta in essere dai militari e, comunque, non sia stata volontariamente diretta ad impedirne il compimento.

E tanto emergerebbe chiaramente dall'informativa di reato, dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni rese dall'operante e dell'imputato in udienza.

Preliminarmente, il principio di autosufficienza avrebbe imposto che al riferimento di atti specificamente richiamati seguisse la loro integrale trascrizione o allegazione, per permettere alla Corte di percepire effettivamente la dedotta incongruenza (che, sotto tale profilo, rappresenta sostanziale deduzione di un vizio di motivazione della decisione impugnata).

In ogni caso, lo specifico profilo oggetto del ricorso in cassazione (relativo alla contestata contestualità della violenza rispetto al compimento dell'atto d'ufficio) non è stato proposto dinanzi alla corte territoriale, ed è quindi inedito e, in quanto tale, inammissibile.

Sotto il profilo della dedotta violazione di legge, invece, è sufficiente rilevare come, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259043).

2. Il secondo motivo, invece, è inammissibile in quanto attiene ad una censura non dedotta in appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).

3. Ugualmente inammissibile è il terzo motivo d'impugnazione.

Il ricorrente, infatti, si limita a dedurre che la corte territoriale non avrebbe motivato in ordine all'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Sotto tale profilo, appare opportuno premettere che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, le cui statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

In ogni caso, la corte d'appello, nel valutare il motivo d'impugnazione proposto dall'imputato, ha evidenziato come il trattamento sanzionatorio irrogato fosse anche fin troppo mite, a fronte dell'applicazione a suo carico di una misura cautelare e della recidiva reiterata contestata.

Cosicché alcun ulteriore diminuzione sarebbe ipotizzabile.

La corte territoriale, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, ha specificamente motivato in ordine alla invocata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche.

E la discrezionalità della relativa valutazione sfugge al sindacato di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA],o Scarlini 7(4- COR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], I'll aprile 1978; avverso la sentenza del 28 aprile 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico del ricorrente, ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, unificati i reati nel vincolo della continuazione, applicata la riduzione per il rito scelto, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione. In ipotesi d'accusa, l'imputato avrebbe fornito mendaci dichiarazioni circa la propria identità personale ai pubblici ufficiali intervenuti sul posto e, nella stessa occasione, mentre si dava alla fuga, avrebbe usato violenza nei loro confronti, spingendo il carabiniere Carrozzo e facendolo rovinare lungo le scale del centro commerciale. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando tre autonomi motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo, si deduce, sotto il profilo della violazione dell'art. 337 cod. pen., che mancherebbe, in concreto, tanto una condotta, violenta o minacciosa, dell'imputato, contestuale al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, quanto l'intenzione di ostacolare tale attività. Egli avrebbe agito esclusivamente per una distorta interpretazione dell'agire, causata dalla mancata comprensione di quanto stesse accadendo, senza ostacolare il compimento di alcun atto dell'Ufficio; 2.2.con il secondo motivo, invece, sotto il profilo della omessa motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale, si contesta che la corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare il reato di cui all'art. 495 cod. pen. esclusivamente in termini di adeguatezza del trattamento sanzionatorio. Mancherebbe, quindi, uno specifico accertamento sulla reale identità personale dell'imputato e sulle effettive intenzioni dello stesso che, di fatto, si sarebbe presentato con un suo alias, indicando luogo e data di nascita corretti; 2.3. con il terzo motivo, in ultimo, si contesta, sotto il profilo della mancanza di motivazione, il trattamento sanzionatorio concretamente irrogato, nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto all'aggravante contestata. Il 4 e il 10 maggio 2022 (in replica alle conclusioni della Procura Generale), il ricorrente ha depositato ulteriori memorie con le quali si inse per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. I giudici di merito hanno dato atto che il Sadoveanu "spingeva e strattonava i carabinieri" e subito dopo iniziava a correre. La dinamica dei fatti, così come ricostruita, permetterebbe quindi di dedurre che l'energia fisica esercitata dall'imputato sia stata deliberatamente finalizzata ad allontanare i militari e ad ostacolare il loro intervento e, con esso, il compimento di un atto del loro ufficio. La difesa, invece, ritiene che l'imputato si sia limitato a fuggire e che la condotta tenuta dall'imputato non sarebbe contestuale e simultanea rispetto al compimento dell'atto del pubblico ufficiale. Il ricorrente, quindi, non contesta che l'imputato abbia spinto o strattonato i militari, ma deduce che tale condotta non sia stata contestuale rispetto all'attività posta in essere dai militari e, comunque, non sia stata volontariamente diretta ad impedirne il compimento. E tanto emergerebbe chiaramente dall'informativa di reato, dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni rese dall'operante e dell'imputato in udienza. Preliminarmente, il principio di autosufficienza avrebbe imposto che al riferimento di atti specificamente richiamati seguisse la loro integrale trascrizione o allegazione, per permettere alla Corte di percepire effettivamente la dedotta incongruenza (che, sotto tale profilo, rappresenta sostanziale deduzione di un vizio di motivazione della decisione impugnata). In ogni caso, lo specifico profilo oggetto del ricorso in cassazione (relativo alla contestata contestualità della violenza rispetto al compimento dell'atto d'ufficio) non è stato proposto dinanzi alla corte territoriale, ed è quindi inedito e, in quanto tale, inammissibile. Sotto il profilo della dedotta violazione di legge, invece, è sufficiente rilevare come, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., l'atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rv. 259043). 2. Il secondo motivo, invece, è inammissibile in quanto attiene ad una censura non dedotta in appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 3. Ugualmente inammissibile è il terzo motivo d'impugnazione. Il ricorrente, infatti, si limita a dedurre che la corte territoriale non avrebbe motivato in ordine all'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Sotto tale profilo, appare opportuno premettere che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, le cui statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In ogni caso, la corte d'appello, nel valutare il motivo d'impugnazione proposto dall'imputato, ha evidenziato come il trattamento sanzionatorio irrogato fosse anche fin troppo mite, a fronte dell'applicazione a suo carico di una misura cautelare e della recidiva reiterata contestata. Cosicché alcun ulteriore diminuzione sarebbe ipotizzabile. La corte territoriale, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, ha specificamente motivato in ordine alla invocata prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche. E la discrezionalità della relativa valutazione sfugge al sindacato di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA],o Scarlini 7(4- COR
Sentenza Cassazione n. 22982/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris