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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 32489/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17356-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17356/2024 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 1/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/01/2024 R.G.N. 275/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro e, convenuti in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS impugnava l’intimazione di pagamento, n. 014 2021 90044 54609 per euro 232.309,81 riguardante quindici avvisi di addebito; conseguentemente chiedeva di annullare il ruolo ed il debito sottostante l’estratto di ruolo, deducendo la mancata notifica degli stessi e l’intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] ed Enti resistenti si costituivano chiedendo il rigetto dell’opposizione. il Tribunale di Foggia rigettava la domanda del ricorrente accertando che tutti gli avvisi di addebito e l’intimazione di pagamento risultavano ritualmente notificati, come provato documentalmente dalle parti opposte e valutando come inconferenti le ulteriori contestazioni relative alle notificazioni effettuate a mezzo posta e a mezzo PEC.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza riproponendo le doglianze riguardo la notifica degli atti presupposti e le eccezioni di prescrizione e di decadenza delle pretese tributarie e criticando la sentenza di primo grado per non avere rilevato che l’Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita in giudizio, in modo ritenuto illegittimo, con un avvocato del libero Foro e non con l’Avvocatura dello Stato.

L’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 1/2024 depositata il 15/01/2024 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava integralmente l’appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi di impugnazione.

INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituiti con separati controricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 23/10/2025.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. per omessa motivazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate Riscossione ed Avvocatura Generale dello Stato del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.

La parte ricorrente si duole che la Corte di Giustizia di secondo grado ha disatteso alla sollevata eccezione di parte ricorrente, relativa alla dedotta nullità della costituzione in giudizio di parte convenuta per violazione dell’art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall’art.9, co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015».

2. Il motivo è infondato.

Si consideri che in senso contrario sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale: in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenziadelle Entrate e l'Agenziadelle Entrate - R iscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo diavvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predetteAgenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale dellibero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. 31/10/2024, n.28199; Cass. 10/06/2021, n. 16314 del 10/06/2021).

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n.5, cod. proc. civ. omessa motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c. frutto del difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di seconde cure non ha rilevato la sussistenza del disconoscimento della conformità agli originali delle copie effettuato dal contribuente, nonostante l’espressa negazione degli originali».

4. Il motivo è infondato.

La motivazione della Corte di Appello sul punto è ampia, specifica e calzante.

Il ricorso discute della genericità del disconoscimento senza nemmeno riportare la formula utilizzata per il disconoscimento e senza confrontarsi con la decisione sul punto della sentenza impugnata.

Pertanto, il motivo di ricorso si riduce a un generico dissenso circa le conclusioni della Corte di Appello e non sussiste nullità della sentenza per difetto di motivazione.

4.1. Si consideri che «nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art.132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata» (Cass. 21/10/2019, n.26764).

5. Osserva, peraltro, il Collegio come, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, non è sufficiente ai fini del disconoscimento dedurre che manchi l’originale quando sia prodotta una copia, perché è necessaria specifica contestazione.

In talsenso si consideri che: in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica dellarelata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico merodisconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604 ).

Ed ancora: in tema di prova documentale ildisconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali dellerelate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso) (Cass. 20/06/2019, n.16557).

6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ. omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 60, co.1, lett. e), d.P.R 600/73, degli artt. 3-bis della legge n. 53 del 1994, 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del d.lgs. 82/2005 ed art. 26 del d.P.R. 602/73, per non aver dichiarato illegittima ed erronea la notifica degli avvisi di addebito, indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché degli atti successivi presuntivamente notificati ad interruzione della prescrizione.

7. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha affermato la ritualità delle notifiche perché le stesse sono state effettuate con il ricorso a raccomandata e al servizio postale ordinario e non nelle forme contestate dalla parte appellante.

7.1. Si consideri, in proposito, che: il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta lanullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; talenullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (Cass. 06/04/2025,n. 9059 ).

Ed ancora: il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 12/01/2024, n.1341).

8. Nel merito si consideri, poi, che come affermato da costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte «in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4160).

9. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole, poi, del mancato rilievo della nullità delle notifiche effettuate a mezzo PEC, in quanto svolto tramite degli indirizzi PEC non censiti in alcun Pubblico Registro.

9.1. Anche sotto questo profilo, il motivo è infondato atteso che «in tema di notificazione a mezzoPEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzodel mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" lapresunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzodel mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione dellanotifica della cartella di pagamento da unindirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (Cass. 03/07/2023, n.18684 del 03/07/2023; Cass.17/07/2024, n. 19677; Cass. 28/02/2024, n. 5263; Cass., 09/01/2024, n. 884; Cass. 03/07/2023, n. 18684).

10. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c. per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’intervenuta prescrizione dei titoli opposti.

11. Con il quinto motivo si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. ex art. 25 dpr 46/99 per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’intervenuta decadenza dei titoli opposti per il decorso del relativo termine.

12. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per la medesima ragione e cioè perché non si confrontano in alcun modo con la decisione impugnata che, affermata senza incorrere in censure la regolarità delle notifiche, ha rilevato come la pretesa contributiva sia stata fatta valere entro il termine di decadenza ed entro il termine di prescrizione: i motivi, per questa via, non attingono la motivazione della decisione e sono inammissibili.

13. Il ricorso deve, allora, essere respinto.

Le spese sono regolate in ragione del principio della soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della causa, come in dispositivo.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge nei confronti dell’INPS e in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi oltre spese prenotate a debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17356-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17356/2024 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC avverso la sentenza n. 1/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/01/2024 R.G.N. 275/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro e, convenuti in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS impugnava l’intimazione di pagamento, n. 014 2021 90044 54609 per euro 232.309,81 riguardante quindici avvisi di addebito; conseguentemente chiedeva di annullare il ruolo ed il debito sottostante l’estratto di ruolo, deducendo la mancata notifica degli stessi e l’intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] ed Enti resistenti si costituivano chiedendo il rigetto dell’opposizione. il Tribunale di Foggia rigettava la domanda del ricorrente accertando che tutti gli avvisi di addebito e l’intimazione di pagamento risultavano ritualmente notificati, come provato documentalmente dalle parti opposte e valutando come inconferenti le ulteriori contestazioni relative alle notificazioni effettuate a mezzo posta e a mezzo PEC. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza riproponendo le doglianze riguardo la notifica degli atti presupposti e le eccezioni di prescrizione e di decadenza delle pretese tributarie e criticando la sentenza di primo grado per non avere rilevato che l’Agenzia delle Entrate Riscossione si era costituita in giudizio, in modo ritenuto illegittimo, con un avvocato del libero Foro e non con l’Avvocatura dello Stato. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 1/2024 depositata il 15/01/2024 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava integralmente l’appello. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi di impugnazione. INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituiti con separati controricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 23/10/2025. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. per omessa motivazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate Riscossione ed Avvocatura Generale dello Stato del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. La parte ricorrente si duole che la Corte di Giustizia di secondo grado ha disatteso alla sollevata eccezione di parte ricorrente, relativa alla dedotta nullità della costituzione in giudizio di parte convenuta per violazione dell’art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall’art.9, co.1, lett. d), del d.lgs. 156/2015». 2. Il motivo è infondato. Si consideri che in senso contrario sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale: in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenziadelle Entrate e l'Agenziadelle Entrate - R iscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo diavvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predetteAgenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale dellibero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. 31/10/2024, n.28199; Cass. 10/06/2021, n. 16314 del 10/06/2021). 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n.5, cod. proc. civ. omessa motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c. frutto del difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di seconde cure non ha rilevato la sussistenza del disconoscimento della conformità agli originali delle copie effettuato dal contribuente, nonostante l’espressa negazione degli originali». 4. Il motivo è infondato. La motivazione della Corte di Appello sul punto è ampia, specifica e calzante. Il ricorso discute della genericità del disconoscimento senza nemmeno riportare la formula utilizzata per il disconoscimento e senza confrontarsi con la decisione sul punto della sentenza impugnata. Pertanto, il motivo di ricorso si riduce a un generico dissenso circa le conclusioni della Corte di Appello e non sussiste nullità della sentenza per difetto di motivazione. 4.1. Si consideri che «nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art.132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata» (Cass. 21/10/2019, n.26764). 5. Osserva, peraltro, il Collegio come, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, non è sufficiente ai fini del disconoscimento dedurre che manchi l’originale quando sia prodotta una copia, perché è necessaria specifica contestazione. In talsenso si consideri che: in tema di notifica della cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica dellarelata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico merodisconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604 ). Ed ancora: in tema di prova documentale ildisconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali dellerelate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso) (Cass. 20/06/2019, n.16557). 6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ. omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 60, co.1, lett. e), d.P.R 600/73, degli artt. 3-bis della legge n. 53 del 1994, 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del d.lgs. 82/2005 ed art. 26 del d.P.R. 602/73, per non aver dichiarato illegittima ed erronea la notifica degli avvisi di addebito, indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonché degli atti successivi presuntivamente notificati ad interruzione della prescrizione. 7. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha affermato la ritualità delle notifiche perché le stesse sono state effettuate con il ricorso a raccomandata e al servizio postale ordinario e non nelle forme contestate dalla parte appellante. 7.1. Si consideri, in proposito, che: il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta lanullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; talenullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (Cass. 06/04/2025,n. 9059 ). Ed ancora: il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 12/01/2024, n.1341). 8. Nel merito si consideri, poi, che come affermato da costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte «in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4160). 9. Con il terzo motivo di ricorso ci si duole, poi, del mancato rilievo della nullità delle notifiche effettuate a mezzo PEC, in quanto svolto tramite degli indirizzi PEC non censiti in alcun Pubblico Registro. 9.1. Anche sotto questo profilo, il motivo è infondato atteso che «in tema di notificazione a mezzoPEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzodel mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" lapresunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzodel mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione dellanotifica della cartella di pagamento da unindirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (Cass. 03/07/2023, n.18684 del 03/07/2023; Cass.17/07/2024, n. 19677; Cass. 28/02/2024, n. 5263; Cass., 09/01/2024, n. 884; Cass. 03/07/2023, n. 18684). 10. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c. per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’intervenuta prescrizione dei titoli opposti. 11. Con il quinto motivo si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. ex art. 25 dpr 46/99 per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’intervenuta decadenza dei titoli opposti per il decorso del relativo termine. 12. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per la medesima ragione e cioè perché non si confrontano in alcun modo con la decisione impugnata che, affermata senza incorrere in censure la regolarità delle notifiche, ha rilevato come la pretesa contributiva sia stata fatta valere entro il termine di decadenza ed entro il termine di prescrizione: i motivi, per questa via, non attingono la motivazione della decisione e sono inammissibili. 13. Il ricorso deve, allora, essere respinto. Le spese sono regolate in ragione del principio della soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della causa, come in dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge nei confronti dell’INPS e in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi oltre spese prenotate a debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processu
Sentenza Cassazione n. 32489/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris