CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 03571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16282-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],STRI; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] MII_, \[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 141, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ,I; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1596/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in seguito a rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 30697 del 2017, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle retribuzioni dovute dal 1° febbraio 2007 al 31 agosto 2015, detratto l' ali linde perceptum, oltre accessori e spese; 2. i giudici d'appello, in relazione a quanto statuito dalla S.C. con la sentenza rescindente, hanno ritenuto che "il fatto sopravvenuto avente efficacia risolutoria del rapporto di lavoro è individuabile dal 10 giorno in cui il Sig. :1bass Raschid ha iniziato a percepire la pensione di vecchiaia", considerando che "il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, con la naturale conseguenza che per poter ottenere la pensione di vecchiaia è necessario come requisito la cessazione di ogni attività di lavoro dipendente"; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con un motivo; ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale la società intimata; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; 5. le parti hanno comunicato memorie; 6. preliminarmente va rilevata che, per mero errore materiale, la proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata formulata avuto riguardo al solo ricorso principale, stante l'indisponibilità del controricorso nel fascicolo consegnato al relatore; Ric. 2020 n. 16282 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- 7. pertanto il Collegio reputa necessario rinviare la causa a nuovo ruolo affiché venga valutata la possibilità di effettuare una proposta di definizione in questa Sezione anche avuto riguardo al ricorso incidentale; . P. Q .M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].s [OSCURATO:PERSONA] ,JEV'OSITATA 1W CANCELLERIA - 4 FEB 2022 [OSCURATO:PERSONA]