CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, del 2 dicembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di illecita detenzione di un fucile calibro 12 a canne mozze con matricola abrasa, un revolver calibro 38 di provenienza furtiva e un fucile mitragliatore Mab, privo dei segni di punzonatura e riconoscimento, conservati all'interno del locale di parrucchiera di [OSCURATO:PERSONA], indicata come concorrente nei reati ascritt. all'imputato. Il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque d' reclusione ed euro 4.500 di multa e la Rea alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4000 di multa, pena rideterminata in grado di appello, limitatamente a quest'ultima, in quella di anni tre di reclusione ed euro 3000 di multa. La sentenza di appello, confermando il giudizio espresso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, ha respinto i motivi di gravame proposti da [OSCURATO:PERSONA], il primo, relativo alla richiesta di recuperare il consenso alla richiesta di applicazione di pena del Pubblico ministero, proposta nei precedente grado di giudizio, il secondo relativo al trattamento sanzionatorio. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. E. Giugliano, denunciando illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione anche alla disparità di trattamento tra i due imputati nel medesimo procedimento. 2.1. Si contesta il contenuto della motivazione, a pagina 6 della sentenza, nella parte in cui la Corte territoriale sostiene che non siano concedibili le circostanze attenuanti perché la mera confessione non è da sola idonea a giustificare l'attenuazione del disvalore dei fatti contestati all'imputato. Si tratta, secondo la Corte territoriale, di stringate ammissioni reiterate anche con dichiarazioni spontanee, rese in sede di appello, scelta che però non fa comprendere il motivo in base al quale [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ricevere e detenere le armi da sparo. La motivazione, quindi, fonda il diniego sulla qualità della confessione resa dall'imputato e sulla sua personalità. Detta dichiarazione confessoria, secondo la Corte di appello, anche se resa sin dall'udienza di convalida e reiterata anche davanti al Giudice di secondo grado, viene considerata dai limitati orizzonti cognitivi. La difesa osserva che le dichiarazioni confessorie non devono essere oggetto di un giudizio di utilità. Così come non può essere condivisibile la motivazione che collega la mera scelta processuale, connotata dallo scopo di ottenere una riduzione premiale, come non idonea a consentire la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente richiama la pronuncia di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2022, Rv. 279778). 2.2. Quanto al diversificato trattamento sanzionatorio rispetto alla coimputata, si contesta, poi, la motivazione della Corte di appello nella parte ir cui fa riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha un precedente penale e ha mostratc dimestichezza nell'uso delle armi, essendo stato reperito in sede di perquisizione uno scovolino usato, normalmente, per la pulizia di tali oggetti. A parere del ricorrente, tale motivazione non giustifica il diversificato trattamento sanzionatorio perché [OSCURATO:PERSONA] ha sempre ammesso le SUE responsabilità, a differenza della Rea, la quale, anche nel corso del secondo grado di giudizio, nelle sue spontanee dichiarazioni, si è proclamata innocente ed estranea ai fatti. Inoltre, la Corte territoriale sulle dichiarazioni rese dalla Rea ha espresso un giudizio di contraddittorietà delle stesse e dell'assenza di presa di distanze da , fatti, scelta processuale che non è stata considerata tale da attenuare il disvalore dei reati commessi. Quindi, la stessa Corte territoriale svolge, da una parte, un giudizio negativo sulla responsabilità e sul comportamento processuale della Rea, dall'altra, valorizza le dichiarazioni spontanee della donna e le circostanze personali dalla stessa indicate in quella sede, oltre alla sua giovane età e incensuratezza. Invece, per [OSCURATO:PERSONA] si ritiene la confessione mero strumento per ottenere una rivisitazione del trattamento sanzionatorio e non espressione di effettiva resipiscenza; inoltre, per altro verso, con giudizio contraddittorio e illogico ritiene che la Rea abbia reso dichiarazioni contraddittorie, tali da non evocare alcun segnale di presa di distanza dai fatti e, ciononostante, questa viene ritenuta meritevole delle circostanze attenuanti. Si ritiene, dunque, irragionevole la motivazione, anche con riferimento alla differenziazione di pena tra i due computati, pari ad anni due per la Rea mentre per [OSCURATO:PERSONA] la pena base dalla quale si è partiti ai fini del calcolo di quella irrogata, è più alta. 2.3.Si rimarca, infine, che la recidiva contestata originariamente a [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d, Nola veniva esclusa atteso che il precedente da cui è gravato l'imputato riferiva a condotta di spaccio consumata sei anni prima e non era stata considerata sintomatica di una maggiore tendenza a delinquere.3.11 difensore dell'imputato ha chiesto tempestivamente la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ne, testo introdotto dall'art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. All'esito della discussione all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.La motivazione dei provvedimenti di merito appare conforme alla giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 42208 de: 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224; Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886) secondo la quale, in materia di attenuanti generiche, tra gi. elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore, emergenti dagli atti, o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta, esclusivamente, all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo. Del resto, anche la pronuncia richiamata nel ricorso, a p. 5, afferma che l'esercizio di facoltà processuali e del diritto di difesa dell'imputato non può essere valutato come parametro ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per negare le circostanze attenuanti generiche (così, tra tante, Sez. 3, n. 3396 de 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 268927 - 01). Principio affermato anche con riferimento alla sospensione condizionale della pena, la quale, si è detto, non può - parimenti - essere negata solo perché l'imputato nega ostinatamente l'addebito e sostenga una versione dei fatt, smentita dalle altre risultanze istruttorie, in quanto espressione di ur insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio, Sez. 5, n. 17232 de[ 17/01/2020, Boglione, Rv. 279169 - 01, conf. n. 4459/1989, Rv. 180872 - 01). Se è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione d pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. 3 n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354 - 01, conf. Sez. 6, n. 17240 del 1989 Rv. 182794 - 01) è altrettanto vero che però ciò non implica che possano assumere rilievo quei comportamenti, strettamente ricollegabili all'esercizio del diritto d difesa e alle facoltà processuali, che, in quanto tali, non possono essere ritenut esplicativi della personalità e della capacità a delinquere. Fermo restando che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, i , pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportament processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio d lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggett del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (nel caso esaminato dalla Corte - Sez. U, n. 36258 de[ 24/05/2012 Rv. 253152 - 01 - ai fini del riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche). Il silenzio serbato dall'imputato non può, pertanto, in alcun modo essere ritenuto condotta successiva, indicativa di capacità a delinquere 133, comma secondo, cod. pen., potendosi al più, come affermato dalle Sezioni Unite, darsi rilievo ad un atteggiamento del tutto scorretto e sleale, nel quale non potrebbe giammai identificarsi il mero silenzio, costituente una delle modalità tipiche dr estrinsecazione del diritto di difesa. In tema di circostanze attenuanti generiche, mentre la confessione, dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può, quindi, essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione , del predetto beneficio, per contro la protesta d'innocenza - o, si aggiunge, la scelta di non parlare né collaborare in qualche modo con l'autorità giudiziaria - pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non possono essere assunte, da sole, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento, un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi d aver commesso il fatto o non collabori con l'Autorità giudiziaria, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (cfr. Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rv. 265592 - 01). Quindi, in tema di circostanze attenuanti generiche, non possono essere valutate, come elemento ostativo al riconoscimento delle stesse, le scelte dell'imputato strettamente connesse all'esercizio delle proprie attività difensive; tuttavia, per converso, va verificata l'incidenza dei suoi comportamenti, eventualmente anche di natura processuale, estranei a tale ambito (Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284189 — 01). Dunque, il Collegio rileva che la Corte di appello valorizza, all'uopo, la condotta dell'imputato, che, da un lato, confessa, ma, dall'altro, nulla a ggiunge rispetto all'individuazione di complici, né mostra se gni di resipiscenza. Soprattutto, però, si evidenzia la peculiare dimestichezza con le armi da sparo, testimoniata dal reperimento, nel corso della per quisizione a suo carico, di uno strumento atto alla pulizia delle armi. Si tratta di complessivo ragionamento, utilizzato per diversificare i. trattamento sanzionatorio della coimputata, che, invero, può giustificare anche i pronunciato diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. Si sottolinea, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] ha un precedente penale, anche se è stata esclusa la recidiva e ha dimestichezza con armi, come attesta la perquisizione e lo strumento reperito nella sua disponibilità, argomento con quale il ricorrente non si confronta compiutamente. 1.2.Del resto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che l'esclusione della recidiva non preclude di valutare i precedenti in senso negativo per rigettare la richiesta di attenuanti generiche (Sez. U, n. 20808 del 25/08/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01), sostenendo che, in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedent, penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti due istituti. Infine, deve essere rilevato che la diversità del trattamento sanzionatoric con la coimputata, quanto alla individuazione di una diversa entità della pena base, risulta giustificata dal rilievo della incensuratezza e della giovane età della Rea, diversamente da quanto risulta a carico di [OSCURATO:PERSONA], descritto come soggetto gravato da un precedente penale e che ha dimostrato dimestichezza all'uso delle armi. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali. P.Q.M. O tu z i 071 o ta d• -EC.--''' Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese o -- - : a -A8