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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08501/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE DI VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 24/11/2020/ il Tribunale di Verona, in seguito a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, la pena concordata di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità.

Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, lamentando violazione di legge per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo tale sanzione obbligatoria anche in caso di sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e con le precisazioni di seguito indicate.

Il giudice avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo ciò previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada.

La determinazone in concreto della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (da uno a due anni) è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale dovrà riferirsi, nella valutazione, non già ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (ex multis Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01).

Deve aggiungersi che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis cod. strada, come avvenuto nel caso di specie, il giudice/oltre a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittal deve contestualmente ordinare la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del qual; potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione della sospensione (così Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, PG in proced.

Ferrarini, Rv. 272531 - 01).

Nella motivazione delle sentenza da ultimo citata, che ribadisce un orientamento recentemente affermatosi in sede di legittimità, si legge che: "Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca; e risulta del tutto coerente con l'effetto pratico perseguito dal legislatore, nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità".

3. Occorre, pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, provvedere all'annullamento :_:Eirestib• della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione aministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione aministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona.

Così deciso in data 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente, Mariarosarìa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE DI VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24/11/2020/ il Tribunale di Verona, in seguito a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, la pena concordata di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, lamentando violazione di legge per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo tale sanzione obbligatoria anche in caso di sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e con le precisazioni di seguito indicate. Il giudice avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo ciò previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. La determinazone in concreto della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (da uno a due anni) è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale dovrà riferirsi, nella valutazione, non già ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ma ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (ex multis Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01). Deve aggiungersi che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis cod. strada, come avvenuto nel caso di specie, il giudice/oltre a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittal deve contestualmente ordinare la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del qual; potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione della sospensione (così Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, PG in proced. Ferrarini, Rv. 272531 - 01). Nella motivazione delle sentenza da ultimo citata, che ribadisce un orientamento recentemente affermatosi in sede di legittimità, si legge che: "Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca; e risulta del tutto coerente con l'effetto pratico perseguito dal legislatore, nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità". 3. Occorre, pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, provvedere all'annullamento :_:Eirestib• della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione aministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione aministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Verona. Così deciso in data 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente, Mariarosarìa
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