CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 1977
Cassazione n. 36418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1977 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarata penale responsabilità dell'odierno ricorrente unicamente in relazione alla rapina di cui al capo a) rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, LUPI Lorenzo. 3. Le doglianze, articolate in sede di ricorso e di successiva memoria e con cui si contesta la penale responsabilità in conseguenza della mancata rinnovata visione delle riprese video, il mancato collegamento tra violenza apprensione del bene, la contraddittorietà e illegittimità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risultano inammissibili. 3.1. Quanto alle videoregistrazioni, la motivazione della sentenza evidenzia che, perlomeno in camera di consiglio, la Corte ha preso visione dei filmati già depositati in sede dibattimentale valutandoli in maniera lineare. Inoltre, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, Sentenza n. 31831 del 06/10/2020 - Rv. 279776 - 01). 3.2. Quanto alla ricostruzione dei fatti e alla logicità delle valutazioni dei giudici del merito, l'apparato motivazionale fa riferimento a una pluralità di elementi, tra cui le dichiarazioni della persona offesa, da sole sufficienti a fondare la condanna e con cui il ricorrente nemmeno si confronta e il ricorrente nemmeno indica alcun contenuto delle videoregistrazioni contestate idoneo a smentire la persona offesa. 3.3. Quanto alla determinazione della pena, questa risulta parametrata ai minimi edittali con la conseguenza che le denunciate disparità di trattamento e illogicità risultano del tutto sganciate dalla realtà processuale. 3.4. Quanto, infine, alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, la valutazione delle modalità della condotta risulta congrua ad una prognosi negativa in ordine alla possibilità che l'imputato potesse astenersi in futuro dal commettere nuovi reati. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. n Così decis in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il Presidente (Vincen o Tutinelli) [OSCURATO:PERSONA]